CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 41419/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 11 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’appello presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato non cessata la pericolosità sociale e ha prorogato la misura di sicurezza della libertà vigilata, ampliando l’orario di uscita dal domicilio dalle 7,00 alle 24,00 e confermando le altre prescrizioni. Il Tribunale di sorveglianza, nel condividere integralmente le valutazioni del Magistrato di sorveglianza, nonostante l’attuale remissione del disturbo schizofreniforme, ha evidenziato l’assenza di un percorso di rielaborazione critica compiuto dal condannato rispetto al gesto commesso ai danni della figlia secondogenita, e il rischio di ricaduta nello stato di alterazione che lo ha portato a commettere il reato, in caso di piena libertà. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale in relazione all’impiego dei principi di cui agli artt. 202 e 203 cod. pen. A parere del ricorrente, il Tribunale ha valutato frettolosamente le relazioni sanitarie e le consulenze tecniche da cui emerge una piena guarigione clinica. La proroga della misura di sicurezza veniva giustificata non dalla pericolosità sociale ma per tutelare una sorta di “pericolo di pericolosità futura”, ricorrendo a presunzioni che contrastano con le prove. Peraltro, il Tribunale erra nel dare rilievo eccessivo alla gravità del reato che non è un presupposto per la prosecuzione della misura di sicurezza, qualora sia venuta meno la pericolosità sociale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il travisamento delle prove e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’omessa valutazione della certificazione sanitaria e alle prove utilizzabili in relazione agli artt. 111 Cost., 125 e 192 cod. proc. pen., 202 e 203 cod. pen. La motivazione appare illogica in quanto non si confronta con le doglianze difensive, limitandosi a far proprie le deduzioni del Magistrato di sorveglianza. Le stesse minime prescrizioni sono caratterizzate da illogicità perché non sufficienti a contenere l’eventuale pericolo di ricaduta nel reato, per cui o si ritiene pericoloso il soggetto con applicazione di prescrizioni più rigide oppure è venuto meno il presupposto e occorre revocare la misura di sicurezza. Peraltro, il Tribunale omette di valutare la documentazione sanitaria in cui si evidenzia la piena guarigione clinica, ritenendo invece probabile la verificazione di un nuovo scompenso. 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.È noto che nel sistema giuridico vigente, tutte le misure di sicurezza personali devono essere ordinate in sede di cognizione soltanto a seguito del positivo accertamento, da parte del giudice procedente, che chi si sia reso responsabile di un comportamento avente rilevanza penale è persona socialmente pericolosa. A tale giudizio deve fare seguito il nuovo accertamento, da parte del magistrato di sorveglianza, del permanere della menzionata condizione di pericolosità sociale, intesa come accentuata possibilità di commettere, in futuro, altri reati, tenendo conto non solo della gravita dei fatti-reato già giudicati, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante, e dopo, l’espiazione della pena (Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep.2019, Argento, Rv. 274790; Sez. 1, n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv. 246789). La relativa valutazione va compiuta alla stregua degli indici contenuti nel primo e nel secondo comma dell’art. 133 cod. pen., globalmente valutati; come recentemente chiarito, infatti, il giudizio sulla pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza postula la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., come prescritto dall’art. 203, comma secondo, cod. pen. (Sez. 3, n. 6596 del 23/01/2023, M., Rv. 284142 – 01: nel caso scrutinato, la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, inferendo il pericolo di recidiva unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell’imputato, aveva applicato la misura di sicurezza di cui all’art. 219 cod. pen., senza valutare gli altri parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.). 3.Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non ha adeguatamente motivato in ordine ai concreti elementi di fatto che avrebbero determinato l’attuale permanenza della pericolosità sociale del condannato, anche alla luce di quanto dedotto dalla difesa. L’ordinanza impugnata, da un lato, ha correttamente richiamato l’estrema gravità del reato commesso dal condannato nel 2014, elemento certamente ricompreso nell’alveo di valutazione scolpito dall’art. 133 cod. pen. Ciò che invece difetta, ed in tal senso la censura difensiva si appalesa fondata, è l’attualizzazione del giudizio di pericolosità, mancando nella valutazione dei Giudici, alcun riferimento a comportamenti del prevenuto successivi al delitto. Più precisamente, il Tribunale, nel delineare la personalità del condannato, al fine di valutare la persistenza di un profilo di pericolosità sociale, ne ha evidenziato la «fragilità strutturale», i «tratti di dipendenza sociale», la vulnerabilità e suggestionabilità del soggetto, richiamando il giudizio operato, all’epoca del processo di cognizione, dai periti in quella sede nominati; ha poi concluso che «non risulta che [OSCURATO:PERSONA] per effetto del percorso terapeutico svolto abbia raggiunto un’effettiva consapevolezza delle proprie fragilità, della condotta agita e delle conseguenze che ne sono derivate e soprattutto che abbia appreso le strategie utilia riconoscere in anticipo e a fronteggiare le situazioni a rischio di ricaduta in uno stato di scompenso psicotico» (pag. 3, ordinanza impugnata). Ebbene, deve osservarsi a tal proposito come, a fronte di contestazioni specifiche effettuate dalla difesa del XXXXXXXX in sede di appello al Tribunale, ancorate a certificazioni sanitarie indicate con precisione, i Giudici specializzati hanno fondato il provvedimento reiettivo facendo ricorso ad affermazioni svincolate da specifici riferimenti ad atti sanitari, di talché non è chiaro se esse si fondino su accertamenti medico-psichiatrici o siano frutto, come denunciato dal ricorrente, di interpolazioni soggettive del Collegio, sfornite di adeguato supporto scientifico. Del pari coglie nel segno la censura difensiva che lamenta la pretermissione, nella valutazione del Collegio, della consulenza tecnica di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] del dicembre 2024, e quindi cronologicamente successiva all’accertamento medico del 2023, cui, secondo lo stesso ricorrente, il Tribunale avrebbe fatto riferimento - peraltro solo parzialmente, essendo state, anche con riferimento a detto accertamento, omesse le valutazioni complessive operate in allora dai periti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione dello stesso al Tribunale di sorveglianza di Ancona, per nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia scevro dai vizi riscontrati. Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.