CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 02219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - vizio motivazionale, violazione della legge penale, mancata assunzione di prove decisive in ordine all'accertamento, qualificazione del reato contestato - è generico, perché fondato su mere censure di fatto, peraltro riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 Il Consigliere