CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 16 novembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, p. 1, sull'ammontare della somma di cui l'imputato si è appropriato e sulla negativa personalità dello stesso, stabilmente dedito alla commissione di reati contro il patrimonio), non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; conf. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata); Osservato altresì che, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), come avvenuto nella specie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, tenuto conto dei periodi di sospensione del termine di prescrizione (per complessivi 288 giorni), il reato non risultava prescritto alla data della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend