CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 02546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18279-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05617841001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 14, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O; - resistente - avverso l'ordinanza n. 13332/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13332 del 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13332 del 28 aprile 2022 nella parte in cui nel dispositivo omette di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria. Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 13332 del 28 aprile 2022 si omette erroneamente di distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria; ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 civ. proc. civ.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 13332 del 28 aprile 2022 va corretta nella parte in cui nel dispositivo si omette, erroneamente, di Ric. 2022 n. 18279 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- distrarre le spese a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 13332 del 28 aprile 2022 sia corretta aggiungendo, nel dispositivo, dopo "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito", l'inciso "con distrazione a favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria". dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così dec