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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25709/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della passività della condotta asseritamente consistita nel divincolarsi, è riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello /che ha evidenziato i profili che facevano ritenere sussistente la violenza oppositiva del ricorrente nelle fasi ricomprese nell'ambito del controllo operato dai verbalizzanti in ragione della violazione della normativa anti COVID e del sequestro di stupefacente detenuto dal ricorrente (pag. 2 e 3); rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione 1è generico in quanto privo / di effettiva censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della passività della condotta asseritamente consistita nel divincolarsi, è riproduttivo di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello /che ha evidenziato i profili che facevano ritenere sussistente la violenza oppositiva del ricorrente nelle fasi ricomprese nell'ambito del controllo operato dai verbalizzanti in ragione della violazione della normativa anti COVID e del sequestro di stupefacente detenuto dal ricorrente (pag. 2 e 3); rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione 1è generico in quanto privo / di effettiva censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 25709/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris