CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11052/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno il 29 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di omicidio colposo e di omissione di soccorso stradale, fatti commessi entrambi il 23 gennaio 2020, invece, ha assolto l'imputato dall'accusa di omissione di soccorso, mentre ha confermato la condanna nel resto, rideterminando in conseguenza in melius il trattamento sanzionatorio. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata (alle pp. 4-5) da appropriata motivazione, immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. Il trattamento punitivo risulta sorretto da motivazione non illogica e non incongrua. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,