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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 38760/2021

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1223/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi

12. -[OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 270/02/13 depositata il 25/11/2013.

Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 11 maggio 2021 Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 270/02/2013 depositata il 25.11.2013.

La vicenda trae origine dalla notifica in data 18/11/2006 dell'avviso accertamento 88904CC00292/2006 alla Unione sportiva [OSCURATO:PERSONA] a motivo della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA per l'anno 2003.

L'atto impositivo non veniva opposto e, divenuto così definitivo, l'Ufficio iscrivetzit a ruolo il credito d'imposta ed emetteva la relativa cartella di pagamento a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore e legale rappresentante del sodalizio dal 1.07.2004 al 2.11.2004. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento sul presupposto che non gli fosse stato notificato l'avviso di accertamento propedeutico.

LA C.T.P. di Matera accoglieva per tale motivo il ricorso.

L'Ufficio tributario notificava, pertanto, al contribuente il suindicato avviso di accertamento, che veniva, anch'esso, opposto dal destinatario, con esito a lui favorevole in entrambi i gradi di merito.

L'agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione del giudice regionale con un unico motivo, in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 2260 c.c. e degli artt. 2 d.P.R. n.322/98 e 62 primo comma del D.Lgs n. 546 del 1992.

Non ha resistito [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.

Considerato che: Esaminati gli atti, la Corte ritiene fondato il ricorso dell'Ufficio, per le ragioni che seguono.

Con la sentenza impugnata il giudice regionale aveva ritenuto che il contribuente non rivestisse più la carica di amministratore della Unione sportiva in data 30.07.2004 e quindi non fosse più legittimato alla presentazione della dichiarazione 2003, alla data di scadenza del termine, essendogli subentrato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'unico titolato. [OSCURATO:PERSONA] andava perciò considerato estraneo alla obbligazione tributaria.

Per contro, l'Ufficio ha dedotto che la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi del d.P.R. n.322 del 1988, in via telematica, dal 1 luglio 2004 al 2 novembre 2004 e che nel suddetto periodo avrebbero avuto titolo per adempiere all'obbligo di presentazione, nel 2004 per il 2003, entrambi i legali rappresentanti succedutisi nella veste. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dal 1 al 30 luglio e il Petrocelli dal 1 luglio 2004 al 2 novembre 2004.

In altri termini, nell'arco di tempo in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, si erano succeduti due amministratori.

Ne deriva la sussistenza di un' obbligazione solidale.

Infatti, la circostanza che il termine fissato per la presentazione spirasse quando nell'incarico era subentrato il secondo non esclude che anche il primo avrebbe potuto adempiervi nel periodo in cui anche lui vi era già tenuto, essendo già sussistente l'obbligo della presentazione.

Per cui, risultando entrambi obbligati a tale incombenza, sia pure in momenti diversi, e non avendovi provveduto nessuno dei due, entrambi rispondono dell'omissione loro riconducibile, solidalmente.

L'inadempimento del secondo rende perseguibile anche il primo per aver anch'egli omesso di provvedervi e ciò alla stregua dell' art. 2260 c.c. laddove si legge: «gli amministratori sono solidalmente responsabili [..] per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale».

IL ricorso dell'Amministrazione va quindi accolto, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per riesame e per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per il riesame ed anche per la definizione sulle spese.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 1223/2015 proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -[OSCURATO:PERSONA] -intimato- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 270/02/13 depositata il 25/11/2013. Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 11 maggio 2021 Rilevato che: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 270/02/2013 depositata il 25.11.2013. La vicenda trae origine dalla notifica in data 18/11/2006 dell'avviso accertamento 88904CC00292/2006 alla Unione sportiva [OSCURATO:PERSONA] a motivo della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA per l'anno 2003. L'atto impositivo non veniva opposto e, divenuto così definitivo, l'Ufficio iscrivetzit a ruolo il credito d'imposta ed emetteva la relativa cartella di pagamento a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore e legale rappresentante del sodalizio dal 1.07.2004 al 2.11.2004. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento sul presupposto che non gli fosse stato notificato l'avviso di accertamento propedeutico. LA C.T.P. di Matera accoglieva per tale motivo il ricorso. L'Ufficio tributario notificava, pertanto, al contribuente il suindicato avviso di accertamento, che veniva, anch'esso, opposto dal destinatario, con esito a lui favorevole in entrambi i gradi di merito. L'agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione del giudice regionale con un unico motivo, in riferimento all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 2260 c.c. e degli artt. 2 d.P.R. n.322/98 e 62 primo comma del D.Lgs n. 546 del 1992. Non ha resistito [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. Considerato che: Esaminati gli atti, la Corte ritiene fondato il ricorso dell'Ufficio, per le ragioni che seguono. Con la sentenza impugnata il giudice regionale aveva ritenuto che il contribuente non rivestisse più la carica di amministratore della Unione sportiva in data 30.07.2004 e quindi non fosse più legittimato alla presentazione della dichiarazione 2003, alla data di scadenza del termine, essendogli subentrato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'unico titolato. [OSCURATO:PERSONA] andava perciò considerato estraneo alla obbligazione tributaria. Per contro, l'Ufficio ha dedotto che la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi del d.P.R. n.322 del 1988, in via telematica, dal 1 luglio 2004 al 2 novembre 2004 e che nel suddetto periodo avrebbero avuto titolo per adempiere all'obbligo di presentazione, nel 2004 per il 2003, entrambi i legali rappresentanti succedutisi nella veste. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo dal 1 al 30 luglio e il Petrocelli dal 1 luglio 2004 al 2 novembre 2004. In altri termini, nell'arco di tempo in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, si erano succeduti due amministratori. Ne deriva la sussistenza di un' obbligazione solidale. Infatti, la circostanza che il termine fissato per la presentazione spirasse quando nell'incarico era subentrato il secondo non esclude che anche il primo avrebbe potuto adempiervi nel periodo in cui anche lui vi era già tenuto, essendo già sussistente l'obbligo della presentazione. Per cui, risultando entrambi obbligati a tale incombenza, sia pure in momenti diversi, e non avendovi provveduto nessuno dei due, entrambi rispondono dell'omissione loro riconducibile, solidalmente. L'inadempimento del secondo rende perseguibile anche il primo per aver anch'egli omesso di provvedervi e ciò alla stregua dell' art. 2260 c.c. laddove si legge: «gli amministratori sono solidalmente responsabili [..] per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale». IL ricorso dell'Amministrazione va quindi accolto, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per riesame e per la definizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione per il riesame ed anche per la definizione sulle spese. Così decis
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