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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 07167/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17043/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* II 4 presso lo studio dell avvocato * ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 12802/2021depositata il 04/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il ricorrente cittadino ghanese ha chiesto la protezioneinternazionale esponendo di avere lasciato il suo * nel 2018unitamente alla sua compagna per contrasti familiari dovuti adappartenenza tribale e di avere subito per due volte in * laprigionia.

La competente Commissione territoriale ha respinto ladomanda.

Il ricorrente ha proposto impugnazione che il Tribunaleha respinto escludendo che egli abbia subìto di atti persecutori edin ogni caso rilevando che il rischio che egli prospetta a causa deicontrasti familiari non appare concreto ed attuale ove si consideri ilnotevole tempo trascorso dall espatrio che le minacce sono sologenericamente allegate e che come risulta da informazioni assuntesul punto in * la protezione statale ha un livello sufficiente.

IlTribunale ha escluso inoltre la sussistenza di un conflitto armatonel paese di origine e quanto alla protezione speciale ha rilevatoche nel 2022 il ricorrente ha avuto una figlia dalla compagna natasul suolo italiano ma la ritiene una circostanza irrilevante postoche il cittadino straniero porterebbe chiedere il permesso disoggiorno ai sensi dell art. 31 del * mentre di contro “non hacreato qui una nuova famiglia la cui unità va salvaguardataevitando il rimpatrio della stessa ma è giunto irregolarmente inItalia con la propria compagna” ritiene insufficiente la solafrequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimentodell attività di bracciante agricolo in virtù di un contratto di lavorosubordinato limitato al periodo compreso tra il 17 ottobre ed il 31dicembre 2022 per sole 40 giornate lavorative previste.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi noncostituita la controparte.2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024RITENUTO CHE Data pubblicazione 18/03/20241.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2e 3 del * n. 251 del 2007 dell art. 3 e dell art. 8 del * n.25 del 2008 con riguardo alla valutazione di non sussistenza delpericolo di discriminazione e di trattamenti inumani e degradantiper motivi etnici pur ritenuta credibile la vicenda personale narratadal richiedente la violazione e falsa applicazione dell art. 14 lett.b del * 251/2007 per errata valutazione di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente ed illogica l errata valutazione dicircostanze decisive la violazione degli art. 3 e 8 della * edegli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli –artt. 10 comma 3e 32 della * Il ricorrente deduce di essere esposto alrischio di danno grave posto che nel corso di una lite è statocolpito alla fronte che il suo paese è caratterizzato dalla presenzadi liti per ragioni tribali ed è difficile ottenere la protezione dellapolizia.2.

Il motivo è inammissibile.Il Tribunale ha operato una valutazione del rischio rispettandocompiutamente i parametri dati dagli artt. 3 e del * 251/2007 e dall art. 8 del * 25/2008.Il rischio di subire un trattamento inumano e degradante daagente privato art. 14 lett. del * 251/2007 deve esserevalutato alla attualità e rileva soltanto ove lo Stato non sia incondizione di proteggere il suo cittadino.

Inoltre la valutazione divicende che hanno delle connotazioni strettamente localizzatecome ad esempio le questioni di liti tribali e del rischio ad esseeventualmente connesso va operata alla luce di pertinenti eaggiornate informazioni assunte da fonti attendibili di cui si deve3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024precisare la provenienza e la data * n. 6738 del 10/0Da3ta/ 2pu0bb2lic1az io n e 18/03/202417161 del 16/06/2021 * n. 11910 del 12/04/2022 .Il Tribunale ha pienamente rispettato questi parametri perchéda un lato ha rilevato il difetto di attualità del rischio stante il lungotempo trascorso dai fatti dall altro dopo avere assunto recenti epertinenti informazioni sul punto “Country * on ** * 2022 * del * di Stato degli ** d * 20 marzo 2023 ha concluso nel senso che in* vi è un sufficiente livello di tutela e di repressione dellaviolenza etnica.La valutazione resa dal Tribunale posto che il giudice dimerito si si è attenuto alle regole in tema di esame e valutazionela domanda date dalla normativa sopra citata costituisce ungiudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarli larevisione.

