CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11119/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AntonioIorio;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3121/17/17 depositata il 30 maggio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrateconduceva una verifica fiscale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,operante nel campo dell’edilizia, nel corso della quale venivano effettuateNumero registro generale 2489/2018Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 11119/2026Data pubblicazione 25/04/2026anche indagini bancarie su conti correnti cointestati ai soci e ai rispettiviconiugi.2. In sèguito l’Ufficio emetteva a carico della prefata società un avvisodi accertamento inerente all’anno 2009 mediante il quale recuperava atassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA maggiori redditiammontanti complessivamente a 1.294.695,32 euro, costituiti:(i)per un importo di 1.072.295,66 euro da ricavi occultati al Fiscomediante la falsa rappresentazione in bilancio di inesistenti passivitàderivanti da asseriti finanziamenti dei soci;(ii)per un importo di 222.399,66 euro da movimentazioni bancarierelative ai predetti conti correnti risultate prive di idonea giustificazione.3. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, che rigettava il suoricorso.4. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del [OSCURATO:PERSONA], la quale, consentenza n. 3121/17/17 del 30 maggio 2017, respingeva l’appello dellaparte privata.5. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In limine litis va dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenziadelle Entrate, il quale è stato notificato il 6 febbraio 2018, oltre il terminedi cui al combinato disposto degli artt. 369, primo comma, 370, primocomma, c.p.c., nella versione, temporalmente applicabile, anteriore alleNumero registro generale 2489/2018Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 11119/2026Data pubblicazione 25/04/2026modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.Detto termine scadeva, infatti, il 5 febbraio 2018, essendo la notificadel ricorso per cassazione avvenuta il 27 dicembre 2017.1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso è denunciata, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt.2, 53 e 97 Cost., dell’art. 109 del t.u.i.r. e degli artt. 1418 e 1421 c.c..1.2 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente negatoalla contribuente il diritto alla deduzione dei costi sostenuti per produrre imaggiori ricavi accertati dall’Ufficio, a causa della mancata proposizione diuno specifico motivo di ricorso sul tema.Viene, al riguardo, obiettato che, essendosi in presenza di un’ipotesi dinullità dell’atto impositivo per contrarietà a norme imperative di rangocostituzionale e primario, da individuare negli artt. 2 e 53 della Cartafondamentale e nell’art. 109 del t.u.i.r., la questione era rilevabile d’ufficiodal giudice.1.3 Il motivo è infondato.1.4 Per giurisprudenza di questa Corte, la deduzione in misurapercentuale forfettaria dei costi sostenuti dal contribuente per laproduzione dei maggiori ricavi ricostruiti dall’Ufficio deve esserericonosciuta non soltanto in caso di accertamento induttivo in sensostretto (o puro), ma anche in quello di accertamento analitico-induttivo.È stato, però, precisato che in entrambe le ipotesi è pur semprerichiesta la formulazione di un’eccezione del contribuente sul punto.In questi termini si sono espresse, fra le altre, le ordinanze nn.21188/2024, 12991/2025 e 15996/2025.Non vanno in senso contrario le ordinanze nn. 14559/2021 e10192/2023, invocate dalla ricorrente nella memoria illustrativa.Nella prima, infatti, si sottolinea come «[i]l tema dei costi nonappar[isse] domanda nuova [...], perchè la stessa CTR nella partenarrativa [aveva] evidenzia[to] che era stata dedotta sùbito finNumero registro generale 2489/2018Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 11119/2026Data pubblicazione 25/04/2026dall’impugnazione dell’accertamento».Nella seconda viene posto in risalto che la società ricorrente aveva«[...] adì[to] il giudice di prossimità lamentando il difetto di motivazionedell’avviso di accertamento per aver escluso la rilevanza fiscale dellefatture di costo emesse dalla fornitrice».Anche l’affermazione contenuta nell’ordinanza n. 1974/2026, secondocui il principio costituzionale della capacità contributiva impone al giudice,nell’inerzia dell’[OSCURATO:PERSONA], di procedere, in via induttivao forfettaria, alla determinazione dei costi inerenti ai maggiori ricaviaccertati in capo al contribuente, non contrasta con quanto poc’anzi si èdetto, giacchè essa non postula l’attivazione officiosa di un siffatto dovere.1.5 Deve, peraltro, escludersi che nel quadro normativo rilevante aifini della presente controversia, ovvero quello anteriore all’entrata invigore dell’art. 7-ter della legge n. 212 del 2000, inserito dall’art. 1,comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 219 del 2023, siano configurabili vizi dinullità degli atti dell’[OSCURATO:PERSONA] rilevabili d’ufficio dalgiudice.Soccorre, sul tema, lo stabile orientamento nomofilattico (cfr., exceteris, Cass. n. 22803/2015, Cass. n. 381/2016, Cass. n. 6430/2019)che riconduce tutti i vizi in grado di inficiare la validità dell’atto tributario,indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno di loro, nellacategoria unitaria dell’invalidità-annullabilità.Logico corollario di tale impostazione è che i motivi di invalidità oinfondatezza dell’atto devono essere dedotti dal contribuente, a pena didecadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio.2. Con il secondo motivo è lamentato, a norma dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.2.1 Si rimprovera alla CTR di aver tralasciato di considerare che suiconti correnti bancari indagati nel corso della verifica fiscale erano confluitiNumero registro generale 2489/2018Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 11119/2026Data pubblicazione 25/04/2026importi di esclusiva pertinenza delle coniugi dei soci Angelo e Gino DiTullio, le quali risultavano del tutto estranee all’attività d’impresa svoltadalla [OSCURATO:SOCIETA]..2.2 Il motivo è inammissibile, in quanto precluso dal combinatodisposto dei commi quarto e quinto dell’art. 348-ter c.p.c., applicabileratione temporis, essendosi, nel caso di specie, al cospetto di una dupliceconforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“) e non avendo laricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello (cfr., ex multis, Cass. n. 24692/2024, Cass. n. 32519/2025,Cass. n. 6512/2026).3. Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. «2721» (recte: 2727 -n.d.r.) e seguenti c.c., dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51del d.P.R. n. 633 del 1972.3.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere riferibili all’anno d’imposta 2009, in assenza di idonei elementiindiziari, i presunti ricavi occultati dalla società attraverso l’escamotagedell’annotazione di fittizi finanziamenti ad essa accordati dai soci.3.2 Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.3.3 In dichiarata condivisione dell’apprezzamento compiuto dai giudicidi prime cure, la CTR ha ritenuto che, a fronte di pretesi finanziamenti deisoci iscritti in bilancio nel 2009 e in mancanza di documentazione atta acomprovare che i ricavi occultati dalla società con questo artificio contabilefossero stati conseguiti in epoca anteriore, correttamente l’Ufficio avesseimputato a quell’anno d’imposta il maggior reddito accertato.3.4 La decisione adottata dal collegio regionale si fonda su unragionamento presuntivo non irragionevole, nè in essa sono contenuteeventuali affermazioni in diritto che si pongano in contrasto con il dettatodelle norme asseritamente violate o con l’interpretazione che ne vieneNumero registro generale 2489/2018Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 11119/2026Data pubblicazione 25/04/2026offerta dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (sullemodalità di deduzione della censura ex art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c. cfr., ex multis, Cass. n. 16592/2024, Cass. n. 25713/2025, Cass. n.1908/2026).3.5 Va, inoltre, tenuto presente che per la configurabilità di unapresunzione giuridicamente valida non occorre che l’inferenza del fattoignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quanto accertato,secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente chedetta inferenza risponda al canone della ragionevole probabilità conriferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza ericorrenza può essere verificata secondo regole esperienziali basate sull’idquod plerumque accidit (cfr. Cass. n. 6387/2018, Cass. n. 21403/2021,Cass. n. 17390/2024).Non va poi dimenticato che il motivo di ricorso per cassazione con ilquale si contesta il ragionamento presuntivo seguìto dal giudice di meritodeve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà dello stesso, nonpotendo limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quelloespresso nel provvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 10970/2022, Cass.n. 33173/2023, Cass. n. 4113/2026).3.6 La doglianza in esame non risulta così strutturata, finendo perrisolversi, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, neltentativo di sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti di causa.4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.5. Non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio,stante la rilevata tardività del controricorso erariale e in assenza didiscussione della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 22269/2010,Cass. n. 26037/2024, Cass. n. 33781/2025).6. Considerato l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti dellaricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).Numero registro generale 2489/2018Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 11119/2026Data pubblicazione 25/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 8 aprile 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro