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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2019

Cassazione n. 36406/2023

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guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3678/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eALESSANDRO ALATI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1189/2019 depositata il 06/06/2019.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.07/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Sergio eSilvia Romano convenivano in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] perfar accerta re il proprio diritto di proprietà sul terreno sito in agro di Miletoidentificato al Catasto alla partita 4211, foglio 20, particelle 29,30, 31 e 32 e 139 , denominato "[OSCURATO:PERSONA]" o,in via subordinata, per sentir dichiara re in loro favore l'acquisto della proprietà dei suddetti beni per intervenutausucapione.

Gli attori premettevano che erano pendenti con il medesimo Comune di [OSCURATO:PERSONA] due giudizi per conseguire l’indennità di esproprio e, a fondamento del proprio diritto di proprietà , producevano un atto pubblico di divisione del 27 marzo 1954 rogato dal [OSCURATO:PERSONA], e la denunciadi successione del 15 marzo 1968 presentata dagli eredi d i [OSCURATO:PERSONA].

I medesimi attori d educevano altresì che a seguito della rinuncia all'eredità della coerede [OSCURATO:PERSONA] e della morte della madre [OSCURATO:PERSONA] usufruttuariadel terreno, il bene in oggetto risultava di loro proprietà.

2. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda della quale chiedeva il rigetto.

3. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava entrambe le domandeformulate da parte attrice.

Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3

4. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

6. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello.

In particolare,la Corte territoriale evidenziava che gli attori dovevano fornire la prova rigorosa (c.d. probatio diabolica) della proprietà del bene in contestazione sia che la loro domanda dovesse qualificarsi come rivendica che come azione di accertamento,non essendo in possesso del bene (Cass. Sez.

2. n.9959 del 2016), o nere che, ne l caso di specie, non era stato assolto , mancando un atto idoneo a dimostrare il titolo di acquisto sulla base del quale i beni oggetto di causa sarebbero stati attribuiti in sede di divisione.

La Corte territoriale riteneva non provato neanche il possesso del bene utile ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione.

Il perito, dopo aver definito i terreni come incolti , aveva evidenziato di aver ricevuto da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] una documentazione del Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali in cui in base al d. lgs. n. 42 del 2004 l'area di "[OSCURATO:PERSONA]" che comprendevail terreno oggetto di causa era da considerar si bene culturale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela".

P ertanto, lo stesso CTUsottolineava che , dopo il 22 gennaio del 2004, data d i entrata in vigore del citato decreto legislativo il terreno in esame non poteva piùessere usucapito .

La Corte d’Appello rigettava anche il motivo relativo all’ultrapetizione da parte del giudice di primo grado che invece si era limitato a motivare in relazione alla domanda di usucapione e Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 rigettava l’ultimo motivo avente ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. 7.[OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

8. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

9. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

10. Il collegio all’esito dell’udienza camerale del 10 giugno 2021 harinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

11. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste

12. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 948e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente evidenzia che l ’azione esperita , espressamente qualificata quale mero accertamento, sorgeva a seguito di un giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (il cui atto introduttivo era integralmente trascritto alle pag. 1-7 dell’atto di citazionein primo grado), nell’ambito del quale nascevala contestazione sulla effettiva titolarità degli immobili in Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 causa, interessati da una procedura di espropriazione portata avanti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrent e , la Corte di Cassazione si sarebbe già espressa in casi simili nel senso che in un giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un immobile da un illecitocomportamento del convenuto (occupazione illecita della P.A.), non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, atteso che oggetto della pretesa azionata, come nella fattispecie, è,non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo con efficacia erga omnes , bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento.

In tali casi, si è detto, il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione allapretesa risarcitoria può formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.

Soloin presenza di una domanda “petitoria” in senso stretto, intesa ad ottenere, oltreché l’accertamento della proprietà di un dato bene,anche la restituzione, la riconsegna o qualunque azione idonea a mettere il proprietario nella condizione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo il bene, la prova deve essere articolata con il massimo rigore (c.d. probatio diabolica ) (Ex multis: Cass. civ., sez.

VI, Ord. 10.09.2018 n. 21940; Cass. civ., sez.

II, Sent. 04.12.2014. n. 25643).

Al contrario, nella diversa ipotesi in cui il bene non debba essere recuperato (in tal caso poiché regolarmente passato nel possesso del Comune espropriante), la giurisprudenza maggioritaria ha da sempre ritenuto che l’onere della prova sia integrato mediante la semplicedimostrazione del titolo d’acquisto del bene, da parte dell’attore proprietario.

Per tali motivi non può Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 condividersila decisione della Corte Territoriale, che ha ritenuto di applicare il criterio probatorio più rigoroso alla fattispecie oggetto di giudizio.

I ricorrenti, difatti, nel periodo interessato dalla domanda di accertamento della titolarità dei beni, prima che venisse eseguito l’esproprio, avevano indiscutibilmente la disponibilità di fatto dell’immobile, tant’è che il possesso gli è stato sottratto unicamente tramite regolare procedura ablativa conclusasi nel 2001, iter che chiaramente riconosce la sussistenza del diritto altrui.

Dunque , avrebbe errato la Corte a richiedere anche in presenza di un’azione di mero accertamento la prova rigorosa dell’acquisto a titolo originario per la mancanza dell’attualità del possesso del bene. 1.2 La proposta di definizione si è fondata sulla conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale:l'azione di accertamento della proprietà, che esime colui il quale propone l'azione dall'onere della "probatiodiabolica” e lo subordina solo a quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, si caratterizza per il fatto che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimitàdel potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 7777/05; v. anche 696/00).

Nella specie l’azione mira alla modifica dello stato di fatto perché il ricorrente non gode del possesso pacifico del bene oggetto della controversia.

2. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che: Se può concordarsi con la ricorrente nella qualificazione del petitumcome azione di mero accertamento della Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 proprietà e non certo come di revindica, poiché l'attrice non mira ad ottenere la restituzione dell'immobile, tuttavia va rilevato che la pronunzia è immune dagli errori di diritto contestati, poiché la Corte, dopo avere rilevato che, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, gli attori non erano nel possesso dei beni, oggetto di una procedura espropriativa conclusasi nel 2001, si è attenuta all'indirizzo giurisprudenziale costante in materiasecondo cui: In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (ex plurimisSez. 2, Ord. n. 24050 del 2022) .

Secondo l’ufficio di Procura non assume alcun rilievo,al fine di sostenere la tesi opposta, la circostanza che l'azione sia stata proposta al fine di dimostrare la legittimazione dei ricorrenti all'azione di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, avendo il Comune contestato, nell'ambito dei relativi giudizi, la proprietà del bene in capo ai ricorrenti.

Infatti non è invocabile nel caso di specie la giurisprudenza citata dai ricorrenti, che riguarda la prova della legittimazione alla domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa ovvero di opposizione alla stima della indennità di esproprio, secondo cui “Ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (particolarmente a seguito di occupazione usurpativa), così come dell'avente diritto all'indennità di Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 espropriazione, l'interessato deve dimostrare in giudizio di essere proprietario del fondo, e a tal fine il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento; oggetto del giudizio non è, infatti, l'accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l'avente diritto al risarcimento (Cass. 18.5.2012, n. 7904): si verte in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale (Cass.21.1.2011, n. 1488).” ( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 15268/14, n° 30705/18, n° 145/20, n° 9065/23).

L’azione in questione ha, invece , come unico oggetto l’accertamento diretto della proprietà del bene, di cui i ricorrenti non avevano il possesso all'epoca dell'inizio del giudizio, con la conseguenza che non è ammissibile alcuna attenuazione dell'onere probatorio.

3. Il collegio condivide le conclusioni della proposta così come quelle del procuratore Generale.

4. Il ricorrente ritiene che nella specie possa ritenersi operante il c.d. principio dell’onere della prova attenuato perché al momento dell’esproprio era in possesso del bene e, tuttavia, in conformità con la giurisprudenzadi legittimità deve affermarsi che nel caso di colui che agisce per far riconoscere il suo diritto di proprietà su un terreno del quale non è più in possesso, anche se la domanda è subordinata alla definizione di un altro giudizio relativo all’indennità di esproprio,la stessa è soggetta alla prova rigorosa di acquisto a Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 titolo originario della proprietà non potendosi applicare il principio della c.d.

“attenuazione dell’onere probatorio”.

D’altra parte,la giurisprudenza più recente di questa Corte ha sostanzialmente equiparato l’onere probatorio spettante a colui che agisce in rivendica rispetto a quello di colui che chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà.

In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto, citato anche dal P.G. nelle sue conclusioni: «In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa»(Sez. 2, Ord. n. 24050 del 03/08/2022, Rv. 665553 -01).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Ric. 2020n.3678sez.

S2 - ud. 12 / 12 /202 3 parte contro ricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3678/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eALESSANDRO ALATI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1189/2019 depositata il 06/06/2019. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.07/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott. ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Sergio eSilvia Romano convenivano in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] perfar accerta re il proprio diritto di proprietà sul terreno sito in agro di Miletoidentificato al Catasto alla partita 4211, foglio 20, particelle 29,30, 31 e 32 e 139 , denominato "[OSCURATO:PERSONA]" o,in via subordinata, per sentir dichiara re in loro favore l'acquisto della proprietà dei suddetti beni per intervenutausucapione. Gli attori premettevano che erano pendenti con il medesimo Comune di [OSCURATO:PERSONA] due giudizi per conseguire l’indennità di esproprio e, a fondamento del proprio diritto di proprietà , producevano un atto pubblico di divisione del 27 marzo 1954 rogato dal [OSCURATO:PERSONA], e la denunciadi successione del 15 marzo 1968 presentata dagli eredi d i [OSCURATO:PERSONA]. I medesimi attori d educevano altresì che a seguito della rinuncia all'eredità della coerede [OSCURATO:PERSONA] e della morte della madre [OSCURATO:PERSONA] usufruttuariadel terreno, il bene in oggetto risultava di loro proprietà. 2. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA] eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda della quale chiedeva il rigetto. 3. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava entrambe le domandeformulate da parte attrice. Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 4. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame chiedendone il rigetto. 6. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello. In particolare,la Corte territoriale evidenziava che gli attori dovevano fornire la prova rigorosa (c.d. probatio diabolica) della proprietà del bene in contestazione sia che la loro domanda dovesse qualificarsi come rivendica che come azione di accertamento,non essendo in possesso del bene (Cass. Sez. 2. n.9959 del 2016), o nere che, ne l caso di specie, non era stato assolto , mancando un atto idoneo a dimostrare il titolo di acquisto sulla base del quale i beni oggetto di causa sarebbero stati attribuiti in sede di divisione. La Corte territoriale riteneva non provato neanche il possesso del bene utile ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione. Il perito, dopo aver definito i terreni come incolti , aveva evidenziato di aver ricevuto da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] una documentazione del Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali in cui in base al d. lgs. n. 42 del 2004 l'area di "[OSCURATO:PERSONA]" che comprendevail terreno oggetto di causa era da considerar si bene culturale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela". P ertanto, lo stesso CTUsottolineava che , dopo il 22 gennaio del 2004, data d i entrata in vigore del citato decreto legislativo il terreno in esame non poteva piùessere usucapito . La Corte d’Appello rigettava anche il motivo relativo all’ultrapetizione da parte del giudice di primo grado che invece si era limitato a motivare in relazione alla domanda di usucapione e Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 rigettava l’ultimo motivo avente ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. 7.[OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 8. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 9. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 10. Il collegio all’esito dell’udienza camerale del 10 giugno 2021 harinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. 11. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste 12. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 948e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente evidenzia che l ’azione esperita , espressamente qualificata quale mero accertamento, sorgeva a seguito di un giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (il cui atto introduttivo era integralmente trascritto alle pag. 1-7 dell’atto di citazionein primo grado), nell’ambito del quale nascevala contestazione sulla effettiva titolarità degli immobili in Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 causa, interessati da una procedura di espropriazione portata avanti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrent e , la Corte di Cassazione si sarebbe già espressa in casi simili nel senso che in un giudizio di risarcimento dei danni derivati ad un immobile da un illecitocomportamento del convenuto (occupazione illecita della P.A.), non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, atteso che oggetto della pretesa azionata, come nella fattispecie, è,non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo con efficacia erga omnes , bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento. In tali casi, si è detto, il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione allapretesa risarcitoria può formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto. Soloin presenza di una domanda “petitoria” in senso stretto, intesa ad ottenere, oltreché l’accertamento della proprietà di un dato bene,anche la restituzione, la riconsegna o qualunque azione idonea a mettere il proprietario nella condizione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo il bene, la prova deve essere articolata con il massimo rigore (c.d. probatio diabolica ) (Ex multis: Cass. civ., sez. VI, Ord. 10.09.2018 n. 21940; Cass. civ., sez. II, Sent. 04.12.2014. n. 25643). Al contrario, nella diversa ipotesi in cui il bene non debba essere recuperato (in tal caso poiché regolarmente passato nel possesso del Comune espropriante), la giurisprudenza maggioritaria ha da sempre ritenuto che l’onere della prova sia integrato mediante la semplicedimostrazione del titolo d’acquisto del bene, da parte dell’attore proprietario. Per tali motivi non può Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 condividersila decisione della Corte Territoriale, che ha ritenuto di applicare il criterio probatorio più rigoroso alla fattispecie oggetto di giudizio. I ricorrenti, difatti, nel periodo interessato dalla domanda di accertamento della titolarità dei beni, prima che venisse eseguito l’esproprio, avevano indiscutibilmente la disponibilità di fatto dell’immobile, tant’è che il possesso gli è stato sottratto unicamente tramite regolare procedura ablativa conclusasi nel 2001, iter che chiaramente riconosce la sussistenza del diritto altrui. Dunque , avrebbe errato la Corte a richiedere anche in presenza di un’azione di mero accertamento la prova rigorosa dell’acquisto a titolo originario per la mancanza dell’attualità del possesso del bene. 1.2 La proposta di definizione si è fondata sulla conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale:l'azione di accertamento della proprietà, che esime colui il quale propone l'azione dall'onere della "probatiodiabolica” e lo subordina solo a quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, si caratterizza per il fatto che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimitàdel potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 7777/05; v. anche 696/00). Nella specie l’azione mira alla modifica dello stato di fatto perché il ricorrente non gode del possesso pacifico del bene oggetto della controversia. 2. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che: Se può concordarsi con la ricorrente nella qualificazione del petitumcome azione di mero accertamento della Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 proprietà e non certo come di revindica, poiché l'attrice non mira ad ottenere la restituzione dell'immobile, tuttavia va rilevato che la pronunzia è immune dagli errori di diritto contestati, poiché la Corte, dopo avere rilevato che, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, gli attori non erano nel possesso dei beni, oggetto di una procedura espropriativa conclusasi nel 2001, si è attenuta all'indirizzo giurisprudenziale costante in materiasecondo cui: In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (ex plurimisSez. 2, Ord. n. 24050 del 2022) . Secondo l’ufficio di Procura non assume alcun rilievo,al fine di sostenere la tesi opposta, la circostanza che l'azione sia stata proposta al fine di dimostrare la legittimazione dei ricorrenti all'azione di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, avendo il Comune contestato, nell'ambito dei relativi giudizi, la proprietà del bene in capo ai ricorrenti. Infatti non è invocabile nel caso di specie la giurisprudenza citata dai ricorrenti, che riguarda la prova della legittimazione alla domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa ovvero di opposizione alla stima della indennità di esproprio, secondo cui “Ai fini della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un immobile (particolarmente a seguito di occupazione usurpativa), così come dell'avente diritto all'indennità di Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 espropriazione, l'interessato deve dimostrare in giudizio di essere proprietario del fondo, e a tal fine il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento; oggetto del giudizio non è, infatti, l'accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l'avente diritto al risarcimento (Cass. 18.5.2012, n. 7904): si verte in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale (Cass.21.1.2011, n. 1488).” ( [OSCURATO:PERSONA]. civ. n° 15268/14, n° 30705/18, n° 145/20, n° 9065/23). L’azione in questione ha, invece , come unico oggetto l’accertamento diretto della proprietà del bene, di cui i ricorrenti non avevano il possesso all'epoca dell'inizio del giudizio, con la conseguenza che non è ammissibile alcuna attenuazione dell'onere probatorio. 3. Il collegio condivide le conclusioni della proposta così come quelle del procuratore Generale. 4. Il ricorrente ritiene che nella specie possa ritenersi operante il c.d. principio dell’onere della prova attenuato perché al momento dell’esproprio era in possesso del bene e, tuttavia, in conformità con la giurisprudenzadi legittimità deve affermarsi che nel caso di colui che agisce per far riconoscere il suo diritto di proprietà su un terreno del quale non è più in possesso, anche se la domanda è subordinata alla definizione di un altro giudizio relativo all’indennità di esproprio,la stessa è soggetta alla prova rigorosa di acquisto a Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 titolo originario della proprietà non potendosi applicare il principio della c.d. “attenuazione dell’onere probatorio”. D’altra parte,la giurisprudenza più recente di questa Corte ha sostanzialmente equiparato l’onere probatorio spettante a colui che agisce in rivendica rispetto a quello di colui che chiede l’accertamento del suo diritto di proprietà. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto, citato anche dal P.G. nelle sue conclusioni: «In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa»(Sez. 2, Ord. n. 24050 del 03/08/2022, Rv. 665553 -01). 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Ric. 2020n.3678sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 parte contro ricorrente che liquida in euro 3500 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 36406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris