CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 03726/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04Y303M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che nella sentenza n.36155/2024 risultano presenti alcuni errori materiali nella motivazione e nel dispositivo; rilevato, in particolare, che nella motivazione si fa riferimento - quale provvedimento impugnato - a un decreto emesso dal Tribunale di Torino anziché a ordinanza della Corte di appello di Torino; e che, nel dispositivo, il giudice del rinvio viene pure identificato nel Tribunale anziché nella Corte di appello; visto l'art.130 cod.proc.pen.; P.Q.M. Dispone la correzione materiale della sentenza n.36155/2024 del 12/09/2024 nel senso che, laddove è scritto nella motivazione: "il decreto del Tribunale di Torino", si legga "l'ordinanza della Corte di appello di Torino" e laddove è scritto nel dispositivo: "si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino", si legga: "si dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Torino". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 09/