Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29143/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania ha rigettato con ordinanza la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revisione della sentenza n. 218/15 della Corte di appello di Caltanissetta con la quale lo stesso era stato condannato per partecipazione ad un'associazione armata di tipo mafioso.

L'assunto posto a fondamento della richiesta di revisione è che nella specie vi sarebbe un conflitto di giudicati, atteso che con altra sentenza divenuta irrevocabile - la n. 489 del 2013, emessa all'esito del giudizio abbreviato - altri partecipi allo stesso sodalizio mafioso sarebbero stati ritenuti responsabili del medesimo reato, senza tuttavia il riconoscimento della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125 e 637 cod. proc. pen.; si sostiene che, avendo la richiesta superato il vaglio di ammissibilità, la Corte avrebbe dovuto emettere sentenza e non, come nel caso di specie, ordinanza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Si evidenzia che nel "diverso" processo anche ad esponenti di vertice della stessa associazione mafiosa non sarebbe stata riconosciuta la indicata circostanza aggravante; dunque, si aggiunge, il fatto per il quale il ricorrente ha riportato condanna sarebbe incompatibile con quello oggetto del diverso giudicato quanto alla disponibilità di armi della stessa associazione mafiosa.

Sarebbe inoltre viziato il ragionamento della Corte di appello volto a giustificare la diversità degli accertamenti sulla base dei diversi reati- fine oggetto dei due diversi processi, atteso che l'aggravante, di cui si discute, riguarda il sodalizio e non i reati fine.

3. E' stata presentata una memoria di replica nell'interesse del ricorrente con cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico.

La Corte di cassazione ha già chiarito che avverso la richiesta di revisione, una volta instaurato il relativo giudizio, deve essere pronunciata sentenza, e però, ove - in assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell'iter processuale - il provvedimento conclusivo sia stato erroneamente qualificato come ordinanza, non sussiste alcuna nullità, purché esso contenga tutti i requisiti essenziali della sentenza (Sez. 4, n. 16111 del 18/01/2011, Batignani, Rv. 250321).

Nel caso di specie, al di là del rilievo relativo alla forma del provvedimento adottato dalla Corte di appello, nulla è stato dedotto sul perché il provvedimento in questione non conterrebbe tutti i requisiti della sentenza.3.

Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Oggetto del ricorso per cassazione e della originaria richiesta di revisione è innanzitutto una questione di diritto, quella cioè relativa ai limiti di ammissibilità dell'istituto della revisione e, in particolare, alla interpretazione dell'art. 631 cod. proc. pen., che, secondo il ricorrente, consentirebbe di applicare l'istituto non solo nei casi in cui si intenda ottenere una sentenza di proscioglimento ma anche quando si chieda una condanna ad una pena diversa e minore, come appunto accadrebbe nel caso in cui si dovesse escludere la circostanza aggravante del carattere armato del sodalizio mafioso.

3.1. Al di là delle argomentazioni indicate dalla Corte di appello, la inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente discende dal generale limite previsto dall'art. 631 cod. proc. pen. (revisione funzionale ad un proscioglimento); si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che esclude la possibilità che, attraverso la revisione, si renda possibile un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero una condanna per un reato meno grave rispetto a quello ritenuto (cfr., Sez. 1, n. 23927 del 23.05.2007, Pietroiusti, Rv. 236844; Sez. 1, n. 4464, del 28.02.2000, Ilacqua, Rv. 215810; Se1.6, n. 12307, del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592).

Si è fatto rilevare in maniera condivisibile che, se la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso io strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, la "rano" dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del "favor innocentiae" che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441).

In tale senso, si afferma, "rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del "favor innocentiae", da cui deriva a corogario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. un., Pisano, cit.).Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969).

La Corte di cassazione, a sua volta, ha chiarito come la revisione assolva alla essenziale funzione di "sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione t- 4 .4s: degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale" (Sez. un., Pisano., cit.) Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'art. 631 stabilisce - a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove.

Si è tuttavia aggiunto come proprio il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008).

L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto (in tal senso, Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608; Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, dep. 2022, Lampada, Rv. 282522)

3.2. In tale quadro di riferimento, il motivo corso rivela la sua manifesta infondatezza.

Le considerazioni che precedono manifestano in modo chiaro la ragionevolezza della disciplina vigente fondata sulla necessità, al fine di erodere il principio di intangibilità del giudicato, che ci si trovi davanti ad elementi che conducano alla dimostrazione che il condannato debba essere prosciolto; la stabilità del giudicato impedisce di accedere ad interpretazioni, come quelle prospettate dal ricorrente, sganciate dal dato testuale della norma e che condurrebbero, in assenza di un intervento normativo, a soluzioni strutturalmente incerte perché legate a numerose opzioni alternative la cui scelta non può che essere riservata al legislatore.

Estendere la revisione, come chiede il ricorrente, anche ai casi in cui non si chieda il proscioglimento ma solo - di fatto- la condanna ad una pena inferiore, implica la necessità di delineare ulteriori equilibri tra opposti interessi e valori attraverso la configurazione di nuovi ed ulteriori limiti - diversi da quelli testuali- di nuove condizioni e casi di ammissibilità che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha rigettato con ordinanza la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revisione della sentenza n. 218/15 della Corte di appello di Caltanissetta con la quale lo stesso era stato condannato per partecipazione ad un'associazione armata di tipo mafioso. L'assunto posto a fondamento della richiesta di revisione è che nella specie vi sarebbe un conflitto di giudicati, atteso che con altra sentenza divenuta irrevocabile - la n. 489 del 2013, emessa all'esito del giudizio abbreviato - altri partecipi allo stesso sodalizio mafioso sarebbero stati ritenuti responsabili del medesimo reato, senza tuttavia il riconoscimento della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125 e 637 cod. proc. pen.; si sostiene che, avendo la richiesta superato il vaglio di ammissibilità, la Corte avrebbe dovuto emettere sentenza e non, come nel caso di specie, ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Si evidenzia che nel "diverso" processo anche ad esponenti di vertice della stessa associazione mafiosa non sarebbe stata riconosciuta la indicata circostanza aggravante; dunque, si aggiunge, il fatto per il quale il ricorrente ha riportato condanna sarebbe incompatibile con quello oggetto del diverso giudicato quanto alla disponibilità di armi della stessa associazione mafiosa. Sarebbe inoltre viziato il ragionamento della Corte di appello volto a giustificare la diversità degli accertamenti sulla base dei diversi reati- fine oggetto dei due diversi processi, atteso che l'aggravante, di cui si discute, riguarda il sodalizio e non i reati fine. 3. E' stata presentata una memoria di replica nell'interesse del ricorrente con cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico. La Corte di cassazione ha già chiarito che avverso la richiesta di revisione, una volta instaurato il relativo giudizio, deve essere pronunciata sentenza, e però, ove - in assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell'iter processuale - il provvedimento conclusivo sia stato erroneamente qualificato come ordinanza, non sussiste alcuna nullità, purché esso contenga tutti i requisiti essenziali della sentenza (Sez. 4, n. 16111 del 18/01/2011, Batignani, Rv. 250321). Nel caso di specie, al di là del rilievo relativo alla forma del provvedimento adottato dalla Corte di appello, nulla è stato dedotto sul perché il provvedimento in questione non conterrebbe tutti i requisiti della sentenza.3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Oggetto del ricorso per cassazione e della originaria richiesta di revisione è innanzitutto una questione di diritto, quella cioè relativa ai limiti di ammissibilità dell'istituto della revisione e, in particolare, alla interpretazione dell'art. 631 cod. proc. pen., che, secondo il ricorrente, consentirebbe di applicare l'istituto non solo nei casi in cui si intenda ottenere una sentenza di proscioglimento ma anche quando si chieda una condanna ad una pena diversa e minore, come appunto accadrebbe nel caso in cui si dovesse escludere la circostanza aggravante del carattere armato del sodalizio mafioso. 3.1. Al di là delle argomentazioni indicate dalla Corte di appello, la inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente discende dal generale limite previsto dall'art. 631 cod. proc. pen. (revisione funzionale ad un proscioglimento); si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che esclude la possibilità che, attraverso la revisione, si renda possibile un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero una condanna per un reato meno grave rispetto a quello ritenuto (cfr., Sez. 1, n. 23927 del 23.05.2007, Pietroiusti, Rv. 236844; Sez. 1, n. 4464, del 28.02.2000, Ilacqua, Rv. 215810; Se1.6, n. 12307, del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592). Si è fatto rilevare in maniera condivisibile che, se la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso io strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato - è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, la "rano" dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del "favor innocentiae" che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441). In tale senso, si afferma, "rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del "favor innocentiae", da cui deriva a corogario che non vale invocare alcuna esigenza pratica - quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti - per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. un., Pisano, cit.).Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). La Corte di cassazione, a sua volta, ha chiarito come la revisione assolva alla essenziale funzione di "sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione t- 4 .4s: degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale" (Sez. un., Pisano., cit.) Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'art. 631 stabilisce - a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Si è tuttavia aggiunto come proprio il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto (in tal senso, Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608; Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, dep. 2022, Lampada, Rv. 282522) 3.2. In tale quadro di riferimento, il motivo corso rivela la sua manifesta infondatezza. Le considerazioni che precedono manifestano in modo chiaro la ragionevolezza della disciplina vigente fondata sulla necessità, al fine di erodere il principio di intangibilità del giudicato, che ci si trovi davanti ad elementi che conducano alla dimostrazione che il condannato debba essere prosciolto; la stabilità del giudicato impedisce di accedere ad interpretazioni, come quelle prospettate dal ricorrente, sganciate dal dato testuale della norma e che condurrebbero, in assenza di un intervento normativo, a soluzioni strutturalmente incerte perché legate a numerose opzioni alternative la cui scelta non può che essere riservata al legislatore. Estendere la revisione, come chiede il ricorrente, anche ai casi in cui non si chieda il proscioglimento ma solo - di fatto- la condanna ad una pena inferiore, implica la necessità di delineare ulteriori equilibri tra opposti interessi e valori attraverso la configurazione di nuovi ed ulteriori limiti - diversi da quelli testuali- di nuove condizioni e casi di ammissibilità che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento dell
Sentenza Cassazione n. 29143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris