CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 11896/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, seconda sezione penale, ha confermato la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Genova in data 01.10.2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2-bis D. Lvo n. 285 del 30 aprile 1992. 2. L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando, con un primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'avviso inerente la facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia all'atto dell'accertamento; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione alla nullità dell'accertamento sul tasso alcolemico e la conseguente inutilizzabilità dei risultati ottenuti stante l'omissione dell'avviso di cui sopra.L'imputato ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 cod. proc. pen. in relazione all'art. 438, co. 6-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. E' pacifico che nel caso in esame l'imputato ha richiesto procedersi con il rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. La giurisprudenza di legittimità si è definitivamente consolidata nel senso che la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. peri., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4 - , n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 01; Sez. 4 - , n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01). Come rilevato in dette pronunce, la presenza di differenti indirizzi nella giurisprudenza di legittimità, alla quale fa riferimento il ricorrente, é sicuramente superata in base al combinato disposto dell'art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 (giusta I. 103/2017), ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal ricorrente. L'art. 438, comma 6 bis, prevede infatti che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto nrnhatnrinl. I 'art 44 rnmma o rnn nmr non romp a stia voirA nrorrnatO Galla citata legge n. 103/2017, fa espresso richiamo al predetto art. 438, comma 6-bis anche nel caso di richiesta di giudizio abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna. Pertanto la nullità dedotta dal ricorrente, che é pacificamente a regime intermedio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), é stata nella specie sanata fin dalla richiesta di procedere nelle torme del giudizio aborevtai.u, nulla rilevando la successiva eccezione 5. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 cod. proc. pen. m relazione al richiamato art. 438, comma 6 bis, è manifestamente infondata. Non è invero ravvisabile una lesione del diritto di difesa, né tantomeno, del principio di uguaglianza, posto che gli effetti deita sceìta processuaie al ricnieaere ìa definizione del processo con U rito abbreviato ( precisamente, la sanatoria delle nullità a regime intermedio) sono medesimi sia che la scelta del rito sia manifestata in udienza preliminare, sia che venga manifestata in un rito che detta udienza non preveda ( nella specie, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna). Non vi è dunque alcuna disparità di trattamento né, tantomeno, alcuna lesione del diritto di difesa. Il difensore, invero, è posto nelle condizioni di prendere visione degli atti del fascicolo del PM e quindi perfettamente in grado di rilevare eccezioni di nullità o inutilizzabilità ovvero scegliere di optare per il rito abbreviato, così determinando la sanatoria. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso