CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45324/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ZUCCARA' Ivan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ca- tania che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, gli ri- conosceva il beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna a mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa comminata per il reato di concorso nel furto di motoveicolo dal cortile di fabbricato con- dominiale con violenza sulle cose consistita nel taglio di una catena di sicu- rezza. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello. Con motivazione del tutto congrua e priva di contraddizioni logico giuridiche il giudice di appello ha poi escluso il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche facendo riferimento alla gravità della condotta e all'assenza di elementi di meritevolezza. Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in conside- razione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172). Nella specie il giudice di appello ha evidenziato, ai sensi dell'art.133 c.p. la particolare gravità dell'azione e dell'offesa rappresentate dall'introduzione in un'area privata condominiale e nell'azione violenta volta a eliminare la mi- sura di sicurezza rappresentata da una catena di metallo che legava il mo- tociclo a porzione fissa. Il trattamento sanzionatorio risulta poi graduato sulla base di criteri edittali improntati a criteri medio minimi e la decisione non necessitava, nella specie, di specifica o più argomentata motivazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] ampi DEPOSIT