CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19273/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato. Rilevato che il difensore ha presentato memoria insistendo nel ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. in ragione della affermata insussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. In particolare, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'altra aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (ex multis Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803). Rilevato che peraltro, con riferimento all'esecuzione delle pene oggetto delle condanne più risalenti (contrariamente a quanto avvenuto con quella pronunziata con la sentenza del 23 novembre 2005), non risulta dal certificato penale che l'imputato abbia avuto accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così