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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21307/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'd---[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con i quali i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché alla mancata revoca o sospensione della provvisionale - sono inammissibili in quanto costituiti da censure aspecifiche prospettanti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte dell'idonea motivazione fornita dalla Corte territoriale su tutti i punti oggetto di doglianza; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza - è parimenti inammissibile in quanto estremamente generico, al punto da potersi considerare inesistente; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato raggiungimento della prova in ordine al reato in contestazione - è inammissibile in quanto costituito da censure del tutto aspecifiche, che eludono in toto il confronto con la sentenza oggetto di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'd---[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con i quali i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché alla mancata revoca o sospensione della provvisionale - sono inammissibili in quanto costituiti da censure aspecifiche prospettanti deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte dell'idonea motivazione fornita dalla Corte territoriale su tutti i punti oggetto di doglianza; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza - è parimenti inammissibile in quanto estremamente generico, al punto da potersi considerare inesistente; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato raggiungimento della prova in ordine al reato in contestazione - è inammissibile in quanto costituito da censure del tutto aspecifiche, che eludono in toto il confronto con la sentenza oggetto di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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