La motivazione sul punto è peraltro corretta e puntualeed in ogni caso a seguito della riformulazione dell art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall art.111 comma 6 * che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali * n. 7090 del03/03/2022 .3.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 324 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024comma 3 del * n. 25/2008 e dell art. 19 comma 1 e * b bldiceazlio ne 18/03/2024* 286/1998 il difetto di motivazione e la illogicità laviolazione dell art. 32 comma 3 del * n. 25/2008 la violazionedell art. 8 della CEDU la violazione dell art. 6 par. 4 della *comunitaria n.115/2008 la violazione dell art. 11 della legge n.881/1977 e degli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 10comma 3 e 32 della * Il ricorrente deduce che avrebbeerrato il Tribunale non riconoscergli la protezione speciale in quantoavrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione divulnerabilità nonché della rilevante compressione dei dirittifondamentali nella zona di provenienza. * l erratavalutazione delle condizioni soggettive del ricorrente e l omessa oerrata valutazione comparativa tra la condizione attuale e laregressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.In particolare lamenta l errore del Tribunale nel non valutare che ilricorrente è in Italia da due anni che è nata la figlia minore ilterritorio italiano * * * nata a * del* TP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] circostanza che doveva esserevalutata unitamente alla integrazione lavorativa nonché alla lucedella sua vulnerabilità per le vicende che ha subito in *4.

Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma6 e 19 * come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l. n. 173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023n. 20 con modific. nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigente.5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo paese d origine * 36789/2022* 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per unamisura atipica di protezione a chiusura del sistema in attuazionedel disposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495del 2023 .

In questo assetto normativo il parametro del vincolofamiliare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievoautonomo rispetto a quello del suo inserimento socio lavorativomentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto alrispetto della vita privata.

Ne consegue che la tutela dovràaccordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolofamiliare sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindinecessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa coni requisiti relativi all integrazione sociale e lavorativa abbia leconcrete connotazioni previste dalla norma quanto a natura edeffettività sì da integrare un radicamento affettivo * n. 30736del 06/11/2023 .6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente e non valutando la rilevanza dei vincolifamiliari.Il Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddoveosserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare dasalvaguardare perché “giunto irregolarmente in Italia con la propriacompagna” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia” epoi dà atto che in Italia è nata sua figlia è peraltro irrilevante chela relazione familiare si sia originariamente formata nel paese diorigine se poi regolare o meno che sia la migrazione si è radicatain Italia inoltre non valuta complessivamente la situazione delricorrente e cioè l integrazione sociale desumibile da una pluralitàdi indici quali da un lato avere un nucleo familiare qui stabilitodall altro l avere conseguito un contratto di lavoro e avere seguitoun corso di alfabetizzazione.

Il Tribunale opera erroneamenteinvece una valutazione atomistica degli indici di radicamento eperaltro rimettendo la tutela della relazione familiareall applicazione dell art. 31 del * così disapplicando nei fattil art. 19 dello stesso * ratione temporis vigente.La tutela prevista dall art. 31 cit. è infatti destinata aproteggere l interesse del minore mentre l art. 19 nel testo quiapplicabile è destinato a proteggere un diverso diritto cioè il dirittoalla relazione familiare dell adulto diritto protetto dall art 8 *Ne consegue in accoglimento del secondo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione sul punto delprovvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Palermo indiversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17043/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* II 4 presso lo studio dell avvocato * ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 12802/2021depositata il 04/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il ricorrente cittadino ghanese ha chiesto la protezioneinternazionale esponendo di avere lasciato il suo * nel 2018unitamente alla sua compagna per contrasti familiari dovuti adappartenenza tribale e di avere subito per due volte in * laprigionia.

La competente Commissione territoriale ha respinto ladomanda.

