CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 31460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP di Teramo del 4.3.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 4.3.2022 il GIP dì Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, in relazione ai fatti di rapina aggravata e lesioni personali, la pena complessiva, in tale misura concordata, di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere nel periodo di custodia cautelare; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Jaouada lamentando vizio di motivazione in relazione al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed alla incongruità della pena: rileva che la richiesta di applicazione concordata della pena non solleva il giudice dal dovere di motivare sulla assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato oltre che sulla adeguatezza della pena pur frutto dell'accordo processuale; 3. Il ricorso è inammissibile poiché articolato su motivo non consentito alla luce di quanto oggi espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte in ormai numerose decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono infatti proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggíamento; in definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayarí; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, ai versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammen