CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 18692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ueo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 0‘ ha concluso chiedendo ce 9-ciA')4A--e utzrz„ 9fito il difensore JUlte Mn/ ek2-eA/CC9 `24-' [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello Dell'Aquila, con l'impugnata sentenza, ha confermato la pronuncia del G.u.p. presso il Tribunale di Teramo che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art.495 c.p. 2.Avverso detta decisione, propone ricorso per cassazione il difensore del Labarile, articolando quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione di norme processuali in relazione alla nullità della notifica del decreto di citazione in appello, erroneamente notificato al precedente difensore. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato contestato. Con il terzo motivo, si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) e e) del codice di rito, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con l'ultimo motivo, si deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, la violazione di legge ed il vizi di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a nominare l'avv. D'Incecco, con revoca del precedente difensore, in data 16.7.2020 ovvero in data antecedente a quella del decreto di citazione in appello risalente al 3.2.2021. [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, ove era detenuto il Labarile, procedeva, a sua volta, a comunicare l'intervenuta nomina alla Corte di Appello di L'Aquila. Tuttavia, il decreto di citazione a giudizio di appello veniva notificato al precedente difensore nonostante l'intervenuta nomina del nuovo difensore che quindi non prendeva parte al giudizio. 2. Consegue la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., del giudizio di appello e della sentenza all'esito pronunciata che dev'essere quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte dì Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso il 21/3/2022. Il Consigliere estensore R ata _Sessa [OSCURATO:PERSONA] dpS beone Ity\ CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAi 1