CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 18772/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31843/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la ra ppres. e di fende , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA] E GIOVO-BCC-soc. coop., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 98 / 2020 della Corte d ’appello di Trento, pubblicata in data 8.05.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.05.2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trento rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Mezzolombardo e [OSCURATO:PERSONA] all’Adige, coop., avente ad oggetto la condanna al pagamento delle somme illegittimamente acquisite dalla convenuta e al risarcimento dei danni quale conseguenza della nullità od illegittimità di clausole o atti inerenti a due rapporti di conto corrente, e ad uno di mutuo, per interessi usurari, spese illegittime e commissioni di massimo scoperto. Con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte territoriale rigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la suddetta sentenza di rigetto, osservando che: la banca convenuta non aveva mai applicato interessi usurari sul rapporto di conto corrente in quello di mutuo; era da confermare la statuizione di rigetto della domanda di nullità della pattuizione contrattuale per inesistenza di violazioni dell’art. 1341, c.2, c.c. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] e Giovo- BCC - soc. coop. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con atto datato 24.4.24, la [OSCURATO:PERSONA] di Non –Rotaliana e Giovo BBC, premesso che le parti avevano sottoscritto, il 9.4.24, una transazione con la quale avevano definito la vertenza con reciproche concessioni, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 306 c.p.c., a spese compensate.Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando le spese del giudizio tra le parti. Così deci