CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 28420/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Forlì in data 11 giugno 2021, è inammissibile in quanto la Corte di merito, per un verso, ha correttamente ritenuto non vincolanti le determinazioni assunte nell'indicata sentenza con riferimento alla quantificazione della pena per i reati satelliti, trattandosi di un distinto procedimento, per di più definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; per altro verso, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha motivato in ordine alla misura della pena inflitta, pari a quattro mesi di reclusione (peraltro ridotta di due mesi rispetto a quella irrogata in primo grado), in considerazione dell'elevatissimo importo dell'imposta evasa, pari a tre volte la soglia di punibilità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.