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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 14/2020

ECLI:EU:T:2020:303
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0347(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (cause riunite T‑347/19 e T‑348/19) «Ricorsi di annullamento – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni – Ricorsi manifestamente irricevibili»

1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 35, 36)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Nota della direzione generale delle finanze del Parlamento europeo riguardante la modifica dell’importo delle pensioni dei deputati europei – Atto che non riveste carattere definitivo – Esclusione – Ricorso diretto contro tale nota – Irricevibilità (Art. 263 del TFUE) (v. punti 45-53, 55, 56)

3. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Elemento nuovo – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 62, 63)

4. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Artt. 263 e 266 TFUE) (v. punto 66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento e riguardanti l’adeguamento delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore, il 1 o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia).

Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti in quanto manifestamente irricevibili. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0347(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (cause riunite T‑347/19 e T‑348/19) «Ricorsi di annullamento – Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni – Ricorsi manifestamente irricevibili» 1. Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126) (v. punti 35, 36) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Nota della direzione generale delle finanze del Parlamento europeo riguardante la modifica dell’importo delle pensioni dei deputati europei – Atto che non riveste carattere definitivo – Esclusione – Ricorso diretto contro tale nota – Irricevibilità (Art. 263 del TFUE) (v. punti 45-53, 55, 56) 3. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Elemento nuovo – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Possibilità subordinata alla ricevibilità della domanda iniziale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86) (v. punti 62, 63) 4. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Artt. 263 e 266 TFUE) (v. punto 66) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019 redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento e riguardanti l’adeguamento delle pensioni di cui beneficiano i ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore, il 1 o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia). Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti in quanto manifestamente irricevibili. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
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