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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06261/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27646/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 18,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

L [OSCURATO:PERSONA] n. 5983 / 1 6 , depositata il 17/11/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi estinto il ricorso.

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entratericorre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che resiste concontroricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p.di Milano che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisidi accertamento con i quali, per gli anni di imposta 20 0 5 , 2006 e 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito .

L’accertamento scaturiva dall’attività ispettiva avviata a seguito di informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese.

2. Con nota del 27 maggio 2019 il contribuente ha depositato copia della domanda trasmessa all’Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) , d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed ha allegato la quietanza di versamento della prima rata.

3. Con memoria depositata il 24 gennaio 2023 il contribuente, dato atto che l’Ufficio non aveva emesso provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, termine previsto dall’art. 6, comma12, d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto l’estinzione del giudizio.

Considerato che:

1. Il contribuente ha documentato, con riferimento a tutti gli atti impositivi oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata.

Non risulta che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato entro il 31 luglio 2020 diniego alla definizione.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

2. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Deve,di conseguenza, dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata.

L’art. 391 cod. proc. civ. prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez.

U., 02/08/2017, n. 19169).

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27646/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 18,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L [OSCURATO:PERSONA] n. 5983 / 1 6 , depositata il 17/11/2016; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi estinto il ricorso. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entratericorre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che resiste concontroricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p.di Milano che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisidi accertamento con i quali, per gli anni di imposta 20 0 5 , 2006 e 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito . L’accertamento scaturiva dall’attività ispettiva avviata a seguito di informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese. 2. Con nota del 27 maggio 2019 il contribuente ha depositato copia della domanda trasmessa all’Agenzia delle Entrate per la definizione agevolata della controversia tributaria pendente ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) , d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed ha allegato la quietanza di versamento della prima rata. 3. Con memoria depositata il 24 gennaio 2023 il contribuente, dato atto che l’Ufficio non aveva emesso provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, termine previsto dall’art. 6, comma12, d.l. n. 119 del 2018, ha chiesto l’estinzione del giudizio. Considerato che: 1. Il contribuente ha documentato, con riferimento a tutti gli atti impositivi oggetto del ricorso per cassazione, di aver presentato domanda di definizione agevolata ed ha versato le quietanze attestanti il pagamento della prima rata. Non risulta che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato entro il 31 luglio 2020 diniego alla definizione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. 119 del 2018, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve,di conseguenza, dichiararsi estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata. L’art. 391 cod. proc. civ. prevede la forma dell’ordinanza quale forma «ordinaria» della decisione sull’estinzione anche ove pronunciata all’esito della pubblica udienza (Cass., Sez. U., 02/08/2017, n. 19169). 3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. 4. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichi
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