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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025

Cassazione n. 25224/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 7521/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del matériale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; CL i ritenutd1herito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., la Co te di merito ha messo in luce la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, mentre il dedotto travisamento della prova si risolve in una rilettura alternativa di una testimonianza che non contraddice affatto quanto sostenuto nella sentenza; ritenuto che il motivo dedotto in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p. è ugualmente generico rispetto al motivato giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], reitera le stesse generiche censure con riguardo sia al diniego delle invocate pene sostitutive, e sia rispetto all'accertamento della responsabiltà, perché investono la valutazione delle prove senza la denuncia di effettivi travisamenti del loro contenuto e perché mirano a sollecitare un diverso apprezzamento sulla nneritevolezza delle pene sostitutive; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 7521/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del matériale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; CL i ritenutd1herito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., la Co te di merito ha messo in luce la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, mentre il dedotto travisamento della prova si risolve in una rilettura alternativa di una testimonianza che non contraddice affatto quanto sostenuto nella sentenza; ritenuto che il motivo dedotto in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p. è ugualmente generico rispetto al motivato giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], reitera le stesse generiche censure con riguardo sia al diniego delle invocate pene sostitutive, e sia rispetto all'accertamento della responsabiltà, perché investono la valutazione delle prove senza la denuncia di effettivi travisamenti del loro contenuto e perché mirano a sollecitare un diverso apprezzamento sulla nneritevolezza delle pene sostitutive; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estenso
Sentenza Cassazione n. 25224/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris