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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13126/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'incidente d'esecuzione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze emesse:1) dal Tribunale di Venezia, in data 4 luglio 2008, divenuta irrevocabile in data 9 aprile 2010, dal Tribunale di Cremona del 8 ottobre 2009 irrevocabile il 3 marzo 2011, dal Tribunale di Cremona del 6 luglio 2011, divenuta irrevocabile in data 2 luglio 2013, tra le quali è stata già riconosciuta la continuazione con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 28 maggio 2015; 2) dalla Corte di appello di Bari, del 16 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2009; 3) dalla Corte di appello di Torino del 20 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2021; 4) dalla Corte di appello di Bari del 7 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2018; 5) dalla Corte di appello di Firenze, in data 30 novembre 2015, divenuta irrevocabile il 14 luglio 2016; 6) dal Tribunale di Lanciano il 17 ottobre 2006, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2007.

L'ordinanza censurata ha rigettato l'istanza rilevando che: -i reati per i quali è stata già riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, sono tutti delitti di furto e tentato furto commessi in provincia di Cremona tra il mese di maggio e il mese di luglio 2008; -il delitto associativo di cui alla sentenza sub 2) è stato commesso tra il gennaio 2008 e il mese di febbraio 2009; -il reato di furto in concorso, giudicato con la sentenza sub 3) è stato commesso in Asti nel mese di aprile del 2008; -il delitto associativo e i reati di furto, giudicati con la sentenza sub 4) sono stati commessi in Puglia nell'anno 2013; -i delitti di furto e tentato furto di cui alle sentenze sub 5) e 6) sono stati commessi in Toscana nel 2002 e in Abruzzo nel 2006.

Si sottolinea che si tratta, in definitiva, di delitti commessi in un amplissimo contesto temporale (pari a undici anni) per i quali, quindi, non è possibile ravvisare un minimo comune denominatore, nemmeno se si tiene conto dei luoghi di commissione dei fatti.

Sicché non sussiste la contiguità spazio-temporale indicata dalla difesa, non ravvisata nemmeno in relazione soltanto ad alcuni dei reati indicati, per la riscontrata discontinuità temporale e geografica tra i fatti ed in assenza di allegazioni in senso contrario. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv.

M. P. Pierno, che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.Si assume che l'istanza aveva suddiviso le sentenze in esame in due gruppi, le tre sentenze irrevocabili che sono indicate sub 1), quella che riguarda il furto commesso in Asti in data 10/11 aprile 2008 di cui al n. 3, nonché quelle sub 2), 4) da un lato, nonché le sentenze sub 5) e 6) dall'altro.

Si tratta di reati omogenei, da valutare considerando i singoli gruppi, risultando tutti reati di furto tentato o consumato attuati nell'ambito dell'unico programma compreso nell'associazione a delinquere da gennaio 2008 a febbraio 2009.

Si tratta di fatti commessi in un breve ambito temporale, nello stesso contesto e con identici motivi a delinquere.

Si contesta che la Corte territoriale ha fondato il diniego soltanto sul contesto temporale ampio, mentre la richiesta era stata formulata dividendo i reati in due gruppi, isolando da un lato quelli commessi in un margine temporale meno ampio di quello preso in considerazione, complessivamente dal giudice dell'esecuzione che, quindi, ben avrebbe potuto accogliere solo parzialmente la richiesta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Romano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.0sserva il Collegio che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2.11 Collegio, poi, deve sottolineare che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).2.

Ciò posto, si rileva che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante, l'omogeneità dei titoli di reato, ma anzi, valorizzando nel complesso, l'ampio contesto temporale entro il quale tutti i fatti, di cui ai provvedimenti irrevocabili, erano stati commessi nonché le diverse zone geografiche in cui le condotte si collocano.

Inoltre, il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma anzi ha considerato questa serie espressione di tendenza a delinquere.

Tanto, in conformità all'indirizzo costante espresso da questa Corte mercè il quale, la pluralità di episodi criminosi, quando non vi sia prova dell'identità del disegno criminoso, appare anzi indice sintomatico di unlabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.Generico, infine, appare il motivo di ricorso quanto alla richiesta, avanzata in via subordinata, di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati, fondando ancora la critica al provvedimento censurato sulla mera indicazione della contiguità temporale tra gli episodi, nonché sul collegamento in fatto di questi con l'attività svolta da Carlucci in forma associata.

Non ignora, infatti il Collegio l'indirizzo di questa Corte cui si riferisce il Procuratore generale nella requisitoria scritta (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387) secondo il quale "l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale», sicché il giudice dell'esecuzione doveva verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, sulla base degli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale indicati dal condannato." Tuttavia non sono rappresentate, puntualmente, dal ricorrente le ragioni della ricorrenza di ulteriori indici, quali la contiguità spaziale, nonché le singole modalità operative dei reati appartenenti al primo gruppo individuato nel ricorso, tenuto conto anche della diversità spaziale in cui si collocano le condotte, se non attraverso l'allegazione che il reato associativo risulta radicato in Foggia, mentre i singoli reati fine erano stati accertati come commessi in diverse parti del territorio nazionale.

Si tratta, peraltro, di circostanze di fatto che non possono essere verificate dal giudice di legittimità, in quanto attività che implica l'approfondito esame degli atti, invero allegati al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ma in ogni caso non (ri) valutabili attraverso un esame di merito, da questa Corte in sede di legittimità.

4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'incidente d'esecuzione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze emesse:1) dal Tribunale di Venezia, in data 4 luglio 2008, divenuta irrevocabile in data 9 aprile 2010, dal Tribunale di Cremona del 8 ottobre 2009 irrevocabile il 3 marzo 2011, dal Tribunale di Cremona del 6 luglio 2011, divenuta irrevocabile in data 2 luglio 2013, tra le quali è stata già riconosciuta la continuazione con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 28 maggio 2015; 2) dalla Corte di appello di Bari, del 16 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 30 gennaio 2009; 3) dalla Corte di appello di Torino del 20 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2021; 4) dalla Corte di appello di Bari del 7 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2018; 5) dalla Corte di appello di Firenze, in data 30 novembre 2015, divenuta irrevocabile il 14 luglio 2016; 6) dal Tribunale di Lanciano il 17 ottobre 2006, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2007. L'ordinanza censurata ha rigettato l'istanza rilevando che: -i reati per i quali è stata già riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, sono tutti delitti di furto e tentato furto commessi in provincia di Cremona tra il mese di maggio e il mese di luglio 2008; -il delitto associativo di cui alla sentenza sub 2) è stato commesso tra il gennaio 2008 e il mese di febbraio 2009; -il reato di furto in concorso, giudicato con la sentenza sub 3) è stato commesso in Asti nel mese di aprile del 2008; -il delitto associativo e i reati di furto, giudicati con la sentenza sub 4) sono stati commessi in Puglia nell'anno 2013; -i delitti di furto e tentato furto di cui alle sentenze sub 5) e 6) sono stati commessi in Toscana nel 2002 e in Abruzzo nel 2006. Si sottolinea che si tratta, in definitiva, di delitti commessi in un amplissimo contesto temporale (pari a undici anni) per i quali, quindi, non è possibile ravvisare un minimo comune denominatore, nemmeno se si tiene conto dei luoghi di commissione dei fatti. Sicché non sussiste la contiguità spazio-temporale indicata dalla difesa, non ravvisata nemmeno in relazione soltanto ad alcuni dei reati indicati, per la riscontrata discontinuità temporale e geografica tra i fatti ed in assenza di allegazioni in senso contrario. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. M. P. Pierno, che deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.Si assume che l'istanza aveva suddiviso le sentenze in esame in due gruppi, le tre sentenze irrevocabili che sono indicate sub 1), quella che riguarda il furto commesso in Asti in data 10/11 aprile 2008 di cui al n. 3, nonché quelle sub 2), 4) da un lato, nonché le sentenze sub 5) e 6) dall'altro. Si tratta di reati omogenei, da valutare considerando i singoli gruppi, risultando tutti reati di furto tentato o consumato attuati nell'ambito dell'unico programma compreso nell'associazione a delinquere da gennaio 2008 a febbraio 2009. Si tratta di fatti commessi in un breve ambito temporale, nello stesso contesto e con identici motivi a delinquere. Si contesta che la Corte territoriale ha fondato il diniego soltanto sul contesto temporale ampio, mentre la richiesta era stata formulata dividendo i reati in due gruppi, isolando da un lato quelli commessi in un margine temporale meno ampio di quello preso in considerazione, complessivamente dal giudice dell'esecuzione che, quindi, ben avrebbe potuto accogliere solo parzialmente la richiesta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Romano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.0sserva il Collegio che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2.11 Collegio, poi, deve sottolineare che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).2. Ciò posto, si rileva che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante, l'omogeneità dei titoli di reato, ma anzi, valorizzando nel complesso, l'ampio contesto temporale entro il quale tutti i fatti, di cui ai provvedimenti irrevocabili, erano stati commessi nonché le diverse zone geografiche in cui le condotte si collocano. Inoltre, il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma anzi ha considerato questa serie espressione di tendenza a delinquere. Tanto, in conformità all'indirizzo costante espresso da questa Corte mercè il quale, la pluralità di episodi criminosi, quando non vi sia prova dell'identità del disegno criminoso, appare anzi indice sintomatico di unlabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.Generico, infine, appare il motivo di ricorso quanto alla richiesta, avanzata in via subordinata, di riconoscimento della continuazione per gruppi di reati, fondando ancora la critica al provvedimento censurato sulla mera indicazione della contiguità temporale tra gli episodi, nonché sul collegamento in fatto di questi con l'attività svolta da Carlucci in forma associata. Non ignora, infatti il Collegio l'indirizzo di questa Corte cui si riferisce il Procuratore generale nella requisitoria scritta (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387) secondo il quale "l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale», sicché il giudice dell'esecuzione doveva verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, sulla base degli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale indicati dal condannato." Tuttavia non sono rappresentate, puntualmente, dal ricorrente le ragioni della ricorrenza di ulteriori indici, quali la contiguità spaziale, nonché le singole modalità operative dei reati appartenenti al primo gruppo individuato nel ricorso, tenuto conto anche della diversità spaziale in cui si collocano le condotte, se non attraverso l'allegazione che il reato associativo risulta radicato in Foggia, mentre i singoli reati fine erano stati accertati come commessi in diverse parti del territorio nazionale. Si tratta, peraltro, di circostanze di fatto che non possono essere verificate dal giudice di legittimità, in quanto attività che implica l'approfondito esame degli atti, invero allegati al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ma in ogni caso non (ri) valutabili attraverso un esame di merito, da questa Corte in sede di legittimità. 4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. pr
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