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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25564/2023

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o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22581/2016 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Predappio (FC), alla [OSCURATO:PERSONA]Agostino, n. 14/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70C01 D829 L), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO H ERA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in Bologna, Viale C. [OSCURATO:PERSONA], n. 2/4 in persona del procuratore speciale, giustaatto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 4 settembre 2015 (rep. 8866 – racc. 2195), dr. [OSCURATO:PERSONA], direttore della Direzione Amministrativa in [OSCURATO:PERSONA] TARI Finanza e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58B15 H501 L), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/a. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 654/11/2016 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata in data 16 marzo 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 3 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TARI relativa all’anno d’imposta 2014, richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria della riscossione del Comune di Predappio, tramite due avvisi di pagamento dell’importo rispettivo di 11.325,00 €, in relazione alla superfice di mq5.208 del capannone industriale posseduto dalla ricorrente e di € 10.807,05, in ordine ad una superficie di mq 5.170 destinata ad autorimesse e magazzini sempre detenuti dalla ricorrente;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettava sia l’appello principale proposto dalla contribuente, che quello incidentale avanzato dalla concessionaria, contro la sentenza n. 337/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ritenuto assoggettabile a tributo la superficie di mq 5.170, adibita a deposito magazzini e locali accessori, con presenza di persone fisiche, e non anche l’area di mq 5.208, destinata ad attività produttiva;

2.1. nello specifico, la Commissione regionale, assumeva, quanto all’appello principale, concernente la metratura dei locali adibiti all’attività produttiva, che la società concessionaria aveva contestato il diverso conteggio fornito dalla contribuente, ritenendo, in ogni caso, dirimente sul punto la considerazione secondo la quale «il concordato stipulato in precedenza tra le parti vincoli le stesse in assenza di variazioni della situazione fattuale con riferimento alla metrature dichiarate», richiamando a tal proposito l'art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013 (secondo cui «per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti») ed aggiungendo che «il contribuente mai ha presentato dichiarazione di variazione dei dati sull’apposito modello, ed inverità mai ha nemmeno dedotto l'avvenuta variazione di dati», per cui «deve ritenersi che le risultanze fattuali così accertate vincolino le stesse parti anche con riferimento all'annualità oggetto del presente contenzioso», tenuto conto che «trattasi di misurazioni di metrature di locali non mutevoli e che non si assumono medio tempore modificati» (così nella citata sentenza priva di numerazione);

2.2. con riguardo, invece, all’appello incidentale proposto dalla con concessionaria, il Giudice regionale respingeva l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado, osservando che il termine impugnatorio di 60 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 doveva ritenersi sospeso per la durata di 90 giorni a seguito della proposta di accertamento con adesione formulata dalla contribuente, procedura questa ritenuta applicabile anche nella fattispecie in rassegna; 2.2.a. sotto altro profilo, la Commissione riteneva non accoglibile la pretesa di applicare il tributo per l'intera superficie di proprietà della contribuente, ponendo in rilievo che dalla documentazione versata in atti emergeva che i rifiuti prodotti dalla società erano costituiti da diverse tonnellate di rottami e scarti di ferro ed acciaio, che, per il loro peso, non potevano essere contenuti nei tradizionali cassonetti e che, infatti, erano stati autonomamente smaltiti dalla contribuente tramite imprese terze, riconoscendo, per tale via, la natura speciale di detti rifiuti;

3. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 27 settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando cinque motivi di censura, successivamente illustrati con la memora di cui all’art. 380-bis.1cod. proc. civ., depositata il 21 aprile 2023;

4. [OSCURATO:SOCIETA]., dal suo canto, resisteva con controricorso notificato il 17 ottobre 2016, con il quale avanzava anche impugnazione incidentale avverso la citata pronuncia, affidata a quattro motivi di censura, ai quali la contribuente resisteva con controricorso notificato il 4 novembre 2016; successivamente la concessionaria ha depositato, in data 19 aprile 2023, memora ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, commi 641/648, della legge 27 dicembre 2013, nonché del regolamento Tari adottato dal Comune di Predappio con deliberazione del consiglio comunale n. 74/2014, contestando altresì la legittimità dell’art. 6, punto n. 4, del citato regolamento;

1.1. in particolare, la contribuente ha rimproverato al Giudice regionale di aver ritenuto assoggettabile a tassazione la superficie di mq 5.170, implicitamente riconoscendo la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva stabilito che fossero tassabili le superfici adibite a deposito, locali accessori, ripostigli ed uffici in cui vi era la presenza di persone fisiche, il tutto in forza di quanto previsto dal punto n. 4 dell’art 6 del regolamento comunale, che doveva, invece, considerarsi illegittimo e quindi non applicabile, in quanto di fatto comportante una restrizione del campo di applicazione dall'esenzione da parte di una norma di fonte secondaria e, dunque, in violazione dell’art. 117 Cost., richiamando sul punto la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 47505/2014, secondo cui i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti ed anche le aree asservite al ciclo produttivo, devono essere considerati intassabili, in quanto produttivi i rifiuti speciali anche a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune;

2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ.,l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall'omessa valutazione da parte della Commissione regionale della perizia giurata prodotta dalla contribuente, con cui era stato posto in evidenza che le misure contenute nell'accordo conciliativo intercorso tra le parti per gli anni precedenti, erano viziate da un palese errore e che l'imposta di cui al concordato era stata, in realtà, calcolata non sulla base di una determinata superficie, ma forfettariamente ed a stralcio, stabilendo un importo omnicomprensivo di € 36.000,00, tant'è che, proprio al fine di segnalare l’erroneità delle misurazioni riportate nell'accordo, la società aveva poi presentato la richiesta di accertamento con adesione a seguito della notifica degli avvisi di pagamento, alla quale, però, né il Comune di Predappio e tantomeno [OSCURATO:SOCIETA]. diedero seguito;

3. con la terza doglianza, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto vincolante, in assenza di variazioni della situazione fattuale, il concordato stipulato tra le parti, opponendo a tale valutazione il rilievo secondo il quale non può sussistere un’efficacia vincolante ai fini accertativi per anni differenti da quelli relativi al giudicato formatosi in ordine ad un determinato annod'imposta, tenuto conto del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria per i diversi anni di imposta e ribadendo sul punto che l'accordo concluso il 19 febbraio 2014 tra la società e la concessionaria aveva efficace unicamente per il periodo di imposta 1° settembre 2007/31 agosto 2012 e che era stato sottoscritto dalla contribuente unicamente per la sua convenienza economica, facendo tuttavia salve diverse successive comunicazioni;

4. con la quarta ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 del regolamento TARI nella parte in cui il Giudice regionale, nel confermare le metrature di cui al menzionato accordo, aveva valorizzato l’omessa dichiarazione di variazione dei predetti dati da parte della contribuente, osservando – di contro – che il regolamento comunale, in caso di dichiarazione tardiva di cessazione del possesso, consente all'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti, prescindendo quindi dall'obbligo di comunicazione, assumendo sul punto che la legge assicura il contribuente del diritto di dimostrare che anche prima della comunicazione sussistevano presupposti impositivi differenti e che la comunicazione delle superfici costituisce una dichiarazione di scienza, come tale suscettibile di emendamenti, il tutto in termini coerenti con il principio comunitario del «chi inquina paga» sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;

5. con l’ultimo motivo di ricorso, la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dell’istanza di accertamento con adesione, ponendo in evidenza che la Commissione regionale, nel ritenere che la contribuente non aveva presentato dichiarazione di variazione dei dati, aveva omesso di esaminare che la ricorrente aveva chiesto con la citata istanza (non di variare, ma) di correggere la misurazione palesemente errata compiuta dalla concessionaria e che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque potuto presentare il modello di variazione dei dati, in quanto il regolamento comunale era stato adottato (il 24 luglio 2014 e dunque) nel corso dell’anno di imposta (2014) e prevedeva la possibilità di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la modifica era stata realizzata, segnalando ancora che la correttezza delle argomentazioni della contribuente emergevano dal fatto che per l’anno 2016 il Comune di Predappio aveva sottoposto a tassazione la superfice di 747 mq, come da sempre indicata dalla ricorrente;

6. con il primo motivo di ricorso incidentale la concessionaria ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 20 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali del Comune di Predappio, nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ, oltre che, in base all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio costituito dalla circostanza che l’istanza con adesione era stata presentata a fronte di due meri avvisi di pagamento e non anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, assumendo, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14, comma 5, del regolamento generale del Comune di Predappio per la disciplina della tassa sui rifiuti;

6.1. le predette censure sono state rivolte a sostegno dell'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, evidenziando la concessionaria che l’istanza di accertamento con adesione non poteva far differire i termini di impugnazione contro gli avvisi di pagamento, non essendo tale istituto applicabile alla fattispecie in rassegna, giacche lo stesso dovrebbe ritenersi applicabile solo a fronte di un avviso di accertamento ed in presenza di una materia concordabile e non anche quando l’obbligazione tributaria non sia determinabile sulla base di elementi certi, segnalando sul punto il deficit motivazionale della sentenza impugnata, il dedotto omesso esame del menzionato fatto ritenuto decisivo, nonché la violazione delle menzionate disposizioni del regolamento comunale, che attribuiscono all'avviso di pagamento la semplice funzione di rendere edotti i contribuenti delle somme ancora dovute e non anche di determinare autoritativamente il contenuto delle obbligazioni tributarie;

7. con la seconda doglianza dell’impugnazione incidentale, l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ.,l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il giudice di secondo grado considerato che tra le parti era intervenuto, in relazione ai precedenti anni di imposta, un accordo che individuava in mq 5.208 la superficie tassabile dei locali destinati ad attività produttive, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la violazione dell’art. 132, primo comma, n um . 4, cod. proc. civ., avendo la Commissione tributaria al tempo stesso riconosciuto e negato l’efficacia dell'accertamento contenuto nel concordato intervenuto tra le parti;

8. con la terza censura del ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 6, commi 1, 3 e 4 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, nonché dell’art. 4 e 5 del regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dall'Autorità di ambito territoriale ottimale di [OSCURATO:PERSONA]-Cesena, oltre che dell’art. 1, comma 641 ecomma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, degli artt. 184, comma 2 e comma 3, 198, comma 2, del d.lgs. 2006, n. 152 sostenendo sul punto che, sulla base delle citate disposizioni, apparirebbe evidente che i rifiuti prodotti dalla controparte non costituiscono rifiuti speciali, ma rifiuti, in tutto e per tutto, assimilati a quelli urbani;

9. con la quarta ed ultima ragione di impugnazione incidentale, la concessionaria ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, del regolamento comunale, dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 2, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, osservando che la circostanza secondo cui la controparte aveva smaltito in modo autonomo i propri rifiuti assimilati a quelli urbani non costituiva ipotesi di esclusione dal pagamento del tributo, comportando, al più, solo una riduzione della misura dello stesso;

10. il ricorso principale va respinto, mentre va solo parzialmente accolto quello incidentale;

11. vanno subito archiviati, considerandoli inammissibili, i motivi di ricorso formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e cioè il secondo ed il quinto motivo dell’impugnazione principale e parte della prima e della seconda ragione di impugnazione incidentale;

11.1. la sentenza impugnata, infatti, ha confermato integralmente quella di primo grado e nessuna delle due parti ha puntualmente allegato prima e compiutamente dimostrato poi– come era loro onere -che le due pronunce si sono, in realtà, basate su accertamenti non sovrapponibili tra loro, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono state tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

L., 7 marzo 2023, n. 6826, che richiama Cass., Sez.

II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez.

VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama.

Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass. 22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez.

VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724);

11.2. in tali termini, i predetti motivi di ricorso intercettano il limite di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 16 marzo 2016 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2015) che conferma la decisione di primo grado;

11.3. può aggiungersi sul punto che –a tacer d’altro - nemmeno ricorre la dedotta censura dell’omesso esame dei “fatti” dedotti, ove si consideri che: - quanto alla perizia giurata (v. secondo motivo del ricorso principale), sia il primo Giudice che la Commissione regionale (che ha dato conto di tale produzione e del diverso calcolo della superfice tassabile ivi contenuto) hanno implicitamente disatteso tale indicazione, privilegiando le «metrature dichiarate» (così nella sentenza impugnata) nel predetto accordo, alla luce del disposto dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, espressamente richiamata dal Giudice a quo; - anche con riferimento alla mancata accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’istanza di adesione (v. quinto motivo di impugnazione principale), il Giudice dell’appello ha implicitamente considerato non rilevante e decisiva tale circostanza, rigettando il gravame principale della contribuente sul dirimente rilievo che la stessa non aveva presentato la dichiarazione dei dati sull’apposito modello e mai aveva dedotto l’avvenuta variazione degli stessi, ritenendo la metratura delle superfice costituire elemento di fatto di natura durevole, in assenza di modifiche, e quindi operante anche per i successivi anni di imposta, laddove le argomentazioni svolte nel (quinto) motivo di ricorso (come detto basate sul rilievo che con detta istanza di adesione era stata proposta la correzione di misure asseritamente errate e che non era possibile presentare il modello di variazione dei dato in tempo utile) integrano doglianze di merito rivolte contro la valutazione compiuta dal Giudice dell’appello e che, come tali, non sono riconducibili al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; -pure con riguardo alla denunciata omessa considerazione della notifica alla contribuente di due avvisi di pagamento e non di accertamento (parte del primo motivo di ricorso incidentale, contrassegnato con (ii), pagine nn. 16 e 17 del ricorso), non vi è stato mancato esame da parte del Giudice regionale, il quale ha ritenuto che la sospensione del termine di 90 giorni, «diversamente da quanto dall’appellata, è configurabile anche nel caso che qui occupa»; - allo stesso modo, non vi è stato omesso esame in ordine all’accordo transattivo intervenuto tra le parti negli anni precedenti, con il quale era stata individuata in mq 5.208 la superfice tassabile (v. prima parte del secondo motivo dell’impugnazione incidentale), avendo il Giudice regionale confermato la sentenza impugnata, considerando espressamente che la stessa, muovendo dai dati fattuali risultanti da un concordato stipulato tra le parti negli anni precedenti, non aveva ritenuto tassabile la superfice di mq 5.208 adibita ad attività produttiva, «formandosi in essa prevalentemente rifiuti speciali autonomamente smaltiti ex art. 6 punto 3 regolamento comunale» (così nella sentenza impugnata), con ciò ribadendo un giudizio di merito sulla dedotta circostanza, erroneamente considerata dalla concessionaria non essere stata esaminata dal Giudice dell’appello;

12. occorre preliminarmente esaminare, stante il suo teorico carattere pregiudiziale, la prima parte del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la concessionaria ha ribadito l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario per la sua tardività, assumendo l’inapplicabilità della sospensione del termine per proporre impugnazione previsto dall’art. 20 del regolamento comunale in caso di presentazione dell’istanza di accertamento per adesione, stante la mancanza dei relativi presupposti applicativi, di cui il Giudice regionale non avrebbe tenuto conto, in quanto –a dire della ricorrente incidentale - l'istanza di accertamento con adesione sarebbe proponibile, a mente del citato regolamento, «solo allorché il contribuente sia destinatario di un vero e proprio avviso di accertamento e sempre che questo concerna una fattispecie in cui l'obbligazione tributaria non è determinabile sulla base di elementi certi» (v. pagina n. 16 del controricorso);

12.1. la censura non merita accoglimento, giacché l’incertezza dei dati su cui poggia la pretesa tributaria risulta, per vero, dal risalente contenzioso intercorso tra le parti, definito con l’accordo conciliativo del 19 febbraio 2014 per gli anni d’imposta 2007/2013, ed ancora sussistente per l’anno in contestazione, mentre non può essere considerato di ostacolo all’instaurazione della predetta procedura preventiva la circostanza che ad essere stati impugnati siano stati degli avvisi di pagamento e non anche di accertamento in senso stretto; e ciò, per le seguenti ragioni;

12.2. la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’avviso di pagamento sia atto impugnabile, risultando idoneo a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le relative ragioni fattuali e giuridiche, risultando possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost. ) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 5, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481ed ancora, anche da ultimo, Cass., Sez.

T., 14 febbraio 2023, n. 4564; Cass. Sez.

T. 17 gennaio 2023, n. 1213, che richiama., tra le tante, Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6- 5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177);

12.3. alla luce della pacifica impugnabilità dei predetti avvisi, l'interpretazione del regolamento comunale approvato dal Comune di Predappio con delibera consiliare n. 37 del 14 aprile 2014, (secondo cui «il procedimento definitorio può essere attivato […] subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento»; v. art. 20 del citato regolamento) deve essere elaborata in termini coerenti con la funzione dell’istituto, che è quella di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia, rispetto alla quale si giustifica, appunto, la previsione di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, in quanto considerata idonea a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione (cfr., su tali principi, Cass., Sez.

T, 9 marzo 2012, n. 3762, che richiama Corte Cost., ord., 15 aprile 2011, n. 140);

12.4. in siffatti termini, non vi è, dunque, ragione di precludere l’accesso a tale modalità preventiva di instaurazione del contraddittorio in funzione deflativa del contenzioso allorché , come nella specie, la pretesa tributaria sia consegnata non ad un atto di accertamento-autoritativo in senso proprio, ma ad un avviso di pagamento, giacché la pacifica impugnabilità di tale atto e l’assimilabilità dello stesso, sotto tale profilo e quoad effectum, all’avviso accertamento consentono di assicurare ed inducono, sul piano interpretativo, a dover garantire la medesima tutela preventiva prevista dal legislatore e, nella specie, dall’ente comunale;

12.5. per tali ragioni, la prima parte del primo motivo di ricorso incidentale va respinto e le predette valutazioni valgono ad integrare, la succinta motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a ritenere «configurabile anche nel caso che qui occupa»la predettasospensione del termine per proporre l’impugnazione, il che consente di superare anche la parte del motivo di ricorso incidentale con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.;

13. deve disattendersi il primo motivo di ricorso principale, con il quale la contribuente ha lamentato l’illegittimità del regolamento comunale e l’erronea valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto tassabili, in base alla previsione dell’art. 6, punto 4, del regolamento, le aree dei magazzini destinato allo stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area ove vi sia presenza di persone fisiche;

13.1. va dato conto che la superfice in questione (di mq 5.170) è quella che il Giudice di merito ha considerato essere destinata «a deposito, magazzino e locali accessori con presenza di persone fisiche» (così nella sentenza impugnata), in linea con quanto previsto dal regolamento comunale, che la ricorrente, invece, considera illegittimo;

13.2. la valutazione della Commissione e la stessa previsione regolamentare risultano, tuttavia, conformi al consolidato orientamento di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» , chiarendosi che «l'esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda, pertanto […] solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali, poiché queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (cfr. Cass. n. 12979/2019)» (così Cass., Sez.

T., 30 marzo 2023, n. 9032 e Cass., Sez.

T., 28 marzo 2023, n. 8754; nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 14 febbraio 2023, n. 4564 e Cass., Sez.

T., 8 febbraio 2023, n. 3828 e le varie pronunce ivi menzionate);

14. vanno esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo dell’impugnazione principale, in quanto connessi, concernendo, l’uno, l’erronea considerazione della superficie (di mq 5.170, come detto) tassata e, l’altro, la mancata comunicazione della variazione di detta misura rispetto a quanto concordato con l’atto conciliativo del 19 febbraio 2014;

14.1. il tema giuridico coinvolto nelle censure in disamina attiene all’efficacia vincolante o meno per gli anni successivi a quelli considerati nel concordato dei contenuti del medesimo accordo intervenuto tra le parti, con il quale – da quel che risulta - le stesse stabilirono di sottoporre a tassazione la superficie di 5.170 mq;

14.2. risulta pacifica la mancata comunicazione, per l’anno 2014 oggetto di tassazione, della variazione delle superfici concordate per i precedenti anni di imposta, avendo la ricorrente principale richiesto solo dopo la notifica degli avvisi impugnati la correzione della metratura tramite la menzionata istanza di accertamento con adesione; la questione giuridica che si pone è allora quella di stabilire se la contribuente possa o meno in sede di giudizio far valere una diversa misurazione della superfice tassabile;

14.3. occorre premettere sul punto che la misura della superfice tassabile non costituisce dato storico immutabile, potendo essere suscettibile di variazione attraverso un intervento edilizio di redistribuzione degli spazi;

14.4. nella specie, tuttavia, non si discute di variazione della superfice tassabile per effetto di tali interventi, ma della possibilità o meno di contestare in giudizio il dato (la superfice) dichiarata o meglio in precedenza concordata (in termini assimilabili alla previsione dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui «Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti»), tenuto conto della sua dedotta erroneità e del fatto – secondo la tesi della ricorrente - che la sua determinazione negoziata risentiva di una logica transattiva e di una convenienza economica che prescindeva dalla corretta rilevazione dell’area da sottoporre a tassazione;

14.5. sul piano dei principi, va ricordato che l’orientamento di questa è consolidato nel ritenere che l’esenzione dal pagamento integri sempre l'oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. in termini, tra le tante, Cass, Sez.

T., 23 febbraio 2023, n. 5667; Cass., Sez.

T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez.

V, 7 luglio 2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775);

14.6. è stato così chiarito che tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez.

T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti);

14.7. nella specie, in particolare, non può trascurarsi di considerare che l’art. 15, comma 4, del regolamento comunale (opportunamente prodotto dalla ricorrente principale), stabiliva che «le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti producono a decorrere dalla data di presentazione», norma questa applicabile alla fattispecie in rassegna (e non anche -come ritiene la difesa della contribuente -il comma 7 del medesimo articolo, che si riferisce alla diversa ipotesi della dichiarazione di cessazione del possesso del bene);

14.8. in tale prospettiva e nella direzione, quindi, di una necessaria dichiarazione di variazione, che non può avere efficacia retroattiva, soccorrono le riflessioni già svolte da questa Corte, secondo cui: -«La finalità di questa disciplina è quella - da un lato - di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e -dall'altro - di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva»; -«Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all'esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all'ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata»; -«Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall'art. 66, 5^ co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: "Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo"»; - «Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l'altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale» (così, Cass., Sez.

T, 28 febbraio 2018, n. 4602, in tema di TIA, ma con affermazione di principio valevole anche per la Tari;v.

Cass., Sez.

T, 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez.

T. 28 marzo 2023, n. 8754; Cass., Sez.

T. 7 luglio 2022, n. 21490);

14.9. sulla scorta di tali consolidati principi, quindi, l’accertata, pacifica, assenza di una preventiva dichiarazione da parte della società, volta ad invocare l’esenzione dal pagamento della tassa su delimitate aree occupate dalla stessa, vale ad escludere, a monte, la fondatezza delle ragioni del motivo di impugnazione, anche considerando che - a tutto voler concedere – la richiesta di correzione dei dati veicolata con l’istanza di accertamento con adesione non potrebbe comunque avere efficacia retroattiva, appena aggiungendo sul punto che proprio l'esatta applicazione del principio comunitario del 'chi inquina paga' rischierebbe di essere vanificato se si consentisse (come sostiene la società ricorrente) alla dichiarazione di riduzione/correzione dei dati «di esplicare effetto anche con riguardo ad annualità pregresse, in ordine alle quali non sarebbe più possibile alcun controllo di debenza da parte dell'ente impositore […]» (così ancora Cass., Sez.

T, 28 febbraio 2018, n. 4602, cit.);

15. non è fondata la censura di cui al secondo motivo del ricorso incidentale, articolato sul paradigma di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., con cui è stata contestata, in relazione superfice di mq 5.208, la valutazione della Commissione regionale nella parte in cui ha confermato che detta area era da considerarsi destinata ad attività produttiva e nella quale si producevano prevalentemente rifiuti speciali autonomamente smaltiti ai sensi dell’art. 6, punto 3, del regolamento comunale, assumendo sul punto la concessionaria la violazione degli artt. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 132 cod. proc. civ., in ragione della dedotta «insanabile contraddizione che così affliggerebbe la motivazione della sentenza, nel cui seno si verrebbe a trovare il riconoscimento e, allo stesso tempo, alla negazione dell'efficacia dell'accertamento concordato dalle parti in relazione a precedenti annualità» (v. pagina n. 20 del ricorso incidentale);

15.1. va dato conto sul punto che la Commissione regionale ha premesso che «il giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente il ricorso, e, muovendo dai dati fattuali risultanti da un concordato stipulato tra le parti negli anni precedenti, ha ritenuto assoggettabile a tributo la superficie di mq 5170 adibita a deposito, magazzini, locali e accessori con presenza di persone fisiche; non anche la superficie di mq 5208 adibita ad attività produttiva, formandosi in essa prevalentemente rifiuti speciali autonomamente smaltiti ex art. 6 punto 3 del regolamento comunale» (così nella sentenza impugnata);

15.2. in tale direzione, il Giudice dell’appello ha reputato dirimente l’effetto vincolante tra le parti, esercitato dal predetto concordato, «in assenza di variazioni della situazione fattuale, con riferimento alle metrature dichiarate» (così nella sentenza impugnata);

15.3. per tale via, va riconosciuto che non sussiste alcuna contraddizione nella pronuncia impugnata, né violazione dell’art. 1, comma 646, della menzionata legge, giacché la Commissione ha diversamente considerato la tassabilità o meno delle distinte aree, a seconda della loro distinta destinazione, come indicata in detto accordo, secondo un accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, dando allo stesso rilevanza, ai fini del giudizio, alle sole «metrature dichiarate», che nemmeno sono state contestate dalla controricorrente;

16. risulta, invece, fondato il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre va dichiarato assorbito nella valutazione che segue l’esame della quarta censura dell’impugnazione in esame;

16.1. la terza doglianza ha contestato la decisione impugnata, reputandola viziata, in quanto contrastante con i criteri di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento comunale sull’assimilazione dei rifiuti, categoria in cui sono ricompresi, a mente dell’art. 4 del citato testo, «i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all’art. 184 comma 3 lettere a), c), d.) e) f) del d.lgs. 152 del 2006»,vale a dire i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali e di servizio, «purché siano costituiti da manufatti materiali simili a quelli individuati da un apposito elenco istituito a titolo esemplificativo, estremamente onnicomprensivo» (così a pagina n. 23 del controricorso), escludendo, il successivo articolo 5 del medesimo regolamento dall'assimilazione, solo gli imballaggi terziari ed i rifiuti provenienti dai immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, nonché i rifiuti speciali pericolosi;

16.2. questa Corte ha ricostruito il quadro normativo progressivamente sviluppatosi in tema di rifiuti (su cui, per tutte, v.

Cass., Sez.

T, 12 luglio 2022 n. 21957), chiarendo, in sintesi, che: -per effetto dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128 (che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994 n. 146), è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, c he ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; - per le annualità di imposta successive al 1997 assumono, quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22 è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22); -i l d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti") –per quanto di interesse – che «[ …] d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, […] «l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica [...] alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dal 1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 luglio 2002 n. 179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e e g, e comma 7)» (così, Cass., Sez.

T, 12 luglio 2022 n. 21957,cit.); - dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani ed assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997 , n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina però non già la riduzione della superficie tassabile (operante, invece, ai sensi dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali(non assimilabili o non assimilati), bensì soltanto il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, in virtù di quanto previsto, in generale, già dall'art. 67, comma 2, d.lgs. 15 novembre 19 9 3 , n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del d.lgs.5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^ - 5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299, richiamate da Cass., Sez.

T, 12 luglio 2022 n. 21957,cit.); - l'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attuale, in ragione di una serie di rinvii contenuti nel c.d.

"codice dell'ambiente", in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto; -la definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l'adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza di tale fonte, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214 richiamata da Cass., Sez.

T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit.); -in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, smaltiti "in proprio" dal contribuente, il gestore del servizio può riconoscere una riduzione della sola quota variabile della tassa, senza, tuttavia, arrivare al punto di escludere dal pagamento dell'imposta l'intera quota variabile (cfr. Cass., Sez.

T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit, che richiama Cass., Sez. 5", 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850); -di converso, in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (cfr. Cass., Sez.

T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit., che richiama Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6"-5, 22 ottobre 19 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850);

16.3. alla luce di tale premessa, non può non osservarsi che la valutazione operata dalla Commissione regionale per ritenere la natura speciale dei rifiuti prodotti dalla contribuente si è sviluppata sul criterio, del tutto empirico, delle «diverse tonnellate di rottami e scarti di ferro e acciaio che per il loro peso non possono essere contenuti nei tradizionali cassonetti e che sono autonomamente smaltiti da [OSCURATO:PERSONA]», che non ha nessuna attinenza con i criteri stabiliti dal regolamento comunale Tari sull’assimilazione dei rifiuti approvato dal Comune;

16.4. in tali termini, sussiste la dedotta violazione della normativa primaria e secondaria, avendo omesso il Giudice regionale di misurare la propria valutazione sulla base dei criteri stabiliti dal citato regolamento, escludendo la tassazione sulla base della ritenuta natura speciale dei rifiuti speciali, senza però considerare che per tale esonero deve ricorrere la condizione che essi, per delibera comunale, non siano assimilabili a quelli urbani (cfr., sul principio, Cass. Sez.

T. 24 febbraio 2023, n. 5766, punto n. 2.3);

16.5. nello specifico, le lamentate violazioni sussistono in quanto la Commissionenon ha proceduto a: (i) verificare preliminarmente la concreta applicabilità del regolamento Tari sull’assimilazione, in ragione della predeterminazione o meno dei criteri di assimilazione dei rifiuti per qualità e quantità ed accertando, quindi, se la potestà di assimilazione sia stata correttamente esercitata dal Comune; (ii) riconoscere al contribuente, nel caso di legittimo esercizio della potestà impositiva in relazione alla predetta assimilazione, non una esenzione totale dal pagamento del tributo, ma, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 solo una riduzione della quota variabile del tributo in termini proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore abbia dimostrato di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, ferma restando il versamento della quota fissa; (iii) disapplicare - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo - il regolamento, se investito dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato, nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, applicando in tal caso la disciplina di cui all’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, riconoscendo l’esenzione o la riduzione delle superfici tassabili, in relazione a quella parte in cui si formano prevalentemente ed in via continuativa rifiuti speciali non assimilati, ferma restando il pagamento della quota fissa [cfr., tra le tante, in tema di TARSU (ma, con principio applicabile anche alla TARI, v.

Cass., Sez.

T, 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez.

T. 28 marzo 2023, n. 8754; Cass., Sez.

T. 7 luglio 2022, n. 21490), Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5^ 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604, Cass., Sez.

T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit. e le altre in tale ultima pronuncia menzionate];

16.6. per tali ragioni il terzo motivo di ricorso incidentale va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice del merito proceda alle verifiche di cui sopra;

17. il quarto motivo di ricorso incidentale, volto a rappresentare la prospettiva di una mera riduzione della tassa in caso di smaltimento autonomo di rifiuti assimilati resta assorbito nella suindicata verifica rimessa al giudice del merito;

18. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso principale va integramente respinto, mentre va accolto il terzo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il quarto motivo dello stesso ricorso, rigettando i restanti motivi;

18.1. la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna (Bologna) in diversa composizione affinché il giudice del merito proceda alle verifiche di cui sopra (§ 16.5), regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità;

19. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22581/2016 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Predappio (FC), alla [OSCURATO:PERSONA]Agostino, n. 14/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ravenna (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70C01 D829 L), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO H ERA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con sede in Bologna, Viale C. [OSCURATO:PERSONA], n. 2/4 in persona del procuratore speciale, giustaatto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 4 settembre 2015 (rep. 8866 – racc. 2195), dr. [OSCURATO:PERSONA], direttore della Direzione Amministrativa in [OSCURATO:PERSONA] TARI Finanza e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58B15 H501 L), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1/a. - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 654/11/2016 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (Bologna), depositata in data 16 marzo 2016; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 3 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TARI relativa all’anno d’imposta 2014, richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria della riscossione del Comune di Predappio, tramite due avvisi di pagamento dell’importo rispettivo di 11.325,00 €, in relazione alla superfice di mq5.208 del capannone industriale posseduto dalla ricorrente e di € 10.807,05, in ordine ad una superficie di mq 5.170 destinata ad autorimesse e magazzini sempre detenuti dalla ricorrente; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna rigettava sia l’appello principale proposto dalla contribuente, che quello incidentale avanzato dalla concessionaria, contro la sentenza n. 337/2/2015 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva ritenuto assoggettabile a tributo la superficie di mq 5.170, adibita a deposito magazzini e locali accessori, con presenza di persone fisiche, e non anche l’area di mq 5.208, destinata ad attività produttiva; 2.1. nello specifico, la Commissione regionale, assumeva, quanto all’appello principale, concernente la metratura dei locali adibiti all’attività produttiva, che la società concessionaria aveva contestato il diverso conteggio fornito dalla contribuente, ritenendo, in ogni caso, dirimente sul punto la considerazione secondo la quale «il concordato stipulato in precedenza tra le parti vincoli le stesse in assenza di variazioni della situazione fattuale con riferimento alla metrature dichiarate», richiamando a tal proposito l'art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013 (secondo cui «per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti») ed aggiungendo che «il contribuente mai ha presentato dichiarazione di variazione dei dati sull’apposito modello, ed inverità mai ha nemmeno dedotto l'avvenuta variazione di dati», per cui «deve ritenersi che le risultanze fattuali così accertate vincolino le stesse parti anche con riferimento all'annualità oggetto del presente contenzioso», tenuto conto che «trattasi di misurazioni di metrature di locali non mutevoli e che non si assumono medio tempore modificati» (così nella citata sentenza priva di numerazione); 2.2. con riguardo, invece, all’appello incidentale proposto dalla con concessionaria, il Giudice regionale respingeva l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado, osservando che il termine impugnatorio di 60 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 doveva ritenersi sospeso per la durata di 90 giorni a seguito della proposta di accertamento con adesione formulata dalla contribuente, procedura questa ritenuta applicabile anche nella fattispecie in rassegna; 2.2.a. sotto altro profilo, la Commissione riteneva non accoglibile la pretesa di applicare il tributo per l'intera superficie di proprietà della contribuente, ponendo in rilievo che dalla documentazione versata in atti emergeva che i rifiuti prodotti dalla società erano costituiti da diverse tonnellate di rottami e scarti di ferro ed acciaio, che, per il loro peso, non potevano essere contenuti nei tradizionali cassonetti e che, infatti, erano stati autonomamente smaltiti dalla contribuente tramite imprese terze, riconoscendo, per tale via, la natura speciale di detti rifiuti; 3. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 27 settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando cinque motivi di censura, successivamente illustrati con la memora di cui all’art. 380-bis.1cod. proc. civ., depositata il 21 aprile 2023; 4. [OSCURATO:SOCIETA]., dal suo canto, resisteva con controricorso notificato il 17 ottobre 2016, con il quale avanzava anche impugnazione incidentale avverso la citata pronuncia, affidata a quattro motivi di censura, ai quali la contribuente resisteva con controricorso notificato il 4 novembre 2016; successivamente la concessionaria ha depositato, in data 19 aprile 2023, memora ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, commi 641/648, della legge 27 dicembre 2013, nonché del regolamento Tari adottato dal Comune di Predappio con deliberazione del consiglio comunale n. 74/2014, contestando altresì la legittimità dell’art. 6, punto n. 4, del citato regolamento; 1.1. in particolare, la contribuente ha rimproverato al Giudice regionale di aver ritenuto assoggettabile a tassazione la superficie di mq 5.170, implicitamente riconoscendo la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva stabilito che fossero tassabili le superfici adibite a deposito, locali accessori, ripostigli ed uffici in cui vi era la presenza di persone fisiche, il tutto in forza di quanto previsto dal punto n. 4 dell’art 6 del regolamento comunale, che doveva, invece, considerarsi illegittimo e quindi non applicabile, in quanto di fatto comportante una restrizione del campo di applicazione dall'esenzione da parte di una norma di fonte secondaria e, dunque, in violazione dell’art. 117 Cost., richiamando sul punto la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 47505/2014, secondo cui i magazzini intermedi di produzione, quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti ed anche le aree asservite al ciclo produttivo, devono essere considerati intassabili, in quanto produttivi i rifiuti speciali anche a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune; 2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ.,l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall'omessa valutazione da parte della Commissione regionale della perizia giurata prodotta dalla contribuente, con cui era stato posto in evidenza che le misure contenute nell'accordo conciliativo intercorso tra le parti per gli anni precedenti, erano viziate da un palese errore e che l'imposta di cui al concordato era stata, in realtà, calcolata non sulla base di una determinata superficie, ma forfettariamente ed a stralcio, stabilendo un importo omnicomprensivo di € 36.000,00, tant'è che, proprio al fine di segnalare l’erroneità delle misurazioni riportate nell'accordo, la società aveva poi presentato la richiesta di accertamento con adesione a seguito della notifica degli avvisi di pagamento, alla quale, però, né il Comune di Predappio e tantomeno [OSCURATO:SOCIETA]. diedero seguito; 3. con la terza doglianza, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto vincolante, in assenza di variazioni della situazione fattuale, il concordato stipulato tra le parti, opponendo a tale valutazione il rilievo secondo il quale non può sussistere un’efficacia vincolante ai fini accertativi per anni differenti da quelli relativi al giudicato formatosi in ordine ad un determinato annod'imposta, tenuto conto del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria per i diversi anni di imposta e ribadendo sul punto che l'accordo concluso il 19 febbraio 2014 tra la società e la concessionaria aveva efficace unicamente per il periodo di imposta 1° settembre 2007/31 agosto 2012 e che era stato sottoscritto dalla contribuente unicamente per la sua convenienza economica, facendo tuttavia salve diverse successive comunicazioni; 4. con la quarta ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 del regolamento TARI nella parte in cui il Giudice regionale, nel confermare le metrature di cui al menzionato accordo, aveva valorizzato l’omessa dichiarazione di variazione dei predetti dati da parte della contribuente, osservando – di contro – che il regolamento comunale, in caso di dichiarazione tardiva di cessazione del possesso, consente all'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti, prescindendo quindi dall'obbligo di comunicazione, assumendo sul punto che la legge assicura il contribuente del diritto di dimostrare che anche prima della comunicazione sussistevano presupposti impositivi differenti e che la comunicazione delle superfici costituisce una dichiarazione di scienza, come tale suscettibile di emendamenti, il tutto in termini coerenti con il principio comunitario del «chi inquina paga» sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008; 5. con l’ultimo motivo di ricorso, la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla mancata accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], dell’istanza di accertamento con adesione, ponendo in evidenza che la Commissione regionale, nel ritenere che la contribuente non aveva presentato dichiarazione di variazione dei dati, aveva omesso di esaminare che la ricorrente aveva chiesto con la citata istanza (non di variare, ma) di correggere la misurazione palesemente errata compiuta dalla concessionaria e che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunque potuto presentare il modello di variazione dei dati, in quanto il regolamento comunale era stato adottato (il 24 luglio 2014 e dunque) nel corso dell’anno di imposta (2014) e prevedeva la possibilità di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la modifica era stata realizzata, segnalando ancora che la correttezza delle argomentazioni della contribuente emergevano dal fatto che per l’anno 2016 il Comune di Predappio aveva sottoposto a tassazione la superfice di 747 mq, come da sempre indicata dalla ricorrente; 6. con il primo motivo di ricorso incidentale la concessionaria ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 20 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali del Comune di Predappio, nonché, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ, oltre che, in base all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio costituito dalla circostanza che l’istanza con adesione era stata presentata a fronte di due meri avvisi di pagamento e non anche a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, assumendo, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14, comma 5, del regolamento generale del Comune di Predappio per la disciplina della tassa sui rifiuti; 6.1. le predette censure sono state rivolte a sostegno dell'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, evidenziando la concessionaria che l’istanza di accertamento con adesione non poteva far differire i termini di impugnazione contro gli avvisi di pagamento, non essendo tale istituto applicabile alla fattispecie in rassegna, giacche lo stesso dovrebbe ritenersi applicabile solo a fronte di un avviso di accertamento ed in presenza di una materia concordabile e non anche quando l’obbligazione tributaria non sia determinabile sulla base di elementi certi, segnalando sul punto il deficit motivazionale della sentenza impugnata, il dedotto omesso esame del menzionato fatto ritenuto decisivo, nonché la violazione delle menzionate disposizioni del regolamento comunale, che attribuiscono all'avviso di pagamento la semplice funzione di rendere edotti i contribuenti delle somme ancora dovute e non anche di determinare autoritativamente il contenuto delle obbligazioni tributarie; 7. con la seconda doglianza dell’impugnazione incidentale, l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ.,l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo il giudice di secondo grado considerato che tra le parti era intervenuto, in relazione ai precedenti anni di imposta, un accordo che individuava in mq 5.208 la superficie tassabile dei locali destinati ad attività produttive, nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la violazione dell’art. 132, primo comma, n um . 4, cod. proc. civ., avendo la Commissione tributaria al tempo stesso riconosciuto e negato l’efficacia dell'accertamento contenuto nel concordato intervenuto tra le parti; 8. con la terza censura del ricorso incidentale, [OSCURATO:SOCIETA]. ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 6, commi 1, 3 e 4 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, nonché dell’art. 4 e 5 del regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati adottato dall'Autorità di ambito territoriale ottimale di [OSCURATO:PERSONA]-Cesena, oltre che dell’art. 1, comma 641 ecomma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, degli artt. 184, comma 2 e comma 3, 198, comma 2, del d.lgs. 2006, n. 152 sostenendo sul punto che, sulla base delle citate disposizioni, apparirebbe evidente che i rifiuti prodotti dalla controparte non costituiscono rifiuti speciali, ma rifiuti, in tutto e per tutto, assimilati a quelli urbani; 9. con la quarta ed ultima ragione di impugnazione incidentale, la concessionaria ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9, comma 4, del regolamento comunale, dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 2, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, osservando che la circostanza secondo cui la controparte aveva smaltito in modo autonomo i propri rifiuti assimilati a quelli urbani non costituiva ipotesi di esclusione dal pagamento del tributo, comportando, al più, solo una riduzione della misura dello stesso; 10. il ricorso principale va respinto, mentre va solo parzialmente accolto quello incidentale; 11. vanno subito archiviati, considerandoli inammissibili, i motivi di ricorso formulati ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e cioè il secondo ed il quinto motivo dell’impugnazione principale e parte della prima e della seconda ragione di impugnazione incidentale; 11.1. la sentenza impugnata, infatti, ha confermato integralmente quella di primo grado e nessuna delle due parti ha puntualmente allegato prima e compiutamente dimostrato poi– come era loro onere -che le due pronunce si sono, in realtà, basate su accertamenti non sovrapponibili tra loro, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono state tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826, che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama. Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass. 22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724); 11.2. in tali termini, i predetti motivi di ricorso intercettano il limite di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 16 marzo 2016 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2015) che conferma la decisione di primo grado; 11.3. può aggiungersi sul punto che –a tacer d’altro - nemmeno ricorre la dedotta censura dell’omesso esame dei “fatti” dedotti, ove si consideri che: - quanto alla perizia giurata (v. secondo motivo del ricorso principale), sia il primo Giudice che la Commissione regionale (che ha dato conto di tale produzione e del diverso calcolo della superfice tassabile ivi contenuto) hanno implicitamente disatteso tale indicazione, privilegiando le «metrature dichiarate» (così nella sentenza impugnata) nel predetto accordo, alla luce del disposto dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, espressamente richiamata dal Giudice a quo; - anche con riferimento alla mancata accettazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’istanza di adesione (v. quinto motivo di impugnazione principale), il Giudice dell’appello ha implicitamente considerato non rilevante e decisiva tale circostanza, rigettando il gravame principale della contribuente sul dirimente rilievo che la stessa non aveva presentato la dichiarazione dei dati sull’apposito modello e mai aveva dedotto l’avvenuta variazione degli stessi, ritenendo la metratura delle superfice costituire elemento di fatto di natura durevole, in assenza di modifiche, e quindi operante anche per i successivi anni di imposta, laddove le argomentazioni svolte nel (quinto) motivo di ricorso (come detto basate sul rilievo che con detta istanza di adesione era stata proposta la correzione di misure asseritamente errate e che non era possibile presentare il modello di variazione dei dato in tempo utile) integrano doglianze di merito rivolte contro la valutazione compiuta dal Giudice dell’appello e che, come tali, non sono riconducibili al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.; -pure con riguardo alla denunciata omessa considerazione della notifica alla contribuente di due avvisi di pagamento e non di accertamento (parte del primo motivo di ricorso incidentale, contrassegnato con (ii), pagine nn. 16 e 17 del ricorso), non vi è stato mancato esame da parte del Giudice regionale, il quale ha ritenuto che la sospensione del termine di 90 giorni, «diversamente da quanto dall’appellata, è configurabile anche nel caso che qui occupa»; - allo stesso modo, non vi è stato omesso esame in ordine all’accordo transattivo intervenuto tra le parti negli anni precedenti, con il quale era stata individuata in mq 5.208 la superfice tassabile (v. prima parte del secondo motivo dell’impugnazione incidentale), avendo il Giudice regionale confermato la sentenza impugnata, considerando espressamente che la stessa, muovendo dai dati fattuali risultanti da un concordato stipulato tra le parti negli anni precedenti, non aveva ritenuto tassabile la superfice di mq 5.208 adibita ad attività produttiva, «formandosi in essa prevalentemente rifiuti speciali autonomamente smaltiti ex art. 6 punto 3 regolamento comunale» (così nella sentenza impugnata), con ciò ribadendo un giudizio di merito sulla dedotta circostanza, erroneamente considerata dalla concessionaria non essere stata esaminata dal Giudice dell’appello; 12. occorre preliminarmente esaminare, stante il suo teorico carattere pregiudiziale, la prima parte del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la concessionaria ha ribadito l’eccezione d’inammissibilità del ricorso originario per la sua tardività, assumendo l’inapplicabilità della sospensione del termine per proporre impugnazione previsto dall’art. 20 del regolamento comunale in caso di presentazione dell’istanza di accertamento per adesione, stante la mancanza dei relativi presupposti applicativi, di cui il Giudice regionale non avrebbe tenuto conto, in quanto –a dire della ricorrente incidentale - l'istanza di accertamento con adesione sarebbe proponibile, a mente del citato regolamento, «solo allorché il contribuente sia destinatario di un vero e proprio avviso di accertamento e sempre che questo concerna una fattispecie in cui l'obbligazione tributaria non è determinabile sulla base di elementi certi» (v. pagina n. 16 del controricorso); 12.1. la censura non merita accoglimento, giacché l’incertezza dei dati su cui poggia la pretesa tributaria risulta, per vero, dal risalente contenzioso intercorso tra le parti, definito con l’accordo conciliativo del 19 febbraio 2014 per gli anni d’imposta 2007/2013, ed ancora sussistente per l’anno in contestazione, mentre non può essere considerato di ostacolo all’instaurazione della predetta procedura preventiva la circostanza che ad essere stati impugnati siano stati degli avvisi di pagamento e non anche di accertamento in senso stretto; e ciò, per le seguenti ragioni; 12.2. la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l’avviso di pagamento sia atto impugnabile, risultando idoneo a portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le relative ragioni fattuali e giuridiche, risultando possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost. ) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cfr. tra le tante: Cass., Sez. 5, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11481ed ancora, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4564; Cass. Sez. T. 17 gennaio 2023, n. 1213, che richiama., tra le tante, Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6- 5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n. 34177); 12.3. alla luce della pacifica impugnabilità dei predetti avvisi, l'interpretazione del regolamento comunale approvato dal Comune di Predappio con delibera consiliare n. 37 del 14 aprile 2014, (secondo cui «il procedimento definitorio può essere attivato […] subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento»; v. art. 20 del citato regolamento) deve essere elaborata in termini coerenti con la funzione dell’istituto, che è quella di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia, rispetto alla quale si giustifica, appunto, la previsione di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, in quanto considerata idonea a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione (cfr., su tali principi, Cass., Sez. T, 9 marzo 2012, n. 3762, che richiama Corte Cost., ord., 15 aprile 2011, n. 140); 12.4. in siffatti termini, non vi è, dunque, ragione di precludere l’accesso a tale modalità preventiva di instaurazione del contraddittorio in funzione deflativa del contenzioso allorché , come nella specie, la pretesa tributaria sia consegnata non ad un atto di accertamento-autoritativo in senso proprio, ma ad un avviso di pagamento, giacché la pacifica impugnabilità di tale atto e l’assimilabilità dello stesso, sotto tale profilo e quoad effectum, all’avviso accertamento consentono di assicurare ed inducono, sul piano interpretativo, a dover garantire la medesima tutela preventiva prevista dal legislatore e, nella specie, dall’ente comunale; 12.5. per tali ragioni, la prima parte del primo motivo di ricorso incidentale va respinto e le predette valutazioni valgono ad integrare, la succinta motivazione della sentenza impugnata, limitatasi a ritenere «configurabile anche nel caso che qui occupa»la predettasospensione del termine per proporre l’impugnazione, il che consente di superare anche la parte del motivo di ricorso incidentale con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; 13. deve disattendersi il primo motivo di ricorso principale, con il quale la contribuente ha lamentato l’illegittimità del regolamento comunale e l’erronea valutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenuto tassabili, in base alla previsione dell’art. 6, punto 4, del regolamento, le aree dei magazzini destinato allo stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area ove vi sia presenza di persone fisiche; 13.1. va dato conto che la superfice in questione (di mq 5.170) è quella che il Giudice di merito ha considerato essere destinata «a deposito, magazzino e locali accessori con presenza di persone fisiche» (così nella sentenza impugnata), in linea con quanto previsto dal regolamento comunale, che la ricorrente, invece, considera illegittimo; 13.2. la valutazione della Commissione e la stessa previsione regolamentare risultano, tuttavia, conformi al consolidato orientamento di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, secondo cui «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi» , chiarendosi che «l'esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda, pertanto […] solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali, poiché queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (cfr. Cass. n. 12979/2019)» (così Cass., Sez. T., 30 marzo 2023, n. 9032 e Cass., Sez. T., 28 marzo 2023, n. 8754; nello stesso senso, Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4564 e Cass., Sez. T., 8 febbraio 2023, n. 3828 e le varie pronunce ivi menzionate); 14. vanno esaminati congiuntamente il terzo ed il quarto motivo dell’impugnazione principale, in quanto connessi, concernendo, l’uno, l’erronea considerazione della superficie (di mq 5.170, come detto) tassata e, l’altro, la mancata comunicazione della variazione di detta misura rispetto a quanto concordato con l’atto conciliativo del 19 febbraio 2014; 14.1. il tema giuridico coinvolto nelle censure in disamina attiene all’efficacia vincolante o meno per gli anni successivi a quelli considerati nel concordato dei contenuti del medesimo accordo intervenuto tra le parti, con il quale – da quel che risulta - le stesse stabilirono di sottoporre a tassazione la superficie di 5.170 mq; 14.2. risulta pacifica la mancata comunicazione, per l’anno 2014 oggetto di tassazione, della variazione delle superfici concordate per i precedenti anni di imposta, avendo la ricorrente principale richiesto solo dopo la notifica degli avvisi impugnati la correzione della metratura tramite la menzionata istanza di accertamento con adesione; la questione giuridica che si pone è allora quella di stabilire se la contribuente possa o meno in sede di giudizio far valere una diversa misurazione della superfice tassabile; 14.3. occorre premettere sul punto che la misura della superfice tassabile non costituisce dato storico immutabile, potendo essere suscettibile di variazione attraverso un intervento edilizio di redistribuzione degli spazi; 14.4. nella specie, tuttavia, non si discute di variazione della superfice tassabile per effetto di tali interventi, ma della possibilità o meno di contestare in giudizio il dato (la superfice) dichiarata o meglio in precedenza concordata (in termini assimilabili alla previsione dell’art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui «Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti»), tenuto conto della sua dedotta erroneità e del fatto – secondo la tesi della ricorrente - che la sua determinazione negoziata risentiva di una logica transattiva e di una convenienza economica che prescindeva dalla corretta rilevazione dell’area da sottoporre a tassazione; 14.5. sul piano dei principi, va ricordato che l’orientamento di questa è consolidato nel ritenere che l’esenzione dal pagamento integri sempre l'oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. in termini, tra le tante, Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5667; Cass., Sez. T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775); 14.6. è stato così chiarito che tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti); 14.7. nella specie, in particolare, non può trascurarsi di considerare che l’art. 15, comma 4, del regolamento comunale (opportunamente prodotto dalla ricorrente principale), stabiliva che «le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusione di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti producono a decorrere dalla data di presentazione», norma questa applicabile alla fattispecie in rassegna (e non anche -come ritiene la difesa della contribuente -il comma 7 del medesimo articolo, che si riferisce alla diversa ipotesi della dichiarazione di cessazione del possesso del bene); 14.8. in tale prospettiva e nella direzione, quindi, di una necessaria dichiarazione di variazione, che non può avere efficacia retroattiva, soccorrono le riflessioni già svolte da questa Corte, secondo cui: -«La finalità di questa disciplina è quella - da un lato - di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e -dall'altro - di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva»; -«Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all'esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all'ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata»; -«Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall'art. 66, 5^ co., d.lgs.507/93 (vigente ratione temporis), secondo cui: "Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo"»; - «Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l'altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale» (così, Cass., Sez. T, 28 febbraio 2018, n. 4602, in tema di TIA, ma con affermazione di principio valevole anche per la Tari;v. Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez. T. 28 marzo 2023, n. 8754; Cass., Sez. T. 7 luglio 2022, n. 21490); 14.9. sulla scorta di tali consolidati principi, quindi, l’accertata, pacifica, assenza di una preventiva dichiarazione da parte della società, volta ad invocare l’esenzione dal pagamento della tassa su delimitate aree occupate dalla stessa, vale ad escludere, a monte, la fondatezza delle ragioni del motivo di impugnazione, anche considerando che - a tutto voler concedere – la richiesta di correzione dei dati veicolata con l’istanza di accertamento con adesione non potrebbe comunque avere efficacia retroattiva, appena aggiungendo sul punto che proprio l'esatta applicazione del principio comunitario del 'chi inquina paga' rischierebbe di essere vanificato se si consentisse (come sostiene la società ricorrente) alla dichiarazione di riduzione/correzione dei dati «di esplicare effetto anche con riguardo ad annualità pregresse, in ordine alle quali non sarebbe più possibile alcun controllo di debenza da parte dell'ente impositore […]» (così ancora Cass., Sez. T, 28 febbraio 2018, n. 4602, cit.); 15. non è fondata la censura di cui al secondo motivo del ricorso incidentale, articolato sul paradigma di cui all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., con cui è stata contestata, in relazione superfice di mq 5.208, la valutazione della Commissione regionale nella parte in cui ha confermato che detta area era da considerarsi destinata ad attività produttiva e nella quale si producevano prevalentemente rifiuti speciali autonomamente smaltiti ai sensi dell’art. 6, punto 3, del regolamento comunale, assumendo sul punto la concessionaria la violazione degli artt. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 132 cod. proc. civ., in ragione della dedotta «insanabile contraddizione che così affliggerebbe la motivazione della sentenza, nel cui seno si verrebbe a trovare il riconoscimento e, allo stesso tempo, alla negazione dell'efficacia dell'accertamento concordato dalle parti in relazione a precedenti annualità» (v. pagina n. 20 del ricorso incidentale); 15.1. va dato conto sul punto che la Commissione regionale ha premesso che «il giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente il ricorso, e, muovendo dai dati fattuali risultanti da un concordato stipulato tra le parti negli anni precedenti, ha ritenuto assoggettabile a tributo la superficie di mq 5170 adibita a deposito, magazzini, locali e accessori con presenza di persone fisiche; non anche la superficie di mq 5208 adibita ad attività produttiva, formandosi in essa prevalentemente rifiuti speciali autonomamente smaltiti ex art. 6 punto 3 del regolamento comunale» (così nella sentenza impugnata); 15.2. in tale direzione, il Giudice dell’appello ha reputato dirimente l’effetto vincolante tra le parti, esercitato dal predetto concordato, «in assenza di variazioni della situazione fattuale, con riferimento alle metrature dichiarate» (così nella sentenza impugnata); 15.3. per tale via, va riconosciuto che non sussiste alcuna contraddizione nella pronuncia impugnata, né violazione dell’art. 1, comma 646, della menzionata legge, giacché la Commissione ha diversamente considerato la tassabilità o meno delle distinte aree, a seconda della loro distinta destinazione, come indicata in detto accordo, secondo un accertamento fattuale non sindacabile nella presente sede, dando allo stesso rilevanza, ai fini del giudizio, alle sole «metrature dichiarate», che nemmeno sono state contestate dalla controricorrente; 16. risulta, invece, fondato il terzo motivo del ricorso incidentale, mentre va dichiarato assorbito nella valutazione che segue l’esame della quarta censura dell’impugnazione in esame; 16.1. la terza doglianza ha contestato la decisione impugnata, reputandola viziata, in quanto contrastante con i criteri di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento comunale sull’assimilazione dei rifiuti, categoria in cui sono ricompresi, a mente dell’art. 4 del citato testo, «i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all’art. 184 comma 3 lettere a), c), d.) e) f) del d.lgs. 152 del 2006»,vale a dire i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali e di servizio, «purché siano costituiti da manufatti materiali simili a quelli individuati da un apposito elenco istituito a titolo esemplificativo, estremamente onnicomprensivo» (così a pagina n. 23 del controricorso), escludendo, il successivo articolo 5 del medesimo regolamento dall'assimilazione, solo gli imballaggi terziari ed i rifiuti provenienti dai immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, nonché i rifiuti speciali pericolosi; 16.2. questa Corte ha ricostruito il quadro normativo progressivamente sviluppatosi in tema di rifiuti (su cui, per tutte, v. Cass., Sez. T, 12 luglio 2022 n. 21957), chiarendo, in sintesi, che: -per effetto dell'art. 17, comma 3, della legge 24 aprile 1998 n. 128 (che ha abrogato l'art. 39 della legge 26 febbraio 1994 n. 146), è venuta meno l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, c he ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; - per le annualità di imposta successive al 1997 assumono, quindi, decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari, in quanto con l'entrata in vigore del d.lgs. 5 febbraio 1997,n. 22 è stato restituito ai Comuni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22223; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2019, nn. 9610 e 9612; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, nn. 14197 e 14198; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2019, n. 18988) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche «per qualità e quantità» (art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22); -i l d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti") –per quanto di interesse – che «[ …] d) i Comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, […] «l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica [...] alle attività di recupero dei rifiuti assimilati» (dal 1 gennaio 2003, «alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi dell'art. 23 della Legge 31 luglio 2002 n. 179) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e e g, e comma 7)» (così, Cass., Sez. T, 12 luglio 2022 n. 21957,cit.); - dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani ed assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997 , n. 22, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina però non già la riduzione della superficie tassabile (operante, invece, ai sensi dell’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali(non assimilabili o non assimilati), bensì soltanto il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, in virtù di quanto previsto, in generale, già dall'art. 67, comma 2, d.lgs. 15 novembre 19 9 3 , n. 507, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del d.lgs.5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 7, comma 2, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2015, n. 9731; Cass., Sez. 6^ - 5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34299, richiamate da Cass., Sez. T, 12 luglio 2022 n. 21957,cit.); - l'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni assume a riferimento i criteri contenuti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984, che risulta ancora attuale, in ragione di una serie di rinvii contenuti nel c.d. "codice dell'ambiente", in attesa dei nuovi decreti ministeriali sul punto; -la definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante l'adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza di tale fonte, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione adottata dal CIPE il 27 luglio 1984 (Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2018, n. 9214 richiamata da Cass., Sez. T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit.); -in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, smaltiti "in proprio" dal contribuente, il gestore del servizio può riconoscere una riduzione della sola quota variabile della tassa, senza, tuttavia, arrivare al punto di escludere dal pagamento dell'imposta l'intera quota variabile (cfr. Cass., Sez. T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit, che richiama Cass., Sez. 5", 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850); -di converso, in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l'esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l'obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla "copertura" dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all'interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (cfr. Cass., Sez. T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit., che richiama Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6"-5, 22 ottobre 19 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850); 16.3. alla luce di tale premessa, non può non osservarsi che la valutazione operata dalla Commissione regionale per ritenere la natura speciale dei rifiuti prodotti dalla contribuente si è sviluppata sul criterio, del tutto empirico, delle «diverse tonnellate di rottami e scarti di ferro e acciaio che per il loro peso non possono essere contenuti nei tradizionali cassonetti e che sono autonomamente smaltiti da [OSCURATO:PERSONA]», che non ha nessuna attinenza con i criteri stabiliti dal regolamento comunale Tari sull’assimilazione dei rifiuti approvato dal Comune; 16.4. in tali termini, sussiste la dedotta violazione della normativa primaria e secondaria, avendo omesso il Giudice regionale di misurare la propria valutazione sulla base dei criteri stabiliti dal citato regolamento, escludendo la tassazione sulla base della ritenuta natura speciale dei rifiuti speciali, senza però considerare che per tale esonero deve ricorrere la condizione che essi, per delibera comunale, non siano assimilabili a quelli urbani (cfr., sul principio, Cass. Sez. T. 24 febbraio 2023, n. 5766, punto n. 2.3); 16.5. nello specifico, le lamentate violazioni sussistono in quanto la Commissionenon ha proceduto a: (i) verificare preliminarmente la concreta applicabilità del regolamento Tari sull’assimilazione, in ragione della predeterminazione o meno dei criteri di assimilazione dei rifiuti per qualità e quantità ed accertando, quindi, se la potestà di assimilazione sia stata correttamente esercitata dal Comune; (ii) riconoscere al contribuente, nel caso di legittimo esercizio della potestà impositiva in relazione alla predetta assimilazione, non una esenzione totale dal pagamento del tributo, ma, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 solo una riduzione della quota variabile del tributo in termini proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore abbia dimostrato di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, ferma restando il versamento della quota fissa; (iii) disapplicare - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo - il regolamento, se investito dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato, nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, applicando in tal caso la disciplina di cui all’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, riconoscendo l’esenzione o la riduzione delle superfici tassabili, in relazione a quella parte in cui si formano prevalentemente ed in via continuativa rifiuti speciali non assimilati, ferma restando il pagamento della quota fissa [cfr., tra le tante, in tema di TARSU (ma, con principio applicabile anche alla TARI, v. Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez. T. 28 marzo 2023, n. 8754; Cass., Sez. T. 7 luglio 2022, n. 21490), Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n. 1975; Cass., Sez. 5^ 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604, Cass., Sez. T, 12 luglio 2022 n. 21957, cit. e le altre in tale ultima pronuncia menzionate]; 16.6. per tali ragioni il terzo motivo di ricorso incidentale va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice del merito proceda alle verifiche di cui sopra; 17. il quarto motivo di ricorso incidentale, volto a rappresentare la prospettiva di una mera riduzione della tassa in caso di smaltimento autonomo di rifiuti assimilati resta assorbito nella suindicata verifica rimessa al giudice del merito; 18. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso principale va integramente respinto, mentre va accolto il terzo motivo del ricorso incidentale ed assorbito il quarto motivo dello stesso ricorso, rigettando i restanti motivi; 18.1. la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Emilia-Romagna (Bologna) in diversa composizione affinché il giudice del merito proceda alle verifiche di cui sopra (§ 16.5), regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità; 19. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 25564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris