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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17363/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 012L13T), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,ARIOLLI ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/11/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta in ordine ai reati ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica.

Con un unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. 3.

In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

Nel caso in esame nessuna illegalità della pena è dato riscontrarsi in quella applicata dalla Corte di merito, né tale ipotesi, peraltro, stata specificamente denunciata.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). = r= rri m o NJ C) Ti 5 6 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle zco ".) CI spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 012L13T), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,ARIOLLI ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/11/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta in ordine ai reati ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica. Con un unico motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. 3. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nel caso in esame nessuna illegalità della pena è dato riscontrarsi in quella applicata dalla Corte di merito, né tale ipotesi, peraltro, stata specificamente denunciata. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). = r= rri m o NJ C) Ti 5 6 00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle zco ".) CI spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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