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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11942/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - così correttamente convertita l'impugnazione proposta quale "appello", in quanto l'imputata è stata condannata alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, sicché la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - è inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, non è iscritto all'albo dei Cassazionisti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.MStefano C6rbetta ,A nella / tasi 3nDEP TATA , 3 O M ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - così correttamente convertita l'impugnazione proposta quale "appello", in quanto l'imputata è stata condannata alla sola pena pecuniaria dell'ammenda, sicché la sentenza è inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - è inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino, non è iscritto all'albo dei Cassazionisti, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti. stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.MStefano C6rbetta ,A nella / tasi 3nDEP TATA , 3 O M ,
Sentenza Cassazione n. 11942/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris