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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 23981/2023

Testo disponibile della fonte

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 4598/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzin. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, ed il secondo difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B.

Martini n. 14 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli a vv .ti Gabriele e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e nei confronti di N. 4598/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 441 /202 1 , depositata i l 7.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 16.1.2020, accolse l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’importo di € 40.277,89, annullandolo (per essere fondato su due ordinanze ex art. 553 c.p.c., emesse in procedura esecutiva presso terzi a carico dello stesso Michelin, e quindi non costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti ); al contempo, il Tribunale condannò l’intimante alla rifusione delle spese, con distrazione ex art. 93 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] impugnò detta sentenza; la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe,accolse il gravame limitatamente alla denunciata erroneità della distrazione, rigettando nel resto e compensando integralmente le spese del grado.

Avverso tale sentenza ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico formale motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

N. 4598/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico formale motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 92 e 93c.p.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; in particolare, con una prima doglianza, si contesta la decisione d’appello nella parte in cui è stata disposta l’integrale compensazione delle spese, senza motivare alcunché sulle ragioni poste alla base della decisione; con una seconda doglianza, si contesta invece la decisione nella parte in cui si sono ritenuti insussistenti i presupposti per la distrazione – per non essere riferibile la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. all’intero collegio difensivo di esso Michelin , al tempo composto, oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – sostenendosi invece che detta dichiarazione, al di là dell’uso del singolare(“a favore del procuratore antistatario”), era da intendersi resa da entrambi i difensori, muniti di procura. 2.1 –Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché i ricorrenti non hanno prodotto la copia conforme della sentenza come loro notificata il 17.12.2021(completa della ricevut a di notifica) , e il ricorso è stato comunque proposto oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa (esso è stato notificato il 14.2.2022); in dette condizioni , infatti, non risultano rispettati i parametri checonsentono comunque di superare il deficit documentale , relativo alla sola relata di notifica,in cui sia eventualmente incorsa parte ricorrente ( v.

Cass. n. 17066/2013).

Tuttavia, non è possibile pronunciare in rito nel senso prospettato, giacché la società controricorrenteha allegato il messaggio pec del 17.12.2021, completo N. 4598/22R.G. di relata di notifica della sentenza, la cui produzione è stata omessa da parte ricorrente (All.

“U” al controricorso); ricorrendo tale evenienza, deve dunque trovare applicazione il principio per cui “Nel giudizio dicassazione, è esclusa la dichiarazione diimprocedibilità ex art. 369, comm a 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro unasentenza notificata, di cui ilricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o lecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifi ca a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o allanotificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (da ultimo, Cass., Sez.

Un., n. 21349/2022; conf., Cass., Sez.

Un., n. 10648/2017).

Nessun dubbio può dunque profilarsi circa la tempestività della proposizione dell’impugnazione che occupa ( la notifica del ricorso è avvenuta, infatti, il 14.2.2022, dunque ampiamente entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c.), il che costituisce la finalità cui è preposto l’adempimento in discorso. 2.2 –Risulta poi infondata la prima eccezione di inammissi bilità sollevata d a lla controricorrente, circa la riferibilità dell’impugnazione al solo Michelin.

Infatti, per quanto la relata di notifica del ricorso non sia stata “affermata” come eseguita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche nel suo interesse, appare indiscutibile che da una interpretazione complessiva del ricorso e della relata emerga chiaramente N. 4598/22R.G. che l’impugnazione è integralmente riferibile anche alla ridetta posizione, e non solo a quella del Michelin. 2.3 – Risulta invece fondata l’ulteriore e ccezione di inammissibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al profilo di censura attinente alla pretesa violazione dell’art. 93 c.p.c.

Infatti, risulta al riguardo conclamata la violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché nel ricorso si fa riferimento ad inequivoche dichiarazioni rese daentrambi i difensori del Michelin nel corso del giudizio , ma non si precisa in quale atto esse siano riportate e quale ne fosse il contenuto, il che avrebbe dovuto specificamente precisarsi proprio al lume del contestato accertamento fattuale eseguito dalla Corte giuliana sul punto.

Né può farsi riferimento, in proposito, alle dichiarazioni rese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione nelgiudizio di appello, perché qui viene in rilievo –per come denunciato - un errore che sarebbe stato commesso dal giudice di primo grado, appunto riscontrato dalla Corte d’appello, non certo l’attività resa nell’ultimo grado di merito.

La censura sulla pretesa violazione dell’art.93 c.p.c., quindi, non può esaminarsi nel merito, giacché questa Corte non è stata messa in condizione di valutarne la decisività, sulla base della meralettura del ricorso. 3.1 –Venendo poi al profilo di doglianza circa la pretesa violazione dell’art. 92 c.p.c. e la natura meramente apparente della motivazione , essa risulta evidentementeinfondata.

Infatti, la Corte d’appello, nel disporre la compensazione integrale delle spese del grado, ha con ogni evidenza tenuto conto del criterio della reciproca N. 4598/22R.G. soccombenzaex art. 92 c.p.c., giacché l’appello della [OSCURATO:PERSONA] venne accolto solo in parte, seppur limitatamente alla questione della distrazione: in ciò si spiega il riferimento all’esito della lite, operato dalla Corte territoriale, che costituisce con ogni evidenza il nucleo della motivazione resa sul punto.

Nessuna violazione del disposto dell’art. 92, comma 2, c.p.c. può dunque profilarsi, giacché la censura in esame si dilunga su aspetti propri di altra fattispecie astratta (ossia, alla compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”) che sono del tutto avulsi dallo specifico contesto processuale, e che appunto presuppongono che non sia applicabile il criterio della reciproca soccombenza; il che,nella specie è stato invece accertato dal la Corte d’appello, con pronuncia i cui presupposti, peraltro, non sono stati adeguatamente e specificamente censurati. 4.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato .

Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein € 3.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, nonché accessori di legge.

N. 4598/22R.G.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 4598/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzin. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al ricorso, ed il secondo difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini n. 14 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli a vv .ti Gabriele e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e nei confronti di N. 4598/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 441 /202 1 , depositata i l 7.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 16.1.2020, accolse l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’importo di € 40.277,89, annullandolo (per essere fondato su due ordinanze ex art. 553 c.p.c., emesse in procedura esecutiva presso terzi a carico dello stesso Michelin, e quindi non costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti ); al contempo, il Tribunale condannò l’intimante alla rifusione delle spese, con distrazione ex art. 93 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] impugnò detta sentenza; la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe,accolse il gravame limitatamente alla denunciata erroneità della distrazione, rigettando nel resto e compensando integralmente le spese del grado. Avverso tale sentenza ricorrono ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico formale motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 4598/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico formale motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 92 e 93c.p.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; in particolare, con una prima doglianza, si contesta la decisione d’appello nella parte in cui è stata disposta l’integrale compensazione delle spese, senza motivare alcunché sulle ragioni poste alla base della decisione; con una seconda doglianza, si contesta invece la decisione nella parte in cui si sono ritenuti insussistenti i presupposti per la distrazione – per non essere riferibile la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. all’intero collegio difensivo di esso Michelin , al tempo composto, oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – sostenendosi invece che detta dichiarazione, al di là dell’uso del singolare(“a favore del procuratore antistatario”), era da intendersi resa da entrambi i difensori, muniti di procura. 2.1 –Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché i ricorrenti non hanno prodotto la copia conforme della sentenza come loro notificata il 17.12.2021(completa della ricevut a di notifica) , e il ricorso è stato comunque proposto oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa (esso è stato notificato il 14.2.2022); in dette condizioni , infatti, non risultano rispettati i parametri checonsentono comunque di superare il deficit documentale , relativo alla sola relata di notifica,in cui sia eventualmente incorsa parte ricorrente ( v. Cass. n. 17066/2013). Tuttavia, non è possibile pronunciare in rito nel senso prospettato, giacché la società controricorrenteha allegato il messaggio pec del 17.12.2021, completo N. 4598/22R.G. di relata di notifica della sentenza, la cui produzione è stata omessa da parte ricorrente (All. “U” al controricorso); ricorrendo tale evenienza, deve dunque trovare applicazione il principio per cui “Nel giudizio dicassazione, è esclusa la dichiarazione diimprocedibilità ex art. 369, comm a 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro unasentenza notificata, di cui ilricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o lecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifi ca a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o allanotificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 21349/2022; conf., Cass., Sez. Un., n. 10648/2017). Nessun dubbio può dunque profilarsi circa la tempestività della proposizione dell’impugnazione che occupa ( la notifica del ricorso è avvenuta, infatti, il 14.2.2022, dunque ampiamente entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c.), il che costituisce la finalità cui è preposto l’adempimento in discorso. 2.2 –Risulta poi infondata la prima eccezione di inammissi bilità sollevata d a lla controricorrente, circa la riferibilità dell’impugnazione al solo Michelin. Infatti, per quanto la relata di notifica del ricorso non sia stata “affermata” come eseguita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] anche nel suo interesse, appare indiscutibile che da una interpretazione complessiva del ricorso e della relata emerga chiaramente N. 4598/22R.G. che l’impugnazione è integralmente riferibile anche alla ridetta posizione, e non solo a quella del Michelin. 2.3 – Risulta invece fondata l’ulteriore e ccezione di inammissibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], in relazione al profilo di censura attinente alla pretesa violazione dell’art. 93 c.p.c. Infatti, risulta al riguardo conclamata la violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché nel ricorso si fa riferimento ad inequivoche dichiarazioni rese daentrambi i difensori del Michelin nel corso del giudizio , ma non si precisa in quale atto esse siano riportate e quale ne fosse il contenuto, il che avrebbe dovuto specificamente precisarsi proprio al lume del contestato accertamento fattuale eseguito dalla Corte giuliana sul punto. Né può farsi riferimento, in proposito, alle dichiarazioni rese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione nelgiudizio di appello, perché qui viene in rilievo –per come denunciato - un errore che sarebbe stato commesso dal giudice di primo grado, appunto riscontrato dalla Corte d’appello, non certo l’attività resa nell’ultimo grado di merito. La censura sulla pretesa violazione dell’art.93 c.p.c., quindi, non può esaminarsi nel merito, giacché questa Corte non è stata messa in condizione di valutarne la decisività, sulla base della meralettura del ricorso. 3.1 –Venendo poi al profilo di doglianza circa la pretesa violazione dell’art. 92 c.p.c. e la natura meramente apparente della motivazione , essa risulta evidentementeinfondata. Infatti, la Corte d’appello, nel disporre la compensazione integrale delle spese del grado, ha con ogni evidenza tenuto conto del criterio della reciproca N. 4598/22R.G. soccombenzaex art. 92 c.p.c., giacché l’appello della [OSCURATO:PERSONA] venne accolto solo in parte, seppur limitatamente alla questione della distrazione: in ciò si spiega il riferimento all’esito della lite, operato dalla Corte territoriale, che costituisce con ogni evidenza il nucleo della motivazione resa sul punto. Nessuna violazione del disposto dell’art. 92, comma 2, c.p.c. può dunque profilarsi, giacché la censura in esame si dilunga su aspetti propri di altra fattispecie astratta (ossia, alla compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”) che sono del tutto avulsi dallo specifico contesto processuale, e che appunto presuppongono che non sia applicabile il criterio della reciproca soccombenza; il che,nella specie è stato invece accertato dal la Corte d’appello, con pronuncia i cui presupposti, peraltro, non sono stati adeguatamente e specificamente censurati. 4.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato . Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein € 3.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, nonché accessori di legge. N. 4598/22R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma
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