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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14286/2026

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issario Straordinario pro tempore,2026 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1459 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 18/03/2022 R.G.N. 173/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22380/20221.

La signora [OSCURATO:PERSONA], ausiliaria specializzata al servizio Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026sociosanitario (ASSS) ha lavorato per ASL n. 5 di Messina dal Data pubblicazione 14/05/202623.01.2002 fino al 03.02.2009 in virtù di una pluralità dicontratti a tempo determinato con la stessa qualifica, per untotale di 40 mesi.

In data 31.08.09 l’ASL di Messina, oggiconfluita nella ASP di Messina, in virtù della L. n. 296/2006art. 1 commi 558 e 519, ha pubblicato l’avviso di selezioneper la stabilizzazione del personale precario in misura pari a140 posti, da cui la ricorrente è stata esclusa per mancanzadei requisiti indicati al punto 2 del bando di selezione, ovverol’anzianità di servizio di tre anni alla data del 31.12.2007, nonriconoscendole la ASL il servizio maturato negli anni 2008 e2009 perché svolto in base a contratti stipulatisuccessivamente al 28 settembre 2007.2.

La lavoratrice ha contestato l’illegittimità dell’esclusione,evidenziando come il legislatore abbia previsto che il requisitodei tre anni di anzianità di servizio possa maturaresuccessivamente al 31.12.2007.2.1 L’Ausiliaria ha, quindi, adito il Tribunale del lavoro perchiedere, in via principale, l’accertamento del dirittoall’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di AspMessina previo annullamento del provvedimento di esclusionedalla graduatoria; in via subordinata, l’accertamento dellanullità dei termini apposti a tutti gli otto contratti di lavorodedotti in causa o comunque dell’avvenuto superamento dellasoglia dei 36 mesi prevista dall’art. 5 del D.lvo 368/2001, conconseguente condanna dell’Asp al risarcimento del dannocomunitario nella sua misura massima.3.

Il Tribunale, preliminarmente rigettata l’eccezione didifetto di giurisdizione, ha ritenuto non fondata la domandaprincipale, per rilevata legittimità del bando di selezione edNumero registro generale 22380/2022effettiva carenza dei requisiti richiesti in capo alla ricorrente, Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026ma ha accolto la domanda subordinata in ragione Data pubblicazione 14/05/2026dell’illegittima durata ultra-triennale per sommatoria delcontratto a termine.

Il giudice, rilevato che la lavoratrice nonaveva provato né dedotto le chances di lavoro perdute,tenuto conto dell’esiguo superamento del tetto dei 36 mesipari a 4 mesi, ha commisurato il danno in tre mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto.4.

La Corte di appello di Messina ha confermato integralmentela pronuncia di prime cure, condividendone la motivazione.

IlCollegio ha precisato che non sono conferenti i precedenticitati dall’appellante a conforto della propria doglianzasull’illegittimità del bando di gara, S.U. n. 16041/2010 eCass. n. 20912/2022, in quanto afferenti a casi nonsovrapponibili a quello di specie.

Ha, invece, ritenutoapplicabile il principio enunciato da Cass. n. 7264/2020,seppur enucleato in relazione all’anzianità triennale maturataa seguito di proroga contrattuale dopo il 28.09.2007.Infine, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto che non era statafornita la prova da parte della dipendente della carenza delleragioni giustificative del termine, non integrando in appello laprova mediante produzioni tardive “magari invocando i poteriofficiosi di istruzione propri del giudice del lavoro”.Inoltre, ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale erapervenuto in ordine alla quantificazione del danno cosiddettocomunitario ed ha valorizzato la minima entità delsuperamento del limite triennale.5.

La dipendente, ormai stabilizzata, domanda la cassazionecon ricorso articolato in due motivi, illustrato da memoria, cuiresiste con controricorso l’ASP di Messina.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/20261.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’arNtu.m e1ro, di raccolta generale 14286/2026commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e Data pubblicazione 14/05/2026dell’art. 1419 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, punto3, c.p.c.1.1.

La Corte territoriale ha errato nell’interpretare le normein rubrica, nella parte in cui la sentenza afferma che per ilpersonale precario, assunto sulla base di contratto stipulatoanteriormente alla data del 29 settembre 2006, l’anzianità diservizio triennale per accedere alla procedura distabilizzazione, debba essere conseguita entro il 31.12.2007,mentre tale anzianità può essere conseguita anche entro iltriennio calcolato dalla data riportata all’art. 1 commi 519 e558 della l. 296/2006 ossia, entro il 29.09.2009.

La censurarichiama le pronunce di questa Corte (Cass. n. 20912/2020 eCass.

S.U. n. 16041/2010) secondo cui nel pubblico impiegoprivatizzato la procedura di stabilizzazione prevista ai sensidell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nonrichiede che il presupposto operativo del triennio di servizioanche non continuativo sia compiuto entro l'anno 2007, manel ricomprendere nella platea dei destinatari tutto ilpersonale che consegua tale requisito in virtù di contrattistipulati anteriormente al 29 settembre 2006, senza fissareuna data limite entro la quale il requisito stesso deve essereposseduto, correla necessariamente questa data al dies a quoe la colloca, quindi, al 29 settembre 2009 (tre anni dal29/09/2006).1.2.

Orbene, la dipendente computando anche il contratto dilavoro intercorso con la stessa Asp di Messina dal 04/08/2008al 03/02/2009 aveva maturato il requisito dei 36 mesiantecedentemente alla pubblicazione dell'avviso di selezioneNumero registro generale 22380/2022avvenuta il 31/08/2009, per cui l’esclusione dalla procedura Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026di stabilizzazione era da ritenersi illegittima.

Data pubblicazione 14/05/20262.

Il motivo è inammissibile.Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiedela cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisitidella specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005,n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009,n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

In particolare, ènecessario che venga contestata specificamente, a pena diinammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento dellapronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n.19989).2.1.

Ciò premesso, la censura in esame non si confronta coldecisum della sentenza impugnata nella parte in cui affermal’inconferenza del richiamo ai due precedenti di legittimità.

Inparticolare, il caso trattato da Cass n. 20912/2020 era quellodi un soggetto che avendo stipulato un contratto a tempodeterminato triennale poco prima del 29 settembre 2006avrebbe maturato l'anzianità minima addirittura nel 2009 e laSuprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che talecircostanza non potesse ostare alla sua ammissione perchél'amministrazione avrebbe introdotto contra legem unaesclusione.

Viceversa, la signora Catania, per dato pacifico frale parti, non avrebbe maturato il triennio nemmenoconsiderando l'intera durata del contratto stipulato il 2 agosto2007, mentre i contratti stipulati nel 2008 e 2009 esconodalla previsione di legge.2.2.

Così ragionando la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione del principio contenuto nella pronuncia di questaCorte affermato per le proroghe, ma, a maggior ragioNnuem,e ro registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026applicabile ai contratti stipulati ex novo, secondo cuNuim eirno di raccolta generale 14286/2026materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex Data pubblicazione 14/05/2026art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tral'altro, per il personale in servizio a tempo determinato daalmeno tre anni, anche non continuativi, o che abbiaconseguito tale requisito in virtù di contratti stipulatianteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244del 2007 - del 28 settembre 2007, non è consentita in favoredi chi abbia maturato il triennio di anzianità a tempodeterminato in forza di proroghe intervenute dopo la predettadata, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientatadelle menzionate disposizioni induce a ritenere che la plateadei destinatari dovesse essere cristallizzata alla data inquestione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghedisposte successivamente, sia pure in relazione a contrattistipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre anon essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanaresituazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento,finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere diindividuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", idestinatari della procedura di accesso speciale, in spregio aiprincipi di imparzialità e trasparenza che devono presiedereal reclutamento del personale nell'ambito del rapporto dipubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interessepubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionaliindividuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico.(Cass. n. 7246/2020).La censura, pertanto, oblitera totalmente la ratio decidendidella sentenza impugnata che ha ritenuto legittimal’esclusione dalla procedura di stabilizzazione sulla base delNumero registro generale 22380/2022decisivo argomento fattuale che l’anzianità triennale non era Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026stata conseguita in virtù di contratto stipulato anteriormente Data pubblicazione 14/05/2026al 29 settembre 2007, come richiesto dalla normativarichiamata.3.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.1 e 5 del d.lvo 368/2011, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 32 l.183/2010, dell’art. 8 legge 604/1966, della clausola 5dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegatoalla direttiva 1999/70/CE, in relazione dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c..3.1.

La lavoratrice nell’atto di appello ha riproposto ladomanda subordinata di primo grado volta ad ottenere ladeclaratoria di nullità dei termini apposti a tutti i contrattifirmati con l’ASP di Messina dal 2002 al 2009 (otto contrattiper la durata complessiva di 40 mesi lavorati) per mancataspecificazione delle ragioni giustificative (causalità) emancata prova della veridicità delle stesse, con conseguenteliquidazione del danno nella misura massima di legge, inapplicazione dei criteri di cui all’art. 8 l. 604/1966.3.2 La Corte di Appello di Messina, tuttavia, ha ritenutocorretto quanto statuito e liquidato dal giudice di prime cure:ha ribadito che non è stata fornita dalla lavoratrice la provadella carenza di ragioni giustificative e, nel valutarel’ammontare del danno liquidato, ha considerato solamentel’esiguità del superamento del tetto dei 36 mesi.La sentenza della Corte territoriale, secondo l’odiernaricorrente, violerebbe i principi enunciati da Cass. n.5076/2016 sul danno cosiddetto comunitario.Inoltre, la Corte di merito avrebbe erroneamente addossatoalla dipendente l’onere della prova della carenza delle ragionigiustificative del termine posto ai contratti.4.

Il motivo è fondato.

Numero registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026Va premessa preliminarmente la sussistenza dell’interNeumssereo di raccolta generale 14286/2026della ricorrente all’impugnazione.

Data pubblicazione 14/05/2026Ed invero, la sentenza impugnata, nel confermare quella diprimo grado, sulla premessa della legittimità dei contrattiintercorsi fra le parti prima del superamento dei 36 mesi, haancorato la liquidazione del danno all’unico parametro dellimite in parola (superato per soli 4 mesi).

Viceversa, in casodi accertata reiterazione abusiva dei contratti intervenutiprima dei 36 mesi, ai fini della quantificazione, avrebbedovuto apprezzare, nell’ambito dei criteri di cui all’art. 8 dellalegge n. 604/1966, l’intero arco temporale interessato daicontratti a termine asseritamente illegittimi.4.1.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha erroneamenteposto a carico del lavoratore l’onere di dimostrarel’illegittimità del termine apposto al contratto, ponendosi incontrasto con l’orientamento consolidato secondo cui gravasul datore di lavoro, pubblico e privato, l’onere di dimostrarela sussistenza delle condizioni richieste per il valido ricorso alrapporto a tempo determinato dall’art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e dalla legislazione speciale dallo stessorichiamata.4.2.

L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone al datore dilavoro l'onere di indicare nel contratto in modo circostanziatoe puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto atempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e laveridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stessenel corso del rapporto.

Occorre, quindi, l’indicazione dellecircostanze che contraddistinguono una particolare attività eche rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro,nell'ambito di un determinato contesto aziendale, laprestazione a tempo determinato, sì da fare emergereN ulmae ro registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026specifica connessione tra la durata solo temporanea Nduemlelrao di raccolta generale 14286/2026prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la Data pubblicazione 14/05/2026stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentirela verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamentenell'ambito della specifica ragione indicata ed in strettocollegamento con la stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 840 del2019 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).4.3.

Si è ulteriormente precisato che, anche laddove taleobbligo di forma, ad evidente rilievo sostanziale, sia statorispettato, graverà comunque sul datore di lavoro, in caso dicontestazione, dimostrare la sussistenza delle ragioni diassunzione indicate nel contratto (v.

Cass. n. 840 del 2019cit.; Cass. n. 208 del 2015), costituendo le specifiche“causali” requisiti di legittimità della apposizione del termineai contratti di lavoro.4.4.

Difatti, “una volta contestata […] la legittimità deicontratti a tempo determinato, data la natura contrattualedella responsabilità (Cass. 3 marzo 2020, n. 5740; Cass. 12aprile 2017, n. 9402; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996) edin ultima analisi in linea con i principi generali già fissati dalrisalente e consolidato arresto di Cass., S.U., 30 ottobre2001, n. 13533, spett(a) al datore di lavoro comprovareviceversa la legittimità dei termini di durata apposti, sotto idiversi profili (causale specifica, rispetto sulle regole diproroga e rinnovazione; durata massima etc.) che possonoinficiarne la validità ed attestare la violazione di regolepreposte appunto ad impedire il ricorso indebito a plurimi oeccessivamente lunghi rapporti di precariato” (v.

Cass. n.15027 del 2022, in motivazione).Numero registro generale 22380/20224.5.

Orbene, la Corte d’appello non si è uniformata a questi Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026principi e, con erronea inversione degli oneri di prova ha Data pubblicazione 14/05/2026ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito la prova delleragioni giustificative del termine, facendone derivare lalegittimità dei contratti conclusi tra le parti.4.6.

In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso ela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allaCorte d’Appello indicata in dispositivo che procederà ad unnuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato neipunti che precedono e provvedendo anche al regolamentodelle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiarainammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello diMessina in diversa composizione alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
issario Straordinario pro tempore,2026 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1459 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 18/03/2022 R.G.N. 173/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22380/20221. La signora [OSCURATO:PERSONA], ausiliaria specializzata al servizio Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026sociosanitario (ASSS) ha lavorato per ASL n. 5 di Messina dal Data pubblicazione 14/05/202623.01.2002 fino al 03.02.2009 in virtù di una pluralità dicontratti a tempo determinato con la stessa qualifica, per untotale di 40 mesi. In data 31.08.09 l’ASL di Messina, oggiconfluita nella ASP di Messina, in virtù della L. n. 296/2006art. 1 commi 558 e 519, ha pubblicato l’avviso di selezioneper la stabilizzazione del personale precario in misura pari a140 posti, da cui la ricorrente è stata esclusa per mancanzadei requisiti indicati al punto 2 del bando di selezione, ovverol’anzianità di servizio di tre anni alla data del 31.12.2007, nonriconoscendole la ASL il servizio maturato negli anni 2008 e2009 perché svolto in base a contratti stipulatisuccessivamente al 28 settembre 2007.2. La lavoratrice ha contestato l’illegittimità dell’esclusione,evidenziando come il legislatore abbia previsto che il requisitodei tre anni di anzianità di servizio possa maturaresuccessivamente al 31.12.2007.2.1 L’Ausiliaria ha, quindi, adito il Tribunale del lavoro perchiedere, in via principale, l’accertamento del dirittoall’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di AspMessina previo annullamento del provvedimento di esclusionedalla graduatoria; in via subordinata, l’accertamento dellanullità dei termini apposti a tutti gli otto contratti di lavorodedotti in causa o comunque dell’avvenuto superamento dellasoglia dei 36 mesi prevista dall’art. 5 del D.lvo 368/2001, conconseguente condanna dell’Asp al risarcimento del dannocomunitario nella sua misura massima.3. Il Tribunale, preliminarmente rigettata l’eccezione didifetto di giurisdizione, ha ritenuto non fondata la domandaprincipale, per rilevata legittimità del bando di selezione edNumero registro generale 22380/2022effettiva carenza dei requisiti richiesti in capo alla ricorrente, Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026ma ha accolto la domanda subordinata in ragione Data pubblicazione 14/05/2026dell’illegittima durata ultra-triennale per sommatoria delcontratto a termine. Il giudice, rilevato che la lavoratrice nonaveva provato né dedotto le chances di lavoro perdute,tenuto conto dell’esiguo superamento del tetto dei 36 mesipari a 4 mesi, ha commisurato il danno in tre mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto.4. La Corte di appello di Messina ha confermato integralmentela pronuncia di prime cure, condividendone la motivazione. IlCollegio ha precisato che non sono conferenti i precedenticitati dall’appellante a conforto della propria doglianzasull’illegittimità del bando di gara, S.U. n. 16041/2010 eCass. n. 20912/2022, in quanto afferenti a casi nonsovrapponibili a quello di specie. Ha, invece, ritenutoapplicabile il principio enunciato da Cass. n. 7264/2020,seppur enucleato in relazione all’anzianità triennale maturataa seguito di proroga contrattuale dopo il 28.09.2007.Infine, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primogrado nella parte in cui aveva ritenuto che non era statafornita la prova da parte della dipendente della carenza delleragioni giustificative del termine, non integrando in appello laprova mediante produzioni tardive “magari invocando i poteriofficiosi di istruzione propri del giudice del lavoro”.Inoltre, ha condiviso le conclusioni alle quali il Tribunale erapervenuto in ordine alla quantificazione del danno cosiddettocomunitario ed ha valorizzato la minima entità delsuperamento del limite triennale.5. La dipendente, ormai stabilizzata, domanda la cassazionecon ricorso articolato in due motivi, illustrato da memoria, cuiresiste con controricorso l’ASP di Messina.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/20261. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’arNtu.m e1ro, di raccolta generale 14286/2026commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e Data pubblicazione 14/05/2026dell’art. 1419 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, punto3, c.p.c.1.1. La Corte territoriale ha errato nell’interpretare le normein rubrica, nella parte in cui la sentenza afferma che per ilpersonale precario, assunto sulla base di contratto stipulatoanteriormente alla data del 29 settembre 2006, l’anzianità diservizio triennale per accedere alla procedura distabilizzazione, debba essere conseguita entro il 31.12.2007,mentre tale anzianità può essere conseguita anche entro iltriennio calcolato dalla data riportata all’art. 1 commi 519 e558 della l. 296/2006 ossia, entro il 29.09.2009. La censurarichiama le pronunce di questa Corte (Cass. n. 20912/2020 eCass. S.U. n. 16041/2010) secondo cui nel pubblico impiegoprivatizzato la procedura di stabilizzazione prevista ai sensidell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nonrichiede che il presupposto operativo del triennio di servizioanche non continuativo sia compiuto entro l'anno 2007, manel ricomprendere nella platea dei destinatari tutto ilpersonale che consegua tale requisito in virtù di contrattistipulati anteriormente al 29 settembre 2006, senza fissareuna data limite entro la quale il requisito stesso deve essereposseduto, correla necessariamente questa data al dies a quoe la colloca, quindi, al 29 settembre 2009 (tre anni dal29/09/2006).1.2. Orbene, la dipendente computando anche il contratto dilavoro intercorso con la stessa Asp di Messina dal 04/08/2008al 03/02/2009 aveva maturato il requisito dei 36 mesiantecedentemente alla pubblicazione dell'avviso di selezioneNumero registro generale 22380/2022avvenuta il 31/08/2009, per cui l’esclusione dalla procedura Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026di stabilizzazione era da ritenersi illegittima. Data pubblicazione 14/05/20262. Il motivo è inammissibile.Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena diinammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiedela cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisitidella specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005,n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009,n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, ènecessario che venga contestata specificamente, a pena diinammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento dellapronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n.19989).2.1. Ciò premesso, la censura in esame non si confronta coldecisum della sentenza impugnata nella parte in cui affermal’inconferenza del richiamo ai due precedenti di legittimità. Inparticolare, il caso trattato da Cass n. 20912/2020 era quellodi un soggetto che avendo stipulato un contratto a tempodeterminato triennale poco prima del 29 settembre 2006avrebbe maturato l'anzianità minima addirittura nel 2009 e laSuprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che talecircostanza non potesse ostare alla sua ammissione perchél'amministrazione avrebbe introdotto contra legem unaesclusione. Viceversa, la signora Catania, per dato pacifico frale parti, non avrebbe maturato il triennio nemmenoconsiderando l'intera durata del contratto stipulato il 2 agosto2007, mentre i contratti stipulati nel 2008 e 2009 esconodalla previsione di legge.2.2. Così ragionando la Corte di appello ha fatto correttaapplicazione del principio contenuto nella pronuncia di questaCorte affermato per le proroghe, ma, a maggior ragioNnuem,e ro registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026applicabile ai contratti stipulati ex novo, secondo cuNuim eirno di raccolta generale 14286/2026materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex Data pubblicazione 14/05/2026art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tral'altro, per il personale in servizio a tempo determinato daalmeno tre anni, anche non continuativi, o che abbiaconseguito tale requisito in virtù di contratti stipulatianteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244del 2007 - del 28 settembre 2007, non è consentita in favoredi chi abbia maturato il triennio di anzianità a tempodeterminato in forza di proroghe intervenute dopo la predettadata, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientatadelle menzionate disposizioni induce a ritenere che la plateadei destinatari dovesse essere cristallizzata alla data inquestione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghedisposte successivamente, sia pure in relazione a contrattistipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre anon essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanaresituazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento,finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere diindividuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", idestinatari della procedura di accesso speciale, in spregio aiprincipi di imparzialità e trasparenza che devono presiedereal reclutamento del personale nell'ambito del rapporto dipubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interessepubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionaliindividuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico.(Cass. n. 7246/2020).La censura, pertanto, oblitera totalmente la ratio decidendidella sentenza impugnata che ha ritenuto legittimal’esclusione dalla procedura di stabilizzazione sulla base delNumero registro generale 22380/2022decisivo argomento fattuale che l’anzianità triennale non era Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026stata conseguita in virtù di contratto stipulato anteriormente Data pubblicazione 14/05/2026al 29 settembre 2007, come richiesto dalla normativarichiamata.3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt.1 e 5 del d.lvo 368/2011, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 32 l.183/2010, dell’art. 8 legge 604/1966, della clausola 5dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegatoalla direttiva 1999/70/CE, in relazione dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c..3.1. La lavoratrice nell’atto di appello ha riproposto ladomanda subordinata di primo grado volta ad ottenere ladeclaratoria di nullità dei termini apposti a tutti i contrattifirmati con l’ASP di Messina dal 2002 al 2009 (otto contrattiper la durata complessiva di 40 mesi lavorati) per mancataspecificazione delle ragioni giustificative (causalità) emancata prova della veridicità delle stesse, con conseguenteliquidazione del danno nella misura massima di legge, inapplicazione dei criteri di cui all’art. 8 l. 604/1966.3.2 La Corte di Appello di Messina, tuttavia, ha ritenutocorretto quanto statuito e liquidato dal giudice di prime cure:ha ribadito che non è stata fornita dalla lavoratrice la provadella carenza di ragioni giustificative e, nel valutarel’ammontare del danno liquidato, ha considerato solamentel’esiguità del superamento del tetto dei 36 mesi.La sentenza della Corte territoriale, secondo l’odiernaricorrente, violerebbe i principi enunciati da Cass. n.5076/2016 sul danno cosiddetto comunitario.Inoltre, la Corte di merito avrebbe erroneamente addossatoalla dipendente l’onere della prova della carenza delle ragionigiustificative del termine posto ai contratti.4. Il motivo è fondato. Numero registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026Va premessa preliminarmente la sussistenza dell’interNeumssereo di raccolta generale 14286/2026della ricorrente all’impugnazione. Data pubblicazione 14/05/2026Ed invero, la sentenza impugnata, nel confermare quella diprimo grado, sulla premessa della legittimità dei contrattiintercorsi fra le parti prima del superamento dei 36 mesi, haancorato la liquidazione del danno all’unico parametro dellimite in parola (superato per soli 4 mesi). Viceversa, in casodi accertata reiterazione abusiva dei contratti intervenutiprima dei 36 mesi, ai fini della quantificazione, avrebbedovuto apprezzare, nell’ambito dei criteri di cui all’art. 8 dellalegge n. 604/1966, l’intero arco temporale interessato daicontratti a termine asseritamente illegittimi.4.1. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha erroneamenteposto a carico del lavoratore l’onere di dimostrarel’illegittimità del termine apposto al contratto, ponendosi incontrasto con l’orientamento consolidato secondo cui gravasul datore di lavoro, pubblico e privato, l’onere di dimostrarela sussistenza delle condizioni richieste per il valido ricorso alrapporto a tempo determinato dall’art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e dalla legislazione speciale dallo stessorichiamata.4.2. L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone al datore dilavoro l'onere di indicare nel contratto in modo circostanziatoe puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto atempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e laveridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stessenel corso del rapporto. Occorre, quindi, l’indicazione dellecircostanze che contraddistinguono una particolare attività eche rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro,nell'ambito di un determinato contesto aziendale, laprestazione a tempo determinato, sì da fare emergereN ulmae ro registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026specifica connessione tra la durata solo temporanea Nduemlelrao di raccolta generale 14286/2026prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la Data pubblicazione 14/05/2026stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentirela verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamentenell'ambito della specifica ragione indicata ed in strettocollegamento con la stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 840 del2019 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).4.3. Si è ulteriormente precisato che, anche laddove taleobbligo di forma, ad evidente rilievo sostanziale, sia statorispettato, graverà comunque sul datore di lavoro, in caso dicontestazione, dimostrare la sussistenza delle ragioni diassunzione indicate nel contratto (v. Cass. n. 840 del 2019cit.; Cass. n. 208 del 2015), costituendo le specifiche“causali” requisiti di legittimità della apposizione del termineai contratti di lavoro.4.4. Difatti, “una volta contestata […] la legittimità deicontratti a tempo determinato, data la natura contrattualedella responsabilità (Cass. 3 marzo 2020, n. 5740; Cass. 12aprile 2017, n. 9402; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996) edin ultima analisi in linea con i principi generali già fissati dalrisalente e consolidato arresto di Cass., S.U., 30 ottobre2001, n. 13533, spett(a) al datore di lavoro comprovareviceversa la legittimità dei termini di durata apposti, sotto idiversi profili (causale specifica, rispetto sulle regole diproroga e rinnovazione; durata massima etc.) che possonoinficiarne la validità ed attestare la violazione di regolepreposte appunto ad impedire il ricorso indebito a plurimi oeccessivamente lunghi rapporti di precariato” (v. Cass. n.15027 del 2022, in motivazione).Numero registro generale 22380/20224.5. Orbene, la Corte d’appello non si è uniformata a questi Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026principi e, con erronea inversione degli oneri di prova ha Data pubblicazione 14/05/2026ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito la prova delleragioni giustificative del termine, facendone derivare lalegittimità dei contratti conclusi tra le parti.4.6. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso ela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allaCorte d’Appello indicata in dispositivo che procederà ad unnuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato neipunti che precedono e provvedendo anche al regolamentodelle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiarainammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello diMessina in diversa composizione alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 22380/2022Numero sezionale 1459/2026Numero di raccolta generale 14286/2026Data pubblicazione 14/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14286/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris