Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 30933/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29978/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.

D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Emila - Romagna n. 562/2021depositata il 20/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello della contribuente con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della stessa per l’ICI 2008, per un immobile adibito a scuola di infanzia;

2. ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria;

3. resiste con controricorso, integrato da memoria, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la memoria la ricorrente prospetta la rilevanza della decisione della Commissione europea n. 2103 del 3 marzo 2023, relativa agli aiuti di Stato ‘de minimis’ , regime asseritamente riguardante l’esenzione ICI per gli immobili non commerciali;

2. attesa la rilevanza nomofilattica della questione della relazione tra esenzione ICI in oggetto e disciplina degli aiuti di Stato U.E., così come rinvenibile dalla citata decisione della Commissione UE, oggetto di recepimento normativo interno da parte della legge di conversione (in fase di promulgazione) del d.l. n. 131 del 2024, si rinvia a nuovo ruolo in udienza pubblica;infatti, la controversia pone questioni nomofilattiche in relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generalee degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della questione interpretativa, di norme nuove e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica e manda alla Cancelleria per i consegue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29978/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emila - Romagna n. 562/2021depositata il 20/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello della contribuente con la conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso della stessa per l’ICI 2008, per un immobile adibito a scuola di infanzia; 2. ricorre in cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi di ricorso, come integrati da successiva memoria; 3. resiste con controricorso, integrato da memoria, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la memoria la ricorrente prospetta la rilevanza della decisione della Commissione europea n. 2103 del 3 marzo 2023, relativa agli aiuti di Stato ‘de minimis’ , regime asseritamente riguardante l’esenzione ICI per gli immobili non commerciali; 2. attesa la rilevanza nomofilattica della questione della relazione tra esenzione ICI in oggetto e disciplina degli aiuti di Stato U.E., così come rinvenibile dalla citata decisione della Commissione UE, oggetto di recepimento normativo interno da parte della legge di conversione (in fase di promulgazione) del d.l. n. 131 del 2024, si rinvia a nuovo ruolo in udienza pubblica;infatti, la controversia pone questioni nomofilattiche in relazione alle quali appare opportuno il contributo della Procura generalee degli Avvocati con la discussione in udienza, anche in considerazione della questione interpretativa, di norme nuove e della ricaduta applicativa o su ambiti sociali ed economici. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica e manda alla Cancelleria per i consegue