Il ricorrente ha proposto impugnazione che il Tribunaleha respinto escludendo che egli abbia subìto di atti persecutori edin ogni caso rilevando che il rischio che egli prospetta a causa deicontrasti familiari non appare concreto ed attuale ove si consideri ilnotevole tempo trascorso dall espatrio che le minacce sono sologenericamente allegate e che come risulta da informazioni assuntesul punto in * la protezione statale ha un livello sufficiente.

IlTribunale ha escluso inoltre la sussistenza di un conflitto armatonel paese di origine e quanto alla protezione speciale ha rilevatoche nel 2022 il ricorrente ha avuto una figlia dalla compagna natasul suolo italiano ma la ritiene una circostanza irrilevante postoche il cittadino straniero porterebbe chiedere il permesso disoggiorno ai sensi dell art. 31 del * mentre di contro “non hacreato qui una nuova famiglia la cui unità va salvaguardataevitando il rimpatrio della stessa ma è giunto irregolarmente inItalia con la propria compagna” ritiene insufficiente la solafrequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimentodell attività di bracciante agricolo in virtù di un contratto di lavorosubordinato limitato al periodo compreso tra il 17 ottobre ed il 31dicembre 2022 per sole 40 giornate lavorative previste.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi noncostituita la controparte.2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024RITENUTO CHE Data pubblicazione 18/03/20241.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2e 3 del * n. 251 del 2007 dell art. 3 e dell art. 8 del * n.25 del 2008 con riguardo alla valutazione di non sussistenza delpericolo di discriminazione e di trattamenti inumani e degradantiper motivi etnici pur ritenuta credibile la vicenda personale narratadal richiedente la violazione e falsa applicazione dell art. 14 lett.b del * 251/2007 per errata valutazione di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente ed illogica l errata valutazione dicircostanze decisive la violazione degli art. 3 e 8 della * edegli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli –artt. 10 comma 3e 32 della * Il ricorrente deduce di essere esposto alrischio di danno grave posto che nel corso di una lite è statocolpito alla fronte che il suo paese è caratterizzato dalla presenzadi liti per ragioni tribali ed è difficile ottenere la protezione dellapolizia.2.

Il motivo è inammissibile.Il Tribunale ha operato una valutazione del rischio rispettandocompiutamente i parametri dati dagli artt. 3 e del * 251/2007 e dall art. 8 del * 25/2008.Il rischio di subire un trattamento inumano e degradante daagente privato art. 14 lett. del * 251/2007 deve esserevalutato alla attualità e rileva soltanto ove lo Stato non sia incondizione di proteggere il suo cittadino.

Inoltre la valutazione divicende che hanno delle connotazioni strettamente localizzatecome ad esempio le questioni di liti tribali e del rischio ad esseeventualmente connesso va operata alla luce di pertinenti eaggiornate informazioni assunte da fonti attendibili di cui si deve3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024precisare la provenienza e la data * n. 6738 del 10/0Da3ta/ 2pu0bb2lic1az io n e 18/03/202417161 del 16/06/2021 * n. 11910 del 12/04/2022 .Il Tribunale ha pienamente rispettato questi parametri perchéda un lato ha rilevato il difetto di attualità del rischio stante il lungotempo trascorso dai fatti dall altro dopo avere assunto recenti epertinenti informazioni sul punto “Country * on ** * 2022 * del * di Stato degli ** d * 20 marzo 2023 ha concluso nel senso che in* vi è un sufficiente livello di tutela e di repressione dellaviolenza etnica.La valutazione resa dal Tribunale posto che il giudice dimerito si si è attenuto alle regole in tema di esame e valutazionela domanda date dalla normativa sopra citata costituisce ungiudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarli larevisione.

La motivazione sul punto è peraltro corretta e puntualeed in ogni caso a seguito della riformulazione dell art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall art.111 comma 6 * che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali * n. 7090 del03/03/2022 .3.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 324 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024comma 3 del * n. 25/2008 e dell art. 19 comma 1 e * b bldiceazlio ne 18/03/2024* 286/1998 il difetto di motivazione e la illogicità laviolazione dell art. 32 comma 3 del * n. 25/2008 la violazionedell art. 8 della CEDU la violazione dell art. 6 par. 4 della *comunitaria n.115/2008 la violazione dell art. 11 della legge n.881/1977 e degli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 10comma 3 e 32 della * Il ricorrente deduce che avrebbeerrato il Tribunale non riconoscergli la protezione speciale in quantoavrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione divulnerabilità nonché della rilevante compressione dei dirittifondamentali nella zona di provenienza. * l erratavalutazione delle condizioni soggettive del ricorrente e l omessa oerrata valutazione comparativa tra la condizione attuale e laregressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.In particolare lamenta l errore del Tribunale nel non valutare che ilricorrente è in Italia da due anni che è nata la figlia minore ilterritorio italiano * * * nata a * del* TP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] circostanza che doveva esserevalutata unitamente alla integrazione lavorativa nonché alla lucedella sua vulnerabilità per le vicende che ha subito in *4.

Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma6 e 19 * come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l. n. 173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023n. 20 con modific. nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigente.5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo paese d origine * 36789/2022* 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per unamisura atipica di protezione a chiusura del sistema in attuazionedel disposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495del 2023 .

In questo assetto normativo il parametro del vincolofamiliare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievoautonomo rispetto a quello del suo inserimento socio lavorativomentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto alrispetto della vita privata.

Ne consegue che la tutela dovràaccordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolofamiliare sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindinecessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa coni requisiti relativi all integrazione sociale e lavorativa abbia leconcrete connotazioni previste dalla norma quanto a natura edeffettività sì da integrare un radicamento affettivo * n. 30736del 06/11/2023 .6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente e non valutando la rilevanza dei vincolifamiliari.Il Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddoveosserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare dasalvaguardare perché “giunto irregolarmente in Italia con la propriacompagna” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia” epoi dà atto che in Italia è nata sua figlia è peraltro irrilevante chela relazione familiare si sia originariamente formata nel paese diorigine se poi regolare o meno che sia la migrazione si è radicatain Italia inoltre non valuta complessivamente la situazione delricorrente e cioè l integrazione sociale desumibile da una pluralitàdi indici quali da un lato avere un nucleo familiare qui stabilitodall altro l avere conseguito un contratto di lavoro e avere seguitoun corso di alfabetizzazione.

Il Tribunale opera erroneamenteinvece una valutazione atomistica degli indici di radicamento eperaltro rimettendo la tutela della relazione familiareall applicazione dell art. 31 del * così disapplicando nei fattil art. 19 dello stesso * ratione temporis vigente.La tutela prevista dall art. 31 cit. è infatti destinata aproteggere l interesse del minore mentre l art. 19 nel testo quiapplicabile è destinato a proteggere un diverso diritto cioè il dirittoalla relazione familiare dell adulto diritto protetto dall art 8 *Ne consegue in accoglimento del secondo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione sul punto delprovvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Palermo indiversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024 *accoglie il secondo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il decreto impugnato rinvia per un nuovo esame alTribunale di Palermo in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma il 14/02/2024.Il Presidente* *8 di 8* **accoglie il secondo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il decreto impugnato rinvia per un nuovo esame alTribunale di Palermo in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma il 14/02/2024.Il Presidente* *8 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17043/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* II 4 presso lo studio dell avvocato * ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 12802/2021depositata il 04/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il ricorrente cittadino ghanese ha chiesto la protezioneinternazionale esponendo di avere lasciato il suo * nel 2018unitamente alla sua compagna per contrasti familiari dovuti adappartenenza tribale e di avere subito per due volte in * laprigionia. La competente Commissione territoriale ha respinto ladomanda. Il ricorrente ha proposto impugnazione che il Tribunaleha respinto escludendo che egli abbia subìto di atti persecutori edin ogni caso rilevando che il rischio che egli prospetta a causa deicontrasti familiari non appare concreto ed attuale ove si consideri ilnotevole tempo trascorso dall espatrio che le minacce sono sologenericamente allegate e che come risulta da informazioni assuntesul punto in * la protezione statale ha un livello sufficiente. IlTribunale ha escluso inoltre la sussistenza di un conflitto armatonel paese di origine e quanto alla protezione speciale ha rilevatoche nel 2022 il ricorrente ha avuto una figlia dalla compagna natasul suolo italiano ma la ritiene una circostanza irrilevante postoche il cittadino straniero porterebbe chiedere il permesso disoggiorno ai sensi dell art. 31 del * mentre di contro “non hacreato qui una nuova famiglia la cui unità va salvaguardataevitando il rimpatrio della stessa ma è giunto irregolarmente inItalia con la propria compagna” ritiene insufficiente la solafrequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimentodell attività di bracciante agricolo in virtù di un contratto di lavorosubordinato limitato al periodo compreso tra il 17 ottobre ed il 31dicembre 2022 per sole 40 giornate lavorative previste.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi noncostituita la controparte.2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024RITENUTO CHE Data pubblicazione 18/03/20241. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2e 3 del * n. 251 del 2007 dell art. 3 e dell art. 8 del * n.25 del 2008 con riguardo alla valutazione di non sussistenza delpericolo di discriminazione e di trattamenti inumani e degradantiper motivi etnici pur ritenuta credibile la vicenda personale narratadal richiedente la violazione e falsa applicazione dell art. 14 lett.b del * 251/2007 per errata valutazione di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente ed illogica l errata valutazione dicircostanze decisive la violazione degli art. 3 e 8 della * edegli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli –artt. 10 comma 3e 32 della * Il ricorrente deduce di essere esposto alrischio di danno grave posto che nel corso di una lite è statocolpito alla fronte che il suo paese è caratterizzato dalla presenzadi liti per ragioni tribali ed è difficile ottenere la protezione dellapolizia.2. Il motivo è inammissibile.Il Tribunale ha operato una valutazione del rischio rispettandocompiutamente i parametri dati dagli artt. 3 e del * 251/2007 e dall art. 8 del * 25/2008.Il rischio di subire un trattamento inumano e degradante daagente privato art. 14 lett. del * 251/2007 deve esserevalutato alla attualità e rileva soltanto ove lo Stato non sia incondizione di proteggere il suo cittadino. Inoltre la valutazione divicende che hanno delle connotazioni strettamente localizzatecome ad esempio le questioni di liti tribali e del rischio ad esseeventualmente connesso va operata alla luce di pertinenti eaggiornate informazioni assunte da fonti attendibili di cui si deve3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024precisare la provenienza e la data * n. 6738 del 10/0Da3ta/ 2pu0bb2lic1az io n e 18/03/202417161 del 16/06/2021 * n. 11910 del 12/04/2022 .Il Tribunale ha pienamente rispettato questi parametri perchéda un lato ha rilevato il difetto di attualità del rischio stante il lungotempo trascorso dai fatti dall altro dopo avere assunto recenti epertinenti informazioni sul punto “Country * on ** * 2022 * del * di Stato degli ** d * 20 marzo 2023 ha concluso nel senso che in* vi è un sufficiente livello di tutela e di repressione dellaviolenza etnica.La valutazione resa dal Tribunale posto che il giudice dimerito si si è attenuto alle regole in tema di esame e valutazionela domanda date dalla normativa sopra citata costituisce ungiudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarli larevisione. La motivazione sul punto è peraltro corretta e puntualeed in ogni caso a seguito della riformulazione dell art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall art.111 comma 6 * che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali * n. 7090 del03/03/2022 .3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 324 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024comma 3 del * n. 25/2008 e dell art. 19 comma 1 e * b bldiceazlio ne 18/03/2024* 286/1998 il difetto di motivazione e la illogicità laviolazione dell art. 32 comma 3 del * n. 25/2008 la violazionedell art. 8 della CEDU la violazione dell art. 6 par. 4 della *comunitaria n.115/2008 la violazione dell art. 11 della legge n.881/1977 e degli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 10comma 3 e 32 della * Il ricorrente deduce che avrebbeerrato il Tribunale non riconoscergli la protezione speciale in quantoavrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione divulnerabilità nonché della rilevante compressione dei dirittifondamentali nella zona di provenienza. * l erratavalutazione delle condizioni soggettive del ricorrente e l omessa oerrata valutazione comparativa tra la condizione attuale e laregressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.In particolare lamenta l errore del Tribunale nel non valutare che ilricorrente è in Italia da due anni che è nata la figlia minore ilterritorio italiano * * * nata a * del* TP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] circostanza che doveva esserevalutata unitamente alla integrazione lavorativa nonché alla lucedella sua vulnerabilità per le vicende che ha subito in *4. Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma6 e 19 * come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l. n. 173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023n. 20 con modific. nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigente.5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo paese d origine * 36789/2022* 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per unamisura atipica di protezione a chiusura del sistema in attuazionedel disposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495del 2023 . In questo assetto normativo il parametro del vincolofamiliare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievoautonomo rispetto a quello del suo inserimento socio lavorativomentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto alrispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovràaccordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolofamiliare sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindinecessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa coni requisiti relativi all integrazione sociale e lavorativa abbia leconcrete connotazioni previste dalla norma quanto a natura edeffettività sì da integrare un radicamento affettivo * n. 30736del 06/11/2023 .6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente e non valutando la rilevanza dei vincolifamiliari.Il Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddoveosserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare dasalvaguardare perché “giunto irregolarmente in Italia con la propriacompagna” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia” epoi dà atto che in Italia è nata sua figlia è peraltro irrilevante chela relazione familiare si sia originariamente formata nel paese diorigine se poi regolare o meno che sia la migrazione si è radicatain Italia inoltre non valuta complessivamente la situazione delricorrente e cioè l integrazione sociale desumibile da una pluralitàdi indici quali da un lato avere un nucleo familiare qui stabilitodall altro l avere conseguito un contratto di lavoro e avere seguitoun corso di alfabetizzazione. Il Tribunale opera erroneamenteinvece una valutazione atomistica degli indici di radicamento eperaltro rimettendo la tutela della relazione familiareall applicazione dell art. 31 del * così disapplicando nei fattil art. 19 dello stesso * ratione temporis vigente.La tutela prevista dall art. 31 cit. è infatti destinata aproteggere l interesse del minore mentre l art. 19 nel testo quiapplicabile è destinato a proteggere un diverso diritto cioè il dirittoalla relazione familiare dell adulto diritto protetto dall art 8 *Ne consegue in accoglimento del secondo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione sul punto delprovvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Palermo indiversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente* CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17043/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* II 4 presso lo studio dell avvocato * ** * rappresentato e difesodall avvocato * * * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]MINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 12802/2021depositata il 04/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * ** disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il ricorrente cittadino ghanese ha chiesto la protezioneinternazionale esponendo di avere lasciato il suo * nel 2018unitamente alla sua compagna per contrasti familiari dovuti adappartenenza tribale e di avere subito per due volte in * laprigionia. La competente Commissione territoriale ha respinto ladomanda. Il ricorrente ha proposto impugnazione che il Tribunaleha respinto escludendo che egli abbia subìto di atti persecutori edin ogni caso rilevando che il rischio che egli prospetta a causa deicontrasti familiari non appare concreto ed attuale ove si consideri ilnotevole tempo trascorso dall espatrio che le minacce sono sologenericamente allegate e che come risulta da informazioni assuntesul punto in * la protezione statale ha un livello sufficiente. IlTribunale ha escluso inoltre la sussistenza di un conflitto armatonel paese di origine e quanto alla protezione speciale ha rilevatoche nel 2022 il ricorrente ha avuto una figlia dalla compagna natasul suolo italiano ma la ritiene una circostanza irrilevante postoche il cittadino straniero porterebbe chiedere il permesso disoggiorno ai sensi dell art. 31 del * mentre di contro “non hacreato qui una nuova famiglia la cui unità va salvaguardataevitando il rimpatrio della stessa ma è giunto irregolarmente inItalia con la propria compagna” ritiene insufficiente la solafrequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimentodell attività di bracciante agricolo in virtù di un contratto di lavorosubordinato limitato al periodo compreso tra il 17 ottobre ed il 31dicembre 2022 per sole 40 giornate lavorative previste.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi noncostituita la controparte.2 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024RITENUTO CHE Data pubblicazione 18/03/20241. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2e 3 del * n. 251 del 2007 dell art. 3 e dell art. 8 del * n.25 del 2008 con riguardo alla valutazione di non sussistenza delpericolo di discriminazione e di trattamenti inumani e degradantiper motivi etnici pur ritenuta credibile la vicenda personale narratadal richiedente la violazione e falsa applicazione dell art. 14 lett.b del * 251/2007 per errata valutazione di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti lamotivazione apparente ed illogica l errata valutazione dicircostanze decisive la violazione degli art. 3 e 8 della * edegli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli –artt. 10 comma 3e 32 della * Il ricorrente deduce di essere esposto alrischio di danno grave posto che nel corso di una lite è statocolpito alla fronte che il suo paese è caratterizzato dalla presenzadi liti per ragioni tribali ed è difficile ottenere la protezione dellapolizia.2. Il motivo è inammissibile.Il Tribunale ha operato una valutazione del rischio rispettandocompiutamente i parametri dati dagli artt. 3 e del * 251/2007 e dall art. 8 del * 25/2008.Il rischio di subire un trattamento inumano e degradante daagente privato art. 14 lett. del * 251/2007 deve esserevalutato alla attualità e rileva soltanto ove lo Stato non sia incondizione di proteggere il suo cittadino. Inoltre la valutazione divicende che hanno delle connotazioni strettamente localizzatecome ad esempio le questioni di liti tribali e del rischio ad esseeventualmente connesso va operata alla luce di pertinenti eaggiornate informazioni assunte da fonti attendibili di cui si deve3 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024precisare la provenienza e la data * n. 6738 del 10/0Da3ta/ 2pu0bb2lic1az io n e 18/03/202417161 del 16/06/2021 * n. 11910 del 12/04/2022 .Il Tribunale ha pienamente rispettato questi parametri perchéda un lato ha rilevato il difetto di attualità del rischio stante il lungotempo trascorso dai fatti dall altro dopo avere assunto recenti epertinenti informazioni sul punto “Country * on ** * 2022 * del * di Stato degli ** d * 20 marzo 2023 ha concluso nel senso che in* vi è un sufficiente livello di tutela e di repressione dellaviolenza etnica.La valutazione resa dal Tribunale posto che il giudice dimerito si si è attenuto alle regole in tema di esame e valutazionela domanda date dalla normativa sopra citata costituisce ungiudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarli larevisione. La motivazione sul punto è peraltro corretta e puntualeed in ogni caso a seguito della riformulazione dell art. 360 comma1 n. 5 c.p.c. disposta dall art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv.con modif. dalla l. n. 134 del 2012 non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall art.111 comma 6 * che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali * n. 7090 del03/03/2022 .3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell art. 324 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024comma 3 del * n. 25/2008 e dell art. 19 comma 1 e * b bldiceazlio ne 18/03/2024* 286/1998 il difetto di motivazione e la illogicità laviolazione dell art. 32 comma 3 del * n. 25/2008 la violazionedell art. 8 della CEDU la violazione dell art. 6 par. 4 della *comunitaria n.115/2008 la violazione dell art. 11 della legge n.881/1977 e degli artt. 113 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 10comma 3 e 32 della * Il ricorrente deduce che avrebbeerrato il Tribunale non riconoscergli la protezione speciale in quantoavrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione divulnerabilità nonché della rilevante compressione dei dirittifondamentali nella zona di provenienza. * l erratavalutazione delle condizioni soggettive del ricorrente e l omessa oerrata valutazione comparativa tra la condizione attuale e laregressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.In particolare lamenta l errore del Tribunale nel non valutare che ilricorrente è in Italia da due anni che è nata la figlia minore ilterritorio italiano * * * nata a * del* TP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] circostanza che doveva esserevalutata unitamente alla integrazione lavorativa nonché alla lucedella sua vulnerabilità per le vicende che ha subito in *4. Il motivo è fondatoAl presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma6 e 19 * come introdotta dal decreto legge 132/2020convertito con l. n. 173 del 2020 posto che il * 10 marzo 2023n. 20 con modific. nella l. 5 maggio 2023 n. 50 all art 7 comma2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata invigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbiagià ricevuto l invito alla presentazione dell istanza da parte della* competente continua ad applicarsi la disciplinaprevigente.5 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievoall integrazione sociale e familiare del richiedente protezione inItalia da valutare tenendo conto della natura e dell effettività deisuoi vincoli familiari del suo inserimento sociale in Italia delladurata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo paese d origine * 36789/2022* 18455/2022 .La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per unamisura atipica di protezione a chiusura del sistema in attuazionedel disposto dell art 10 * è legata ai parametri della tutela deidiritti fondamentali della persona dovendosi tener conto di comel allontanamento dal territorio incida nel caso concreto ed in basea valutazione individuale su questi diritti e segnatamente sullavita privata e familiare protetta sia dagli artt. 2 29 e 30 dellaCostituzione che dall art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindiuno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferiscel art. 5 comma 6 del * ratione temporis vigente * 8495del 2023 . In questo assetto normativo il parametro del vincolofamiliare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievoautonomo rispetto a quello del suo inserimento socio lavorativomentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto alrispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovràaccordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolofamiliare sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindinecessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa coni requisiti relativi all integrazione sociale e lavorativa abbia leconcrete connotazioni previste dalla norma quanto a natura edeffettività sì da integrare un radicamento affettivo * n. 30736del 06/11/2023 .6 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024Il Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questiprincipi poiché ha condotto un accertamento sommario eincompleto esaminando soltanto parzialmente la condizioneindividuale del ricorrente e non valutando la rilevanza dei vincolifamiliari.Il Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddoveosserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare dasalvaguardare perché “giunto irregolarmente in Italia con la propriacompagna” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia” epoi dà atto che in Italia è nata sua figlia è peraltro irrilevante chela relazione familiare si sia originariamente formata nel paese diorigine se poi regolare o meno che sia la migrazione si è radicatain Italia inoltre non valuta complessivamente la situazione delricorrente e cioè l integrazione sociale desumibile da una pluralitàdi indici quali da un lato avere un nucleo familiare qui stabilitodall altro l avere conseguito un contratto di lavoro e avere seguitoun corso di alfabetizzazione. Il Tribunale opera erroneamenteinvece una valutazione atomistica degli indici di radicamento eperaltro rimettendo la tutela della relazione familiareall applicazione dell art. 31 del * così disapplicando nei fattil art. 19 dello stesso * ratione temporis vigente.La tutela prevista dall art. 31 cit. è infatti destinata aproteggere l interesse del minore mentre l art. 19 nel testo quiapplicabile è destinato a proteggere un diverso diritto cioè il dirittoalla relazione familiare dell adulto diritto protetto dall art 8 *Ne consegue in accoglimento del secondo motivo delricorso inammissibile il primo la cassazione sul punto delprovvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Palermo indiversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.7 di 8* disposto d ufficio Numero registro generale 17043/2023Numero sezionale 771/2024Numero di raccolta generale 7167/2024Data pubblicazione 18/03/2024 *accoglie il secondo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il decreto impugnato rinvia per un nuovo esame alTribunale di Palermo in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma il 14/02/2024.Il Presidente* *8 di 8* **accoglie il secondo motivo del ricorso inammissibile il primocassa il decreto impugnato rinvia per un nuovo esame alTribunale di Palermo in diversa composizione cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione omettere le generalitàCosì deciso in Roma il 14/02/2024.Il Presidente* *8 di 8* *
Decreto Cassazione n. 07167/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris