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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 10136/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.951/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]' SERVIZI E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1459/20 , depositata il29/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1459 del 2020 della Corte d’appellodi Bologna esponendo che: - si era opposto a un’ingiunzione emessa, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e Riscossioni Italia per bollette di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di canoni di acqua del servizio idrico integrato; - aveva de dotto, per quanto qui rileva, l’inutilizzabilità dell’ingiunzione fiscale per crediti di diritto privato di una società per azioni sia pure affidataria del servizio comunale in parola; l’infondatezza della pretesa relativa a un anomalo e non dimostrato consumo idrico, e, in subordine, la condanna in manleva di [OSCURATO:PERSONA], sua precedente convivente, cui aveva ceduto l’immobile interessato in tempi riconducibili a quelli del consumo a base del preteso credito; - il Tribunale, davanti al quale resistevano sia Hera, s.p.a., che Sorit, s.p.a., revocava l’ingiunzione,ritenendo provata solo la debenza di un minimo importo relativo al 2009; - la Corte d ’ appello, premesso che l’ingiunzione fiscale era ratione temporis utilizzabile anche dai soggetti affidatari del servizio comunale e, comunque, per ogni entrata anche di diritto privato conclusivamente riferibile all’ente locale di diritto pubblico, rigettava l’opposizione ritenendo provato il credito tenuto conto, in specie, delle risultanze del contatore risultato regolarmente funzionante e di dimostrate ammissioni stragiudiziali dell’opponente; - la Corte di seconde cure negava infine la manleva richiesta, per l’irrilevanza dei rapporti interni tra i fruitori del servizio rispetto al titolare del credito fatto legittimamente valere nei confronti dell’intestatario dell’utenza; resistono con controricorso sia Hera che Sorit; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato altresì memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, r.d. n. 639 del 1910, poiché la Corte d’appelloavrebbe errato mancando di considerare che l’ingiunzione fiscale non avrebbe potuto essere utilizzata se non dal Comune ovvero da soggetto dotato di soggettività pubblicistica, senza che se ne potesse avvalere l’affidatario privato del servizio per un credito di diritto privato; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato motivando con riferimento e bollette, consumi e verifiche del contatore relative al 2008, mentre la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. era per consumi del 2010, tenuto conto dell’inidoneità delle sole fatture a dimostrare il credito in sede di cognizione piena; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 183, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appelloavrebbe errato mancando di considerare che i fatti sottesi al credito quale attribuito erano stati introdotti irritualmente, e la difesa dell’opponente aveva eccepito la violazione delle norme processuali sia in primo che in secondo grado senza che le decisioni di merito prendessero posizione, sicché era da contestare il contenuto della memoria ex art. 183, n. 2, cod. proc. civ., di parte avversa, con le relative produzioni documentali, per lesione del contraddittorio; con il quarto motivo si prospetta l’omesso esame della domanda di manleva formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’immobile nel periodo di erogazione del servizio sotteso al credito, posto che la Corte d’appello , ritenendo correttamente irrilevante tale rapporto rispetto alla società creditrice, avrebbe errato non scrutinando la pretesa tra il deducente ela destinataria dell’invocata garanzia impropria; Considerato che il primo motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha osservato il principio secondo cui il convenuto in giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l’accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697, cod. civ., è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l’opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l’esistenza di cause modificative o estintive degli stessi; né rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato nell’esercizio di un potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l’ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché ingiustificato in riferimento a dati testuali e a un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass., 08/04/2021, n. 9831 e succ. conf.); poiché si è svolto un ordinario giudizio di cognizione, la parte odierna ricorrente non ha interesse a una statuizione che neghi la legittimità dell’originaria ingiunzione, poi sostituita dalla decisione giurisdizionale di pieno merito, non essendo stato dedotto alcun pregiudizio, né una correlata esigenza di tutela (si pensi all’efficacia esecutiva nelle more), ulteriori rispetto al successivo accertamento giudiziale a cognizione ordinaria, suscettibili di rilevare autonomamente quanto al merito della pretesa che rimane l’unico oggetto dell’opposizione; peraltro, la tesi di parte ricorrente sarebbe stata anche infondata; i soggetti affidatari del servizio idrico facente capo al Comune erano ratione temporis e sono tuttora legittimati all’utilizzo dell’ingiunzione in parola a mente dell’art. 36, comma 2, lettera a), decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008; il suddetto comma era stato abrogato dall’art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. 3), decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, con l’efficacia stabilita dall’art. 29, comma 5-bis, decreto-legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, n. 14, ma, successivamente, tale abrogazione non è stata più prevista nella nuova formulazione del suddetto art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. 3), decreto-legge n. 70 del 2011, come sostituita dall’art. 5, comma 8-bis, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 – peraltro precedentemente alla notifica dell’ingiunzione qui in esame, che entrambe le parti e soggetti dell’obbligazione indicano essere avvenuta il 24 maggio 2012 – convertito dalla legge n. 44 del 2012; d’altra parte, a livello sistematico, una volta ammessa l’utilizzabilità dell’ingiunzione anche per crediti di diritto privato (Cass., Sez.

U., 25/05/2009, n. 11992), diviene coerente che il requisito decisivo, ai fini in discussione, sia quello obiettivo della natura del credito quale entrata dell’amministrazione interessata, su cui non finisce per incidere il legittimo affidamento del recupero a società c.d. in housecome, pacificamente, quella qui in lite; il secondomotivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360- bis n. 1, cod. proc. civ.; è stato reiteratamente ribadito (cfr., ad esempio, Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940); ciò posto, se la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito – senza, logicamente e in tesi, manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti) – per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); la violazione dell’art. 2697, cod. civ., d’altro canto, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35); nulla di tutto ciò emerge nella censura in scrutinio, che si risolve diffusamente in un tentativo di rilettura istruttoria estraneo alla presente sede di legittimità, operato , al contempo, senza neppure riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti processuali richiamati e quindi aspecificamente (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); e così anche quanto all’allegazione secondo cui la domanda del creditore era relativa al 2010 mentre i documenti e le risultanze istruttorie prese in esame fanno riferimento al 2008, ossia: verifica del regolare funzionamento del contatore e ammissione stragiudiziale di un rubinetto lasciato aperto da un idraulico per circa un anno; la Corte territoriale: - fa menzione di una memoria di precisazione assertiva, ex art. 183, cod. proc. civ., in tal senso perimetrando temporalmente la domanda; - applica correttamente il riparto degli oneri probatori (Cass., 19/07/2018, n. 19154, Cass., 09/01/2020, n. 297, Cass., 17/05/2022, n. 15771), una volta accertata la ricordata risultanza del regolare funzionamento del contatore valorizzata in uno alla sopra richiamata ammissione stragiudiziale; il terzo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; la parte allega del tutto genericamente di aver dedotto non meglio illustrate «violazioni di norme processuali» (pag. 26 del ricorso), laddove la Corte d’appello, come visto, ha specificamente configurato un’ammissibile precisazione della domanda, con un ruolo meramente esplicativo per il riepilogo contabile prodotto dalla creditrice (pag. 11 della sentenza); il quarto motivo è invece fondato; la Corte di secondo grado ha osservato che, a fronte dell’utenza intestata a parte ricorrente, erano irrilevanti i rapporti di questo con la sua già convivente e cessionaria dell’immobile coinvolto, ma ciò si risolve in un omesso scrutinio della diversa domanda di manleva del primo nei confronti della seconda, cui le odierne controricorrenti restano viceversa estranee, per manifesta diversità di causa petendi e petitum; poiché la domanda è definita nei rapporti tra le parti originarie, è opportuno provvedere sulle relative spese del presente giudizio di legittimità, rimettendone la liquidazione al giudice del rinviosolamente per i rapporti tra chiamante e chiamata in causa, rimanendo da definire soltanto la domanda tra queste ultime parti; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il primo e secondo motivo, rigetta il terzo, accoglie il quarto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bolo gna perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle residue spese del giudizio di legittimità.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.951/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]' SERVIZI E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1459/20 , depositata il29/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1459 del 2020 della Corte d’appellodi Bologna esponendo che: - si era opposto a un’ingiunzione emessa, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e Riscossioni Italia per bollette di [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di canoni di acqua del servizio idrico integrato; - aveva de dotto, per quanto qui rileva, l’inutilizzabilità dell’ingiunzione fiscale per crediti di diritto privato di una società per azioni sia pure affidataria del servizio comunale in parola; l’infondatezza della pretesa relativa a un anomalo e non dimostrato consumo idrico, e, in subordine, la condanna in manleva di [OSCURATO:PERSONA], sua precedente convivente, cui aveva ceduto l’immobile interessato in tempi riconducibili a quelli del consumo a base del preteso credito; - il Tribunale, davanti al quale resistevano sia Hera, s.p.a., che Sorit, s.p.a., revocava l’ingiunzione,ritenendo provata solo la debenza di un minimo importo relativo al 2009; - la Corte d ’ appello, premesso che l’ingiunzione fiscale era ratione temporis utilizzabile anche dai soggetti affidatari del servizio comunale e, comunque, per ogni entrata anche di diritto privato conclusivamente riferibile all’ente locale di diritto pubblico, rigettava l’opposizione ritenendo provato il credito tenuto conto, in specie, delle risultanze del contatore risultato regolarmente funzionante e di dimostrate ammissioni stragiudiziali dell’opponente; - la Corte di seconde cure negava infine la manleva richiesta, per l’irrilevanza dei rapporti interni tra i fruitori del servizio rispetto al titolare del credito fatto legittimamente valere nei confronti dell’intestatario dell’utenza; resistono con controricorso sia Hera che Sorit; [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato altresì memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, r.d. n. 639 del 1910, poiché la Corte d’appelloavrebbe errato mancando di considerare che l’ingiunzione fiscale non avrebbe potuto essere utilizzata se non dal Comune ovvero da soggetto dotato di soggettività pubblicistica, senza che se ne potesse avvalere l’affidatario privato del servizio per un credito di diritto privato; con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato motivando con riferimento e bollette, consumi e verifiche del contatore relative al 2008, mentre la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. era per consumi del 2010, tenuto conto dell’inidoneità delle sole fatture a dimostrare il credito in sede di cognizione piena; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 183, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appelloavrebbe errato mancando di considerare che i fatti sottesi al credito quale attribuito erano stati introdotti irritualmente, e la difesa dell’opponente aveva eccepito la violazione delle norme processuali sia in primo che in secondo grado senza che le decisioni di merito prendessero posizione, sicché era da contestare il contenuto della memoria ex art. 183, n. 2, cod. proc. civ., di parte avversa, con le relative produzioni documentali, per lesione del contraddittorio; con il quarto motivo si prospetta l’omesso esame della domanda di manleva formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’immobile nel periodo di erogazione del servizio sotteso al credito, posto che la Corte d’appello , ritenendo correttamente irrilevante tale rapporto rispetto alla società creditrice, avrebbe errato non scrutinando la pretesa tra il deducente ela destinataria dell’invocata garanzia impropria; Considerato che il primo motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha osservato il principio secondo cui il convenuto in giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l’accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697, cod. civ., è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l’opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l’esistenza di cause modificative o estintive degli stessi; né rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato nell’esercizio di un potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l’ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché ingiustificato in riferimento a dati testuali e a un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass., 08/04/2021, n. 9831 e succ. conf.); poiché si è svolto un ordinario giudizio di cognizione, la parte odierna ricorrente non ha interesse a una statuizione che neghi la legittimità dell’originaria ingiunzione, poi sostituita dalla decisione giurisdizionale di pieno merito, non essendo stato dedotto alcun pregiudizio, né una correlata esigenza di tutela (si pensi all’efficacia esecutiva nelle more), ulteriori rispetto al successivo accertamento giudiziale a cognizione ordinaria, suscettibili di rilevare autonomamente quanto al merito della pretesa che rimane l’unico oggetto dell’opposizione; peraltro, la tesi di parte ricorrente sarebbe stata anche infondata; i soggetti affidatari del servizio idrico facente capo al Comune erano ratione temporis e sono tuttora legittimati all’utilizzo dell’ingiunzione in parola a mente dell’art. 36, comma 2, lettera a), decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008; il suddetto comma era stato abrogato dall’art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. 3), decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, con l’efficacia stabilita dall’art. 29, comma 5-bis, decreto-legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, n. 14, ma, successivamente, tale abrogazione non è stata più prevista nella nuova formulazione del suddetto art. 7, comma 2, lett. gg-septies), n. 3), decreto-legge n. 70 del 2011, come sostituita dall’art. 5, comma 8-bis, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 – peraltro precedentemente alla notifica dell’ingiunzione qui in esame, che entrambe le parti e soggetti dell’obbligazione indicano essere avvenuta il 24 maggio 2012 – convertito dalla legge n. 44 del 2012; d’altra parte, a livello sistematico, una volta ammessa l’utilizzabilità dell’ingiunzione anche per crediti di diritto privato (Cass., Sez. U., 25/05/2009, n. 11992), diviene coerente che il requisito decisivo, ai fini in discussione, sia quello obiettivo della natura del credito quale entrata dell’amministrazione interessata, su cui non finisce per incidere il legittimo affidamento del recupero a società c.d. in housecome, pacificamente, quella qui in lite; il secondomotivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360- bis n. 1, cod. proc. civ.; è stato reiteratamente ribadito (cfr., ad esempio, Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev’essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940); ciò posto, se la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito – senza, logicamente e in tesi, manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti) – per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); la violazione dell’art. 2697, cod. civ., d’altro canto, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35); nulla di tutto ciò emerge nella censura in scrutinio, che si risolve diffusamente in un tentativo di rilettura istruttoria estraneo alla presente sede di legittimità, operato , al contempo, senza neppure riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti processuali richiamati e quindi aspecificamente (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); e così anche quanto all’allegazione secondo cui la domanda del creditore era relativa al 2010 mentre i documenti e le risultanze istruttorie prese in esame fanno riferimento al 2008, ossia: verifica del regolare funzionamento del contatore e ammissione stragiudiziale di un rubinetto lasciato aperto da un idraulico per circa un anno; la Corte territoriale: - fa menzione di una memoria di precisazione assertiva, ex art. 183, cod. proc. civ., in tal senso perimetrando temporalmente la domanda; - applica correttamente il riparto degli oneri probatori (Cass., 19/07/2018, n. 19154, Cass., 09/01/2020, n. 297, Cass., 17/05/2022, n. 15771), una volta accertata la ricordata risultanza del regolare funzionamento del contatore valorizzata in uno alla sopra richiamata ammissione stragiudiziale; il terzo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; la parte allega del tutto genericamente di aver dedotto non meglio illustrate «violazioni di norme processuali» (pag. 26 del ricorso), laddove la Corte d’appello, come visto, ha specificamente configurato un’ammissibile precisazione della domanda, con un ruolo meramente esplicativo per il riepilogo contabile prodotto dalla creditrice (pag. 11 della sentenza); il quarto motivo è invece fondato; la Corte di secondo grado ha osservato che, a fronte dell’utenza intestata a parte ricorrente, erano irrilevanti i rapporti di questo con la sua già convivente e cessionaria dell’immobile coinvolto, ma ciò si risolve in un omesso scrutinio della diversa domanda di manleva del primo nei confronti della seconda, cui le odierne controricorrenti restano viceversa estranee, per manifesta diversità di causa petendi e petitum; poiché la domanda è definita nei rapporti tra le parti originarie, è opportuno provvedere sulle relative spese del presente giudizio di legittimità, rimettendone la liquidazione al giudice del rinviosolamente per i rapporti tra chiamante e chiamata in causa, rimanendo da definire soltanto la domanda tra queste ultime parti; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il primo e secondo motivo, rigetta il terzo, accoglie il quarto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bolo gna perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle residue spese del giudizio di legittimità. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite,
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