CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 1977
Cassazione n. 49611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1977 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, in data 27 settembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di una motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 6 sulla provenienza delittuosa del bene per il riconoscimento, in termini di certezza, da parte della persona offesa dal reato presupposto nonché sull'elemento soggettivo, desunto dalla non attenibile indicazione della lecita provenienza della cosa ricevuta), risulta essere volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 e n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre 2