CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09958/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore della parte civile ASSOCIAZIONE "LIBERA, ASS.NI, NOMI E [OSCURATO:PERSONA]" si riporta alle conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1947) ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino in data 22/11/2019 che ha confermato la condanna al medesimo inflitta alla pena di giustizia dal Tribunale di Torino (25/10/2017) in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1 e 4, cod. pen. (cd. locale di Natile di Careri), così riqualificata l'imputazione ed esclusa la contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante. Al riguardo, deduce: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La censura attiene alla sussistenza nei confronti del ricorrente di validi indici dimostrativi della condotta di partecipazione al sodalizio criminale, essendosi ricavata l'intraneità sulla scorta della presunta e marginale partecipazione ad alcuni riti di affiliazione, senza paventare a carico del ricorrente alcun reato fine ovvero condotte idonee a costituire indice di un'effettiva esteriorizzazione della partecipazione mafiosa. Né decisive in tal senso risultavano le condotte, peraltro avvenute a notevole distanza di tempo, indicate dai giudici di merito e consistite nell'incontro tenutosi in data 17/12/1997 in Noie; la riunione del 9/12/2007 presso il ristorante [OSCURATO:PERSONA]; il funerale di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Contraddittoria ed incoerente era la motivazione resa dalla sentenza impugnata a giustificazione del periodo temporale trascorso tra i fatti sopra enunciati, laddove dapprima si attribuisce al ricorrente, anche sulla scorta del propalato del [OSCURATO:PERSONA], un ruolo di livello superiore, privo di autonomo potere decisorio ma con diritto di interloquire in merito alle decisioni significative per la funzionalità della locale; poi si reputa la presenza dell'imputato presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" quale riconoscimento della sua "reintroduzione" all'interno del clan a seguito degli atti incendiari perpetrati nei suoi confronti; infine si adduce l'assenza dell'imputato alle riunioni di cosca sul rilievo che, benché partecipe, non ricopriva alcun incarico che giustificasse il suo intervento a tali momenti deliberativi. Parimenti, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenute convergenti in punto di prova dell'affiliazione del ricorrente, nonostante si riferissero a due periodi temporali differenti (rispettivamente fino al 2001 e in un periodo successivo) e non attribuissero all'imputato alcuna condotta che fosse confluita in un reato fine ovvero assumesse rilievo quale partecipazione dinamica ai piani criminosi.Non solo difettava, dunque, la prova della dimensione dinamica della condotta di partecipazione, ma anche quella dimostrativa della messa a disposizione, non essendo sufficiente ad integrare il precetto penale la presunta affiliazione del ricorrente al sodalizio priva di manifestazioni esteriori. A fronte di una contestazione che annovera una partecipazione trentennale, infatti, la Corte d'appello si era limitata a richiamare le considerazioni del primo giudice, ritenendo sufficiente a confermare l'impianto accusatorio la presenza del ricorrente a soli due episodi (risalenti al 1997 e 2007), con ciò palesando le sentenze di merito l'adesione ad un approccio di mera deduzione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto ed in violazione dei principi di materialità ed offensività della condotta, nonché di proporzionalità della pena (art. 49.3 della Carta di Nizza). 2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizio della motivazione. Si era affermata la consapevolezza da parte del ricorrente di essere l'associazione armata sulla scorta del fatto che: il fratello fosse stato condannato in via definitiva per possesso di un'arma a disposizione dell'associazione; il Gioffré fosse stato ucciso in un contesto in cui erano state utilizzate armi; il [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto in capo a ciascun affiliato la disponibilità di armi. Tutto ciò a fronte dell'esclusione, da parte del primo giudice, di condotte di violazione della legge armi in capo al ricorrente. Si era quindi utilizzato, per porre a carico del ricorrente l'aggravante in discorso, episodi riferibili solo