CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07857/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 16325 - 2019 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla,rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura amargine del ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], VIA A.DIAZ N. 180/B, in personadell’amministratrice pro tempore, elettivamente domiciliato presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giustaprocura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16325/2019Numero sezionale 1325/2025Numero di raccolta generale 7857/2026Data pubblicazione 31/03/2026COLUCCINO ANNA, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa diintervento, con indicazione dell’indirizzo pec;- intervenuta -avverso la sentenza n. 5190/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 16/11/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/5/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che:- con atto di citazione notificato il 19 marzo 2011, il [OSCURATO:PERSONA] via Diaz 180/b convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale diNapoli, [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rilascio dell'appartamento diproprietà condominiale adibito a casa del portiere, già da lei detenutoin tale qualità e, prima ancora, dal di lei marito; in particolare, ilCondominio allegò che [OSCURATO:PERSONA] si rifiutava di rilasciarel’appartamento, di cui continuava a detenere le chiavi e di chiudere unvarco di collegamento aperto da molti anni tra l'alloggio e un vano insua proprietà; chiese anche il pagamento di un'indennità dioccupazione;- costituendosi, la convenuta sostenne di utilizzare l'immobilesoltanto per passare nel vano di sua proprietà che non aveva altroaccesso; rappresentò, quindi, che l'appartamento era stato a leiaffittato dal costruttore dell'immobile che aveva anche abbattuto laparete e, nel 1973, le aveva venduto il vano; da quando era andata inpensione, nel 2007, ella aveva in realtà rilasciato l'appartamento,conservandone solo le chiavi per raggiungere la stanza di suaproprietà; chiese quindi, in riconvenzionale, riconoscersi la servitù dipassaggio ex 1051 e 1052 cod. civ. o per destinazione del padre diRic. 2019 n. 16325 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -2-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16325/2019Numero sezionale 1325/2025Numero di raccolta generale 7857/2026Data pubblicazione 31/03/2026famiglia per essere stato il varco creato dal costruttore all'epocaproprietario di entrambi i locali o, in subordine, per usucapione;- riunito il giudizio ad altro precedentemente instaurato, aventeidentico oggetto, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22 settembre2015, accolse la domanda e dichiarò che la convenuta occupava senzatitolo la casa del portiere, condannandola a rilasciare l'immobile e aripristinare il muro divisorio tra l'unità e il vano di sua proprietà, oltreche a pagare un'indennità di occupazione di euro 136 al mese dall'aprile2007, rigettando le domande riconvenzionali;- con sentenza 5190 del 2018, la Corte d'Appello di Napoli harigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] che, avverso questasentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattromotivi; il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;considerato che:- [OSCURATO:PERSONA] è deceduta dopo l’istaurazione del giudizio econ comparsa del 28/4/2025 si è costituita l’erede, [OSCURATO:PERSONA],rinunciando al ricorso, per intervenuto accordo transattivostragiudiziale concluso nelle more del presente giudizio e ha chiestol’estinzione del giudizio con compensazione di spese;- il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha accettato la rinuncia, previadelibera condominiale autorizzativa del 15/4/2015;- la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in attounivoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti deirelativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. enon vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 6 maggio 2025.Il PresidenteRic. 2019 n. 16325 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -3-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16325/2019Numero sezionale 1325/2025Numero di raccolta generale 7857/2026Data pubblicazione 31/03/2026Lorenzo OriliaRic. 2019 n. 16325 sez. S2 - ad. 6-5-2025 -4-