CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 02088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Macerata in data 23.9.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in parziale riforma della medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha rideterminato la pena in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 5, 81 cpv, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'assenza di prova circa il rinvenimento dell'impronta del Devenuto. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc.pen. con riferimento alla contestata recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. In primis le censure reiterano le doglianze già oggetto dei motivi di appello e non si confrontano con quanto statuito a riguardo dalla Corte territoriale. Inoltre il primo motivo, che sotto l'egida del vizio di motivazione contesta la valenza probatoria delle impronte papillari a fondare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, fonda tale giudizio su una congerie di altri elementi quali l'accertata frequentazione con il Pellegrino, il fatto che l'impronta sia stata rinvenuta sulla autovettura rubata, manomessa all'interno del vano motore proprio dal Pellegrino. Inoltre è stato posto in rilievo che non vi è altra spiegazione de rinvenimento dell'impronta sul montante esterno di un'auto rubata lasciata ma una stazione di servizio autostradale. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ed invero correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la contestata recidiva atteso che l'ultimo dei precedenti furti era stato realizzato appena più di un anno e mezzo prima rispetto ai fatti per cui è processo e le modalità degli tessi è indicatva di una maggiore capacità a delinquere. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deciso in Roma il 2 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 7v140 [OSCURATO:PERSONA] DE p (-_-)-s 1TATA IN C A':\:C1-