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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08966/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna alla pena principale di anni tre e mesi quattro di reclusione, pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 216 comma primo, n. 2 e 223 comma secondo n. 2, legge fall., commessi nella veste di amministratore e liquidatore della "CI.DA" s.r.I., società dichiarata fallita il 16 marzo 2015.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 14 ottobre 2020, in allegato alla quale si produceva un assegno circolare versato dall'imputata in favore della curatela fallimentare a parziale ristoro del danno cagionato.

Questa nuova circostanza, del tutto pretermessa dalla Corte di appello, avrebbe potuto influire, in concorso con l'altra già rappresentata (stato di incensuratezza), sulla valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Con il secondo motivo lamenta analoghi vizi in relazione alla valutazione, ai fini del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, del ruolo decisorio svolto dall'imputata nella gestione della società, ruolo desunto da un verbale di dichiarazioni asseritamente rese dalla ricorrente dinanzi agli organi fallimentari, quando invece un simile verbale non esiste, dato che l'imputata non ha mai avuto contatti personali con la procedura fallimentare.

2.3. Con il terzo motivo si duole della erronea applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. e del correlato vizio di motivazione.

I giudici di merito hanno operato due aumenti di pena per le circostanze aggravanti del "danno patrimoniale di rilevante gravità" e della commissione di "più fatti di bancarotta"; mentre, in forza dell'art. 63, comma quarto cod. pen., il secondo aumento di pena sarebbe stato facoltativo e avrebbe dovuto essere giustificato.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. Secondo ius receptum l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).

L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argorrientativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766).

2.2. Nel caso di specie, con la memoria difensiva (allegata al ricorso), depositata il 14 ottobre 2020 nel giudizio di appello, il difensore aveva prodotto copia di un assegno circolare dell'importo di euro 2.000,00 che l'imputata aveva versato nelle mani del curatore fallimentare a titolo di parziale risarcimento, nei limiti delle proprie ristrettissime disponibilità economiche.

L'avvenuto versamento è stato confermato dal difensore del fallimento che ne ha dato atto all'udienza del 12 novembre 2020, dinanzi alla Corte di appello, come risulta dal relativo verbale.

La memoria e la circostanza dedotta sono state del tutto pretermesse dalla Corte di appello che, come specificamente evidenziato in ricorso, avrebbe potuto tenerne conto nella valutazione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, che, sino a quel momento, aveva negato solo per l'assenza di adeguati elementi positivi non ritenendo sufficiente, da solo, lo stato di incensuratezza (paragrafo 4.1., pag. 15 sentenza impugnata).

3. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.

Anzitutto sono inediti.

Inoltre il secondo motivo non indica la decisività della informazione, in tesi, travisata.

Mentre il terzo motivo è manifestamente infondato.

Si discute della disciplina applicabile nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.

Viene in rilievo l'art. 63, cod. pen. che: - al comma secondo prevede che se concorrono più circostanze aggravanti l'aumento di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento precedente; - al comma quarto stabilisce che se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Nella specie sono state riconosciute: - la circostanza aggravante del danno economico di rilevante gravità (art. 219, comma primo, legge fall.) che appartiene alla categoria delle circostanze ad effetto speciale e in particolare a quelle per le quali la legge prevede un aumento di pena superiore a un terzo (nella specie è previsto un aumento "fino alla metà");- l'istituto della c.d.

"continuazione fallimentare" di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., che, ai fini sanzionatori, si comporta alla stregua di una circostanza aggravante ordinaria (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011), essendo previsto un aumento di pena fino a un terzo.

Ergo opera la regola di cui al secondo comma dell'art. 63 cod. pen., cui si è conformato il giudice di merito: la pena si aumenta per la circostanza aggravante ad effetto speciale e sulla pena così risultante si opera un ulteriore aumento per la seconda circostanza.

Non torna applicabile, invece, la disciplina del quarto comma dell'art. 63, invocata dalla ricorrente, che riguarda il concorso di più circostanze ad effetto speciale.

4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna alla pena principale di anni tre e mesi quattro di reclusione, pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 216 comma primo, n. 2 e 223 comma secondo n. 2, legge fall., commessi nella veste di amministratore e liquidatore della "CI.DA" s.r.I., società dichiarata fallita il 16 marzo 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 14 ottobre 2020, in allegato alla quale si produceva un assegno circolare versato dall'imputata in favore della curatela fallimentare a parziale ristoro del danno cagionato. Questa nuova circostanza, del tutto pretermessa dalla Corte di appello, avrebbe potuto influire, in concorso con l'altra già rappresentata (stato di incensuratezza), sulla valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con il secondo motivo lamenta analoghi vizi in relazione alla valutazione, ai fini del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, del ruolo decisorio svolto dall'imputata nella gestione della società, ruolo desunto da un verbale di dichiarazioni asseritamente rese dalla ricorrente dinanzi agli organi fallimentari, quando invece un simile verbale non esiste, dato che l'imputata non ha mai avuto contatti personali con la procedura fallimentare. 2.3. Con il terzo motivo si duole della erronea applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. e del correlato vizio di motivazione. I giudici di merito hanno operato due aumenti di pena per le circostanze aggravanti del "danno patrimoniale di rilevante gravità" e della commissione di "più fatti di bancarotta"; mentre, in forza dell'art. 63, comma quarto cod. pen., il secondo aumento di pena sarebbe stato facoltativo e avrebbe dovuto essere giustificato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1. Secondo ius receptum l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico- giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argorrientativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766). 2.2. Nel caso di specie, con la memoria difensiva (allegata al ricorso), depositata il 14 ottobre 2020 nel giudizio di appello, il difensore aveva prodotto copia di un assegno circolare dell'importo di euro 2.000,00 che l'imputata aveva versato nelle mani del curatore fallimentare a titolo di parziale risarcimento, nei limiti delle proprie ristrettissime disponibilità economiche. L'avvenuto versamento è stato confermato dal difensore del fallimento che ne ha dato atto all'udienza del 12 novembre 2020, dinanzi alla Corte di appello, come risulta dal relativo verbale. La memoria e la circostanza dedotta sono state del tutto pretermesse dalla Corte di appello che, come specificamente evidenziato in ricorso, avrebbe potuto tenerne conto nella valutazione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, che, sino a quel momento, aveva negato solo per l'assenza di adeguati elementi positivi non ritenendo sufficiente, da solo, lo stato di incensuratezza (paragrafo 4.1., pag. 15 sentenza impugnata). 3. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Anzitutto sono inediti. Inoltre il secondo motivo non indica la decisività della informazione, in tesi, travisata. Mentre il terzo motivo è manifestamente infondato. Si discute della disciplina applicabile nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. Viene in rilievo l'art. 63, cod. pen. che: - al comma secondo prevede che se concorrono più circostanze aggravanti l'aumento di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento precedente; - al comma quarto stabilisce che se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla. Nella specie sono state riconosciute: - la circostanza aggravante del danno economico di rilevante gravità (art. 219, comma primo, legge fall.) che appartiene alla categoria delle circostanze ad effetto speciale e in particolare a quelle per le quali la legge prevede un aumento di pena superiore a un terzo (nella specie è previsto un aumento "fino alla metà");- l'istituto della c.d. "continuazione fallimentare" di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., che, ai fini sanzionatori, si comporta alla stregua di una circostanza aggravante ordinaria (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011), essendo previsto un aumento di pena fino a un terzo. Ergo opera la regola di cui al secondo comma dell'art. 63 cod. pen., cui si è conformato il giudice di merito: la pena si aumenta per la circostanza aggravante ad effetto speciale e sulla pena così risultante si opera un ulteriore aumento per la seconda circostanza. Non torna applicabile, invece, la disciplina del quarto comma dell'art. 63, invocata dalla ricorrente, che riguarda il concorso di più circostanze ad effetto speciale. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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