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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 02314/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, l'atto di rinuncia e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di procura speciale, con atto dell'Il novembre 2024 ha espressamente rinunciato alla impugnazione; Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'atto di rinuncia e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di procura speciale, con atto dell'Il novembre 2024 ha espressamente rinunciato alla impugnazione; Ritenuto che pertanto deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 02314/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris