CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2020
Cassazione n. 37997/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett~e-le conclusioni del PG 44. UT7 "ee-Witar 64:91/0 illo dee 21~ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 18.6.2020 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il medesimo giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di applicazione dell'indulto sulla pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 30.5.2017 dalla Corte di appello di Catanzaro. L'indulto non era applicabile in quanto era già stata pronunciata, con sentenza in data 18.5.2011 della Corte di appello di Catanzaro, condanna alla pena di anni quattro di reclusione per delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 1990 sino al 22.9.2009, data della sentenza di primo grado. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge per aver la Corte di appello provveduto nella medesima composizione del collegio che aveva emesso l'ordinanza opposta, in violazione del dovere di astensione. Inoltre, era stata ritenuta ostativa all'applicazione dell'indulto la condanna per reato commesso successivamente alla legge n.241/2006, fattispecie che avrebbe dato titolo solo alla revoca del beneficio. Infine, l'ordinanza avrebbe travisato i dàti relativi alla cessazione della permanenza del reato associativo, accertata in data 22.11.2006. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 4.1. A norma dell'art. 34 cod. proc. pen. non vi incompatibilità a pronunciare sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. per il giudice che ha pronunciato l'ordinanza opposta, e di converso non vi è obbligo di astensione ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen. Si deve aggiungere che tale disciplina processuale è già stata ritenuta legittima in relazione ai principi costituzionali (Sez. 1, 14.2.2017, Lombardo, Rv. 270959). E' costante l'orientamento secondo il quale l'opposizione di cui trattasi non è atto di impugnazione, bensì istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una pronuncia nel contraddittorio tra le parti ( Sez. Un. 28.11.2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577). All'esclusione della natura impugnatoria del giudizio introdotto con l'atto di opposizione consegue la considerazione che l'ordinanza opposta esprime valutazioni di merito interne al procedimento di primo grado, che la normativa processuale disegna con una prima fase de plano ed una seconda, eventuale, in contraddittorio tra le parti. L'istituto delle incompatibilità così dette verticali presuppone un rapporto tra diversi gradi del procedimento, con conseguente necessità, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità del giudice, che il giudice del primo grado non partecipi al secondo giudizio. Situazione processuale che, come visto, non si verifica nel particolare procedimento di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. 4.2. E' consolidato l'orientamento secondo il quale la sussistenza di causa di revoca dell'indulto è circostanza ostativa all'applicazione dello stesso (Sez. 1, 28.11.2013, Soriano, Rv. 259139). 4.3. Con riguardo all'accertamento della cessazione della permanenza del delitto, la cui condanna è stata ritenuta causa di revoca e quindi ostativa all'applicazione dell'indulto, il motiVo di ricorso, a fronte dell'accertamento compiuto che ha fatto riferimento alla data della sentenza di primo grado, ha dedotto che, invece, "la reale e dimostrata contestazione che riguarda il Quirino si arrestava alla data del 22.11.2006", data di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare. Il motivo è manifestamente infondato sia perché in tema di individuazione del dies ad quem nella contestazione così detta aperta si deve fare riferimento alla data della sentenza di primo grado e no alla data di emissione dell'ordinanza cautelare, che precede l'esercizio dell'azione penale sia perché comunque si tratterebbe di permanenza protrattasi oltre la data del 10 agosto 2006. In particolare, va ricordato che in tema di reato permanente e indulto ai sensi della legge 241/2006, è consolidato l'orientamento secondo il quale, da una parte, il beneficio è applicabile solo se la permanenza del reato è cessata prima del 2 maggio 2006, non potendo essere applicato sulla porzione di pena riferibile alla condotta criminosa consumata sino a quella data (Sez. 3, 24/03/2011, Pezzoni, Rv. 250149; Sez. 1, 21/01/2015, Sedda, Rv. 263319), e, dall'altra, determina la revoca del beneficio la condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per reato la cui permanenza si sia protratta dopo il 1.8.2006 (Sez. 1, 28/05/2016, Leo, Rv. 268274).Con riguardo al reato permanente non è, dunque, consentita l'operazione così detta di scissione, ritenuta, invece, ammissibile, ai fini della applicazione dell'indulto, per il reato continuato (Sez. Un., 23/04/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243380). Si tratta di orientamento che il collegio condivide, siccome coerente, da una parte, con la natura del reato continuato che è una figura di concorso materiale di reati da considerare unitariamente solo ai fini della commisurazione della pena (Sez. Un., 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241755) e, dall'altra, con la natura del reato permanente, che, ai fini della tipicità, richiede che l'offesa al bene giuridico tutelato si protragga nel tempo e quindi, pur potendosi distinguere "tra commissione, intesa come realizzazione del fatto tipico, id est dell'azione prevista per la integrazione della soglia minima della fattispecie astratta, ed il protrarsi nel tempo della situazione antigiuridica realizzata che perdura fino all'azione consumativa ultima che esaurisce l'illecito e segna il momento nel quale la permanenza viene a cessare", non consente che il fatto, unitario, venga frazionato (Sez. Un., 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385). 5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]