ad alcuni coimputati, con ciò introducendosi una sorta di presunzione assoluta di conoscenza della disponibilità di armi da parte di tutti gli affiliati, stigmatizzata anche dagli orientamenti di questa Corte. A sostegno della censura, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al comma 4, esclude sia sufficiente la disponibilità di un'arma in capo ad uno degli associati, essendo invece necessario provare che le armi siano a disposizione dei compartecipi del gruppo (Sez. VI, n. 10800 del 21/09/2000), precisando che detta disponibilità deve essere costante e non dimostrata per un singolo episodio e che i precedenti penali per reati concernenti le armi a carico di singoli partecipi sono in tal senso inconferenti (Sez. 2, n. 5386 del 15/04/1994, Rv. 198650). 3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, comma 4, cod. pen. e 25 Cost. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione. A fronte di una contestazione in forma "aperta" (posto che gli ultimi fatti di cui all'imputazione risalivano all'anno 2004, ma la condotta era contestata come "tuttora permanente"), e della erronea estensione della condotta di partecipazione oltre l'epoca di una effettiva presenza dell'imputato all'interno della locale ("quantomeno sino al 3/1/2009"), i giudici di merito avevano determinato il quantum della pena sulla base della cornice edittale introdotta dal legislatore con la L. 125/2008, e non invece in forza di quella meno grave in vigore all'epoca dell'ultimo accertamento (2004, come da imputazione) o della cessazione del vincolo associativo (che si assume essere avvenuta nel 2001). Invero, nulla nel materiale probatorio era riferibile a fatti successivi al dicembre 2005, non risultando idonee a spostare in avanti la condotta di partecipazione al sodalizio criminale le generiche, se non contraddittorie, propalazioni dei collaboratori. Del resto, il ricorrente nell'anno 2000 era stato emarginato dal gruppo poiché ritenuto inaffidabile, tanto da subire anche attentati incendiari nel 2001, con conseguente rescissione del vincolo associativo, per come comprovato dal contenuto di un'intercettazione del 2008 tra Tetto e Cufari, ove il ricorrente veniva ancora additato quale "disonorato" ed "infame", con ciò escludendosi qualunque ipotesi di successiva riabilitazione. Né decisivi a tale fine erano i soli tre episodi citati in sentenza e costituiti dalla partecipazione del ricorrente all'incontro presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" nel 2007 e ai funerali del Leuzzi e del Gioffré nel 2009, in quanto eventi dal significato neutro, stante l'assenza del ricorrente a ben 73 riunioni monitorate nel periodo contemporaneo e successivo. In conclusione, nonostante la presunta partecipazione del ricorrente fosse comunque cessata nel 2001, ed il compendio probatorio fosse privo di oggettivo valore dimostrativo di una riattivata partecipazione del ricorrente successiva al 2001, i giudici di merito avevano apoditticamente esteso la continuazione dell'illecito ben oltre il tempus commissi delicti, così applicando un trattamento sanzionatorio deteriore, quale quello risultante dalla riforma intervenuta nel 2008, con conseguente violazione dell'art. 2 cod. pen., art. 25 Cost. e art.7 CEDU. La parte motiva della sentenza sul punto, dunque, risultava affetta da un errore giuridico di fondo, consistente nella affermazione della continuazione della condotta di partecipazione del ricorrente in via presuntiva, in forza della natura permanente del reato e dalla contestazione in forma "aperta", seppure in assenza di elementi probatori idonei a sostenere la perdurante intraneità del ricorrente al sodalizio "quantomeno sino al 3/1/2009". Ciò posto, la sentenza impugnata palesava anche un contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che nel suo ultimo arresto sul punto ha precisato come la pretesa di dedurre dalla natura permanente una presunzione relativa di protrazione con onere a carico dell'imputato di fornire la prova contraria della sua cessazione in un momento anticipato a quello indicato nell'accusa, quando da tale accertamento dipenda la sottoposizione ad una disciplina della pena più severa, è sconfessata dall'orientamento più recente emerso nella giurisprudenza di legittimità, tanto in sede esecutiva, quanto in sede di cognizione (Sez. 1, n. 51160 del 9/05/2018). Si fa riferimento alle numerose pronunce di questa Corte, citate nel corpo del motivo di ricorso, secondo cui con riguardo ad un reato permanente contestato in forma "aperta" o a consumazione in atto, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, potendo il giudice addivenire a tale conclusione solo se la condotta successiva sia stata provata dalla pubblica accusa, non spettando all'imputato fornire la prova della propria desistenza. Da ciò consegue che, in mancanza di prove della permanenza della condotta, la condanna deve intendersi limitata alla data di accertamento del reato. (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080; Sez. 1, n. 6905 del 08/01/2015, Rv. 262319; Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, Rv. 261792; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Rv. 260511; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Rv. 237707; Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005, Rv. 232966; Sez. 1, n. 774 del 14/12/2004, Rv. 230727; Sez. 3, n. 10640 del 03/09/1999, Rv. 214039). Stante quanto appena affermato, ed alla luce della considerazione per cui la cessazione della permanenza della condotta di presunta partecipazione doveva farsi risalire all'anno 2000, mancando elementi dimostrativi della perdurante intraneità del ricorrente successivamente a detta data, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il regime sanzionatorio previsto ancor prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005, con la conseguenza che il reato ascritto al ricorrente sarebbe prescritto, applicandosi la disposizione dell'art. 157 cod. pen. nel testo anteriore alla riforma Cirielli, in quanto maggiormente favorevole. 4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 69 in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, a fronte della persistente "inattività" del ricorrente rispetto al sodalizio e all'età avanzata, circostanze favorevoli disattese dalla Corte di merito richiamando le argomentazioni spese dal Tribunale che invece avevano fatto riferimento alla personalità del ricorrente (necessitando il giudizio di prevalenza di una più costruttiva e reale manifestazione di collaborazione o quantomeno resipiscenza").[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato. 1. Con riferimento alla condotta di partecipazione, si deduce che l'affiliazione del ricorrente sia stata ipotizzata solo in ossequio alle propalazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza valutare che l'imputato non era stato accusato di alcun reato fine, non aveva portato alcun contributo al consesso mafioso, senza considerare che mai il prevenuto era stato coinvolto in processi e operazioni degli anni passati quale soggetto ritenuto partecipe alla locale "Natile di Careri". In sostanza, le sentenze di merito palesavano un approccio di mera deduzione, senza aver individuato nel compendio probatorio un necessario quid pluris che potesse dimostrare l'intraneità del Napoli, sotto i profili oggettivo e soggettivo, nella consorteria di tipo mafioso, a nulla valendo in senso dimostrativo gli incontri e le partecipazioni di carattere neutro, sporadico ed avvenute a distanza di tempo, citate in sentenza. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata risultano indicati pertinenti indici dimostrativi di come il ricorrente fosse stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell'associazione, mediante una fattiva messa a disposizione, tanto per il ruolo che allo stesso è stato illo tempore riconosciuto, quanto per le condotte successivamente poste in essere, quali univoche manifestazioni esteriori del vincolo solidale. Al riguardo, si è infatti precisato come al ricorrente fosse stato attribuito all'interno del gruppo un grado qualificato, essendogli stata conferita la dote della santa. Si tratta di una qualità personale che costituisce notoriamente espressione di meriti già acquisiti sul campo e concretati da pregresse condotte positivamente realizzate nell'interesse della compagine associativa (vedi motivazione Sez. 6, n. 39112 del 20/05/2015; Sez. 5, n. 50839 del 30/11/2016; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Rv. 269040). In questa ottica, il giudizio sulla intraneità ad un'organizzazione di tipo mafioso può ben valersi dell'apprezzamento della carica formale - di rilievo nella scala dei valori interni all'associazione - rivestita dall'imputato. L'attribuzione di un grado qualificato - quale la dote all'interno del gruppo sulla base di una scala di progressione consolidata - può assurgere a significativo elemento dimostrativo della partecipazione associativa, ove si colleghi a ruoli e funzioni riconosciute all'interno di un territorio, ed integri una figura di riferimento indefettibile, che dimostra la sua valenza e stabilità all'interno della compagine, per come anche avvalorato dagli indici fattuali declinati nelle sentenze di merito, con particolare riguardo al contenuto delle intercettazioni. In tale contesto, quindi, l'incarico ulteriore nell'ambito della scala gerarchica della 'ndrangheta qualifica la condotta di partecipazione e la stessa permanente messa a disposizione, non risultando, peraltro, che tale conferimento sia stato la mera conseguenza di un "tramandato" di carattere familiare. Avvalora tale positiva qualificazione il contenuto dell'intercettazione ambientale in data 17/12/1997, alla quale prende parte lo stesso imputato, citato dalla sentenza impugnata alle pagine 19-21. Viene, infatti, evidenziato come lo stesso sia in grado di influenzare le decisioni significative che in occasione delle riunioni di cosca dovevano essere assunte, come il conferimento delle doti, in relazione al quale interloquiva in modo critico e confacente alla sua posizione; accedesse a consessi di livello superiore preclusi a semplici associati, riportasse le determinazioni assunte dai vertici, assumendo anche un peso specifico in ordine a future investiture. Insomma, per come dallo stesso ricorrente ammesso nel corso della conversazione, egli deteneva "un frammento di potere", per come altresì avvalorato dalla terminologia utilizzata nei dialoghi ("noi" anziché "loro"). Un'affiliazione, dunque, ben lontana da una mera investitura formale, ma espressiva di un ruolo attivo assunto consapevolmente all'interno della cosca; del resto, questa Corte, in aderenza con il dettato normativo, ha affermato che ai fini della condotta di partecipazione non è necessaria la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza del reato (Sez. 3, n. 9459 del 8/03/2016, Rv. 266710). Nessuna contraddittorietà sussiste nella motivazione della sentenza impugnata in ordine al rilievo partecipativo assegnato al periodo successivo. Invero, si è precisato come il ricorrente, benché fosse stato destinatario di una punizione dovuta al mancato rispetto di accordi mafiosi intrapresi con altro sodale nell'ambito dell'assegnazione di lavori da svolgere in un cantiere che la ditta dell'imputato aveva preso, avesse continuato a rispettare il codice d'onore imposto dall'organizzazione, negando di essere a conoscenza di elementi significativi del fatto criminale. Che l'imputato, pur relegato ad un ruolo inferiore, non avesse rescisso i legami con la cosca, si ricava dall'ulteriore passaggio della sentenza impugnata in cui, valorizzandosi il contenuto di altra intercettazione intervenuta tra sodali, si precisa come alla "riabilitazione" del ricorrente fosse stata dedicata un'apposita riunione (quella del 9/12/2007), alla quale anche questi prese parte, unitamente ai maggiorenti del gruppo, e come tale "riconciliazione" fosse stata sollecitata anche "da coloro che stanno giù", tanto da richiedere che un esponente di rilievo si muovesse dalla Calabria per giungere a Torino, convocando all'uopo l'imputato. La circostanza che il reintegro dell'imputato costituisse un serio argomento di discussione e di necessaria decisione all'interno della cosca, e che fosse stato affrontato nel corso di una riunione in cui il giudice del merito precisa che si discussero anche molte altre rilevantissime questioni afferenti alle cariche societarie attribuite, dà ragionevolmente conto di come la locale ritenesse il ricorrente perfettamente intraneo alla compagine. E tale persistente intraneità rinviene precisi indici dimostrativi nella condotta successivamente realizzata dall'imputato, essendosi evidenziato come lo stesso partecipi ripetutamente a cerimonie pubbliche (vengono citati i funerali di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nelle quali la condizione di associato doveva essere spesa e dimostrata ed il vincolo associativo doveva essere manifestato, in adempimento a precise regole significative della vitalità dell'associazione criminale. Lettura coerente con le circostanze di fatto asseverate in sentenza, essendosi per un verso sottolineato come a tali eventi presero parte i maggiorenti della 'ndrangheta e, per altro, come l'imputato non fosse presente a titolo personale. Un contributo, dunque, sostanziatosi con una fattiva presenza in un momento del rafforzamento del vincolo, in quanto dimostrativa alla comunità civile ed agli stessi associati dell'esistenza del gruppo criminale. Ma, a dimostrazione della rinnovata persistenza della partecipazione, la sentenza impugnata cita anche un ulteriore ed assai significativo episodio, allorché nel corso della perquisizione dell'abitazione dell'imputato (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) furono rinvenute fotocopie dei verbali dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto che l'ordinanza di custodia cautelare è intervenuta a distanza notevole di tempo e che nessuna spiegazione l'imputato ha reso in ordine al possesso di quegli atti, logico è averne tratto che a quella data l'imputato fosse ancora affiliato, avendo appreso, necessariamente attraverso altri sociali, della collaborazione intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] ritenendo perciò necessario, per approntare una convincente linea difensiva, conoscere il contenuto delle accuse; parimenti logico è avere affermato che, se egli non avesse mai fatto parte della locale, non avrebbe avuto motivo di temere alcunché delle accuse del [OSCURATO:PERSONA], il quale, stante l'assenza di ragioni di inimicizia con l'imputato (anzi, si evidenzia l'esistenza di un sereno rapporto tra i due), non avrebbe avuto cagione di accusarlo falsamente. In conclusione, le sentenze di merito, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, hanno declinato idonei indici dimostrativi della condotta di partecipazione del tutto coerenti con riguardo alle varie forme di manifestazione che la stessa ha assunto negli anni, in ragione del diverso ruolo che l'imputato ha ricoperto all'interno del sodalizio. In tale contesto, quindi, non assume alcun rilievo decisivo che il ricorrente non sia stato poi monitorato in molteplici altri incontri (cui, peraltro, partecipavano spesso i soli rappresentanti delle locali), tenuto conto proprio delle alterne vicende all'interno della cosca e del ridimensionamento del suo ruolo e della sua autorevolezza in seno alla locale di cui si è dato conto. 2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il rilievo attinente all'assenza di consapevolezza di essere l'associazione armata è stato correttamente disatteso dalla Corte di merito: per un verso si è precisato come dagli atti (vengono citate due intercettazioni telefoniche) risulti che la locale avesse la disponibilità di armi; per altro sono stati declinati pertinenti indici dimostrativi della ragionevole consapevolezza in capo al ricorrente che il sodalizio di appartenenza fosse armato. Al riguardo, si è fatto riferimento al fatto che il fratello — condannato in via definitiva anche per l'appartenenza alla locale di Natile di Careri e per il possesso di arma a disposizione del sodalizio; che il Gioffrè, al cui funerale il ricorrente ha partecipato, sia stato ucciso in un contesto in cui erano state utilizzate armi; che altri appartenenti alla locale, che l'imputato ha frequentato, siano stati condannati con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., e infine che [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue propalazioni abbia chiarito che ogni singolo affiliato avesse la disponibilità di armi (intesa come possibilità di farne ricorso). Si precisa, altresì, che il ricorrente fu trovato ancora in possesso di articoli di stampa attinenti all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto ben venti anni prima, ucciso con l'uso di armi. Nel caso di specie, pertanto, al notorio di essere la 'ndrangheta un'associazione armata, il giudice del merito ha aggiunto precisi elementi dimostrativi di conoscenza aventi carattere individualizzante che vanno ben oltre l'ignoranza inevitabile, condizione peraltro di per sé sufficiente a fondare l'attribuzione della circostanza aggravante. 3. Infondato è il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea protrazione della condotta di partecipazione oltre il tempus commissi delicti e la conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio deteriore, quale quello introdotto dal legislatore nel 2008, in violazione dell'art. 2, comma 4, cod. pen. e dell'art. 25 Cost. Invero, la lettura della sentenza impugnata dimostra come i giudici merito abbiano determinato il quantum della pena avendo riguardo alla data di cessazione della permanenza della condotta contestata al ricorrente, ritenuta protratta quantomeno sino al 3/01/2009 in forza delle risultanze probatorie emerse nel corso del processo e valorizzate nella parte motiva del provvedimento impugnato (incontro presso il ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; partecipazione ai funerali di Gioffrè il 20/10/2008 e del Leuzzi il 3/1/2009; ed a prescindere dall'ulteriore significativo episodio, comunque citato dai giudici di merito, del rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato delle fotocopie dei verbali dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che si colloca il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). L'applicazione della cornice edittale introdotta nel 2008, dunque, non sottende l'apodittica estensione della condotta partecipativa in considerazione della ontologica natura permanente del reato e della contestazione in forma "aperta" pur in presenza di un vuoto probatorio, come prospettato dalla difesa, bensì risulta fondata sulla precisa delimitazione temporale della condotta ascritta al ricorrente. Stante l'accertamento dell'intraneità al sodalizio criminale quantomeno sino al 2009, data che, nella ricostruzione dei giudici di merito, integra il momento di cessazione della permanenza della condotta di partecipazione contestata (e che trattandosi di quaestio facti non è soggetta a riesame in questa sede), il trattamento sanzionatorio è stato correttamente determinato avendo riguardo alla disciplina vigente in tale data, cioè quella introdotta con la riforma del 2008. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità citata nel motivo di ricorso in esame finisce per risultare inconferente, in quanto avente riguardo ad un presupposto fattuale, quello della mancata definizione del momento finale della condotta a fronte di una contestazione "aperta", che non sussiste nel caso di specie, posto che i giudici di merito hanno individuato con precisione la data di cessazione della condotta illecita. Pertanto, la decisione di merito sul punto risulta pienamente conforme al dettato costituzionale ed alla disciplina codicistica, che fa riferimento, ai fini della individuazione della legge applicabile al caso concreto, al "tempo in cui fu commesso il fatto", ivi dovendosi intendere, nel caso di specie, il momento di cessazione della permanenza della condotta per come temporalmente accertata dal giudice del merito. . Infatti, in materia di reati permanenti (quale quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.), e più in generale in materia di reati a consumazione prolungata, il tempus commissi delicti coincide con la data in cui è cessata la permanenza della condotta, con la conseguenza che a tale momento deve farsi riferimento ai fini della individuazione della disciplina applicabile in caso di successione di leggi penali nel tempo in forza dell'art. 2 cod. pen., ed anche ai fini della determinazione del dies a quo della prescrizione. Stante quanto appena affermato, la censura finisce per ridondare in profili di merito attinenti alla persistenza della condotta di partecipazione di cui si è detto al paragrafo sub 1 e che la Corte territoriale ha collocato "quantomeno sino al 3/1/2009", applicando il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge del tempo in vigore (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125), in quanto più favorevole (pena edittale da 7 a 12 anni di reclusione) di quello successivamente introdotto dalla legge n. 69 del 2015 (pena edittale da 10 a 15 anni di reclusione), con conseguente esclusione dell'eccepita prescrizione anche applicandosi il regime più favorevole antecedente alla legge cd. Cirielli (termine massimo di anni quindici, decorrente dalla cessazione della permanenza, stante l'equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante di essere l'associazione armata). 4. Manifestamente infondato è, infine, il motivo dedotto in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in ossequio al principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). 5. In conclusione, va rigettato il ricorso condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'attività defensionale svolta e delle relative tariffe legali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle