CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32031/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaTirso, n. 111 , presso lo studio Rinaldi ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO (già Azienda sanitaria locale Napoli 1), in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 1642/19, depositata il 22 marzo 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Azienda sanitaria locale Napoli 1 convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, propo- nendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6150/07, emesso il 19 luglio 2007, con cui il Tribunale di Napoli le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 95.916,76, oltre interessi, a titolo di corrispettivo di prestazioni di ra- diologia erogate in regime di accreditamento nei mesi compresi tra aprile e dicembre 2002. A sostegno dell'opposizione, l'attrice eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, la mancata stipulazione del contratto, la compensazione del credito azionato con quello inerente alla restituzione degl'importi pagati per prestazioni eccedenti le COM e i tetti di spesa, e l'inapplicabilità del tasso d'interessi di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si costituì la Static e resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza n. 5897/14, il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione. 2. L'impugnazione proposta dall'Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro (già [OSCURATO:PERSONA] 1) è stataaccolta dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza del 22 marzo 2019. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato la mancata produzione del contratto stipulato tra la Static e l'Asl, osservando che la qualità di sog- getto accreditato non comporta l'obbligo dell'Azienda di pagare il corrispettivo delle prestazioni erogate, ai fini del quale è necessaria la stipulazione di un accordo contrattuale, la cui mancanza esclude la possibilità di esercitare l'at- tività sanitaria per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale. Ha rite- nuto tale principio applicabile anche in caso di accreditamento provvisorio, affermando che la mancanza del contratto impedisce d'individuare il volume e la tipologia delle prestazioni erogabili, e sostenendo la necessità della sti- pulazione informa scritta, a pena di nullità, in modo tale da consentire l'iden- tificazione del contenuto del programma negoziale e la verifica dell'esistenza della copertura finanziaria, nonché l'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria. Ha escluso la possibilità di desumere la stipulazione da una manife- stazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, non- ché dalla produzione di fatture commerciali, aventi al più valore indiziario, ritenendo invece necessario lo scambio di proposta ed accettazione, ed esclu- dendo quindi la sufficienza della produzione in giudizio delle comunicazioni inoltrate dall'Asl, delle distinte riepilogative delle prestazioni effettuate e delle fatture emesse dalla creditrice. 3. Avverso la predetta sentenza la Static ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. L'Asl ha re- sistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia l'insuffi- cienza della motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la stipula- zione del contratto, senza considerare che le prestazioni di cui era stato chie- sto il pagamento erano state rese nell'anno 2002, in regime di accreditamento transitorio automatico. Premesso infattiche l'art. 6, comma sesto, della legge 23dicembre 1994, n. 724 riconosceva ai soggetti già convenzionati alla data del 31 dicembre 1992 la possibilità di proseguire l'attività senza la stipula- zione del contratto, osserva che il relativo obbligo è stato introdotto dalla Regione, nell'esercizio della sua potestà legislativa in materia di organizza- zione sanitaria,soltanto con deliberazione n. 2451 del 1° agosto 2003, che ribadiva un'analoga previsione contenuta nella delibera n. 1272 del 28 marzo 2003, precisando comunque che il volume e la tipologia delle prestazioni erano definiti con atti programmatori della Regione, i quali determinavano anche il tetto massimo di prestazioni erogabili.Sostiene che il suo diritto al pagamento delle prestazioni erogate trova fondamento anche nel principio di buona fede e tutela dell'affidamento, avendo l'Asl continuato ad avvalersi delle prestazioni del Centro, imponendo allo stesso il rispetto del tetto di spesa e certificandone il rispetto, senza sollevare contestazioni, fino all'anno 2003. 1.1. Preliminarmente, si osserva che, in quanto concernenti non già la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata, ma l'interpreta- zione delle norme che disciplinano l'accreditamento provvisorio, e segnata- mente dell'art. 6, comma sesto, del d.lgs. n. 724 del 1994, le censure formu- late dalla ricorrente non sono proponibili ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ma ai sensi del n. 3 della medesima disposizione: la deduzione dell'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, dà luogo infatti ne- cessariamente ad una questione interpretativa, e riflette quindi un vizio di violazione di legge, laddove il vizio di motivazione presuppone la denuncia di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censura- bile in sede di legittimità esclusivamente sotto tale profilo (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24155; Cass., Sez. II, 28/09/2017, n. 22707; Cass., Sez. lav., 11/01/2016, n. 195). Nella specie, peraltro, nonostante l'improprietà del richiamo contenuto nella rubrica all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e dell'allegazione dell'insufficienza della motivazione (peraltro non più deducibile come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione della predetta dispo- sizione ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), non aventi carattere vincolante, le censure propostecon il motivo d'impugnazione devono considerarsi ammissibili, recando una chiara indicazione delle norme di cui viene denunciata la violazione, accompagnata dalla puntuale enuncia- zione della questione di diritto sottoposta all'esame di questa Corte, avente ad oggetto la necessità della stipulazione di un contratto in forma scritta ai fini dell'instaurazione del rapporto tra le strutture private provvisoriamente accreditate con il Servizio sanitario nazionale e le ASL(cfr. Cass., Sez. V, 23/ 05/2018, n. 12690; Cass., Sez. II, 21/01/2013, n. 1370; Cass., Sez. I, 30/ 03/2007, n. 7981). 1.2. Il motivo è peraltro infondato. In proposito, va infatti richiamato il principio, più volte ribadito dalla giu- risprudenza di legittimità, anchein riferimento alla disciplina vigente nell'am- bito della Regione Campania, secondo cui l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di stipulare un apposito contratto in forma scritta con l'ASL territorial- mente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento prov- visorio o transitorio: con tale contratto, infatti, la struttura privata accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione dell'eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio, mentre l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei cor- rispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del Servizio sanitario nazionale, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzional- mente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/2018, n. 30917; Cass., Sez. III, 5/07/2018, n. 17588). A fondamento di tale conclusione, è stato richiamato il principio, prece- dentemente enunciato, secondo cui il passaggio dal regime di convenziona- mento esterno a quello dell'accreditamento (introdotto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge n. 724 del 1994) non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministra- zione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a caricodelle Re- gioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un prov- vedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass., Sez. I, 17/04/2023, n. 10154; Cass., Sez. III , 25/01/2011 , n. 1740), restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione della attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione (cfr. Cass., Sez. III, 19/11/2015, n. 23657; Cass.,Sez. I, 6/08/2014. n. 17711). E' stato quindi affermato che la sequenza strutturale autorizzazione-accredi- tamento istituzionale-accordo contrattuale trova applicazione anche al regime di accreditamento transitorio o temporaneo, previsto dall' art. 8 - quater , comma sesto, del d.lgs. n. 502 del 1992, ed a quello provvisorio di cui al scomma sesto dell'art. 8-quater, giacché il sistemadell'accreditamento costi- tuisce una mera evoluzione del previgente sistemaconcessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di un'apposita convenzione accessiva alprovvedimento di conces- sione di servizio pubblico(cfr. Cass., Sez. Un., 8/07/2005, n. 14335): tale continuità trova conferma nell'art. 6, comma sesto, della legge n. 724 del 1994, che, neldisciplinare il regime transitorio per le struttur e privat e origi- nariamente convenzionate, ha per un verso attribuito alle stesse un diritto soggettivo all'accreditamento, anche in assenza del relativo provvedimento (cfr. Cass.,Sez. III, 30/11/2010 , n. 24258), al fine di garantire la prosecu- zione dell'assistenzain favore degli utenti, nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari all'ac- creditamento istituzionale, e per altro verso disposto la definitiva cessazione dei rapporti contrattuali in atto, subordinando la prosecuzione dell'attività alla formale accettazione da parte degli operatori sanitaridel sistema di remune- razione a prestazione sulla base delle tariffe regionali.Si è rilevato infine che dalle delibere della Giunta regionale della Campanian. 1272 del 28 marzo 2003(che richiedeva la predisposizioni di schemi uniformi di contratto con le strutture private),n. 2451 del 1° agosto 2003 (che, in riferim ento alla ma- croarea della assistenza riabilitativa, richiedeva alle asl di stipulare con le strutture private temporaneamente accreditate "specifici contratti", aventi durata annuale), e n. 2105 del 19 novembre 2004 (che per l'esercizio 2005 stabiliva in via provvisoria l'applicazione degli stessi volumi determinati nel 2004)non risulta affatto che i contratti precedentemente stipulati dalle strut- ture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 833 del 1978 dovessero considerarsi tacitamente prorogati. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, la quale ha escluso la possibilità di riconoscere alla ricorrente il corrispettivo dovuto per le pre- stazioni rese in regime di accreditamento provvisorioproprio a causa della mancanza di un apposito contratto, la cui stipulazione, richiedendo la forma scritta a pena di nullità, non poteva essere desunta dalla prosecuzione dell'at- tività sanitaria o da altricomportamenti meramente attuativi, quali la tra- smissione delle distinte riepilogative delle prestazioni effettuate e l'emissione delle fatture.In quanto contemplata dalle disposizioni generali che disciplinano lo svol- gimento dell'attività contrattuale degli enti pubblici, la necessità del predetto requisito, indispensabile ai fini della manifestazione della volontà di obbligarsi della [OSCURATO:PERSONA],deve presumersi nota agl'interessati, con la conseguenza che la sua inosservanza deve ritenersi inidonea sia a ledere un affidamento incolpevole dell'altro contraente(cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2004, n. 14099; Cass., Sez. II, 18/07/2002, n. 10440; 4/12/2001, n. 15325)che a giustificare l'affermazione della mala fede dell'Amministrazione (cfr. Cass., Sez. III, 18/05/2016, n. 10156; 2/03/2006, n. 4635; 16/06/1998, n. 6337), la cui configurabilità non consentirebbe comunque di concludere per la valida instaurazione del rapporto contrattuale, ma, al più, di ritenere l'ente pubblico responsabile per il danno arrecato dalla mancata stipulazione del contratto. 2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell