CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 17964/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 8 settembre 2023 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati loro ascritti, condannandoli alla pena di mesi otto, giorni quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa, sostituita con la pena di anni uno, mesi quattro e giorni otto di libertà controllata. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso qualunque rilievo in merito alla sostituzione della pena, non considerando che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è stata soppressa la misura della libertà controllata, mentre le pene detentive sino ad un anno possono essere sostituite con la pena pecuniaria della specie corrispondente, ai sensi dell'art. 56-quater I. n. 689 del 1981 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. La doglianza è manifestamente infondata. L'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al comma 1 dispone, per quanto rileva nel presente processo, che le norme previste dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso (30 dicembre 2022: art. 99-bis dello stesso d.lgs.). Il comma 2 dello stesso art. 95 precisa poi che le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Ne discende che non trova base normativa la pretesa di contestare la legittimità della libertà controllata applicata dal giudice di merito.Inoltre, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 - 01). Nel caso di specie, nessuna richiesta risulta essere stata formulata. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass