CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 15176/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35449/25 Ritenuto che con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 7 ottobre 2024 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha derubricato il reato contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali sono stati lamentati: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla motivazione e travisamento di prova decisiva (presenza della sostanza [OSCURATO:PERSONA]-BUTINACA nella Tabella I T.U. Stup.); - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla motivazione e travisamento di prova decisiva (assenza di accertamento relativo al principio attivo); - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen; violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 27 Cost.; mancato contemperamento tra attenuanti generiche e recidiva; che è stata presenta memoria da parte del difensore, con la quale è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale si sostiene che la sostanza stupefacente [OSCURATO:PERSONA] - BUTINACA non risulta inserita, a differenza della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], nella tabella I del d.P.R. n. 309 del 1990 poiché con il D.M. del 12 dicembre 2023 del Ministero della salute è stata inserita nella predetta tabella anche la sostanza [OSCURATO:PERSONA] - BUTINACA (costituente altra denominazione della [OSCURATO:PERSONA]); che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta mancata risposta in merito all'efficacia drogante delle sostanze stupefacenti [OSCURATO:PERSONA] - BUTINACA e crack avendo la Corte territoriale richiamato le risultanze delle analisi chimiche, da cui è emerso che il crack conteneva principio attivo ancorché per un quantitativo modesto (gr. 0,7309) e che il cannabinoide sintetico MUMB - BUTINACA è estremamente pericoloso per la salute, nonché le modalità di preparazione e detenzione delle sostanze, con ciò esprimendo, in fatto, una valutazione sull'efficacia drogante delle sostanze stupefacenti; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è parimenti manifestamente infondato. Quanto al primo profilo, deve rammentarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 -bis cod. pen. è 235449/25 oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'allarmante personalità del [OSCURATO:PERSONA] desunta dal comportamento di fuga all'atto del controllo che ha richiesto inseguimento da parte dei militari operanti. Quanto alla pena deve rammentarsi il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie in cui il Tribunale ha giustificato l'entità della pena evidenziando, senza contraddizione con il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la gravità della condotta e la negativa personalità del [OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M35449/25 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] grani /.(,,(//, DEP073TATA [OSCURATO:PERSONA] A 28 2026 ti Ctllg.,. . Ví* 14,Ndi 4