CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30733/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8592/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata dal Direttore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per atti [OSCURATO:PERSONA] de Luca in Roma - rep. 40.959, racc. 22.987 -, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: VCCGI046B64H501C) ed elettivamente domiciliala presso il suo studio, in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in virtù di procura redatta su atto separato ed autenticata con firma anche digitale; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatore p.t. Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso e previa autorizzazione del G.D. del 22.04.2016, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Vincenzo M. Cesàro (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] il. 56; - controricorrente — - avverso la sentenza n. 3925/21/2015 emessa dalla CTR Lazio in data 09/07/2015 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con ricorso del 13.1.2013 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l'iscrizione ipotecaria accesa su un proprio immobile, eccependo la nullità della stessa per non essere stata preceduta dalla notifica della cartella. L'Ufficio non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] di Roma - dopo aver osservato che era onere dell'Esattoria provare che le cartelle erano state regolarmente notificate - accoglieva il ricorso e dichiarava nulla l'iscrizione ipotecaria, compensando le spese. Avverso detta decisione proponeva appello la contribuente limitatamente alle spese di lite che erano state compensate. [OSCURATO:PERSONA] Lazio, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il gravame, ritenendo che l'impugnata sentenza avesse errato nel compensare le spese di lite senza alcuna specifica motivazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della notificazione dell'atto di appello e la conseguente inapplicabilità del termine di decadenza per la proposizione della impugnazione ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR dato atto in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non si era costituita in primo grado, nonostante la costituzione fosse avvenuta a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e per non aver rilevato che l'atto di appello della contribuente non era stato notificato presso il suo difensore domiciliatario costituitosi in primo grado, bensì presso un suo sportello. • 1.1. In tema processo tributario, ove il giudizio di appello sia proseguito nonostante l'invalidità della notifica dell'atto introduttivo, la Corte di cassazione, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità ed annullare con rinvio la sentenza, dal momento che detta nullità, la quale, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame (Sez. 5, Sentenza n. 2142 del 25/01/2019). Pertanto, tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Sez. 5, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 15630 del 11/06/2019). Nel caso di specie, l'atto di appello è stato notificato, a mezzo raccomandata, anziché al procuratore domiciliatario Avv. [OSCURATO:PERSONA] (presso il suo studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 18) costituitosi in primo grado, alla parte personalmente, e, precisamente, "allo sportello di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] 416 Roma" e, dunque, in un luogo che presentava - e, comunque, tale profilo non è contestato - un collegamento con il destinatario della notificazione. Nel senso che, nel caso di notifica dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente, anziché nel domicilio eletto in primo grado, si sia al cospetto di una nullità, cfr., tra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018 e Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3666 del 07/02/2019).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'"Errore nel procedimento sotto altro profilo in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", per non aver la CTR rilevato che la notifica dell'atto di appello, pur potendo avvenire personalmente, doveva essere eseguita al legale rappresentante presso la sede della società. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'"Errore nel procedimento in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.", per non aver la CTR dichiarato l'atto di appello inammissibile, nonostante l'appellante non avesse depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica. 3.1.. Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti nell'accoglimento del primo. 4. In definitiva, merita di essere accolto il primo motivo, laddove il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti. Va, pertanto, cassata sul punto la sentenza, con conseguente rinvio della causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; - cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, alla CTR Lazio in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 6.5.2021. Il Presidente t. Domenico demi [OSCURATO:PERSONA] -7i, -