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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30158/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata EBOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza articolata — relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Salerno con sentenza del 12 novembre 2021 — è manifestamente infondata, atteso che il giudice dell'esecuzione ha espressamente dato atto, dopo avere appositamente acquisito il relativo fascicolo processuale, che quel giudice (al pari di quello di secondo grado), al momento della decisione, disponeva di un certificato del casellario giudiziale dell'imputato che, in quanto non aggiornato, non recava traccia della pregressa condanna, costituente causa ostativa alla ulteriore concessione del beneficio; che, al cospetto della descritta situazione, il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla revoca della sospensione condizionale in perfetto ossequio al principio di diritto, consacrato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez.

U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata EBOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza articolata — relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Salerno con sentenza del 12 novembre 2021 — è manifestamente infondata, atteso che il giudice dell'esecuzione ha espressamente dato atto, dopo avere appositamente acquisito il relativo fascicolo processuale, che quel giudice (al pari di quello di secondo grado), al momento della decisione, disponeva di un certificato del casellario giudiziale dell'imputato che, in quanto non aggiornato, non recava traccia della pregressa condanna, costituente causa ostativa alla ulteriore concessione del beneficio; che, al cospetto della descritta situazione, il giudice dell'esecuzione ha provveduto alla revoca della sospensione condizionale in perfetto ossequio al principio di diritto, consacrato dal massimo consesso nomofilattico, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio» (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 30158/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris