Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12307/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA ro i APRI 2026 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Dou.ss lisabet rrabito avverso la sentenza del 30/10/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A. che ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza del 30 ottobre 2017 n.13104 del 20181.

Con istanza presentata in data 04/11/2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza della Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione n. 13104 del 2018, numero raccolta generale 2890, di cui al procedimento n.13288 del 2017, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mediante inserimento delle parole" e per l'effetto revoca il ripristino dello stato dei luoghi".

2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il dispositivo della sentenza sia corretto, trattandosi di evidente errore materiale.

3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che con la predetta sentenza, la Corte di cassazione, qualificata la contestazione di cui al capo c) come contravvenzione ex art. 181, comma 1, D.Lvo 42/2004, ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello dì Napoli del 21/01/2015 perché il reato è estinto per prescrizione, senza revocare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Si osserva che l'omessa statuizione relativa alla revoca dell'ordine di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, conseguente all'annullamento senza rinvio della condanna per reati edilizi commessi in zona vincolata, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto l'ordine di rimessione in pristino può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna e che, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione deve essere revocata dal giudice dell'impugnazione (Sez.3 n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764; Sez.2, n. 8616 del 13/02/2025, Rv. 287639). 3.Deve pertanto essere disposta la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza nonché della sentenza n. 13104 del 2018, di cui al procedimento n.13288 del 2017, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "estinto per prescrizione", debba leggersi "e dispone la revoca dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi".

P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente aria Berice4Magr [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA ro i APRI 2026 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Dou.ss lisabet     rrabito avverso la sentenza del 30/10/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A. che ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza del 30 ottobre 2017 n.13104 del 20181. Con istanza presentata in data 04/11/2025, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza della Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione n. 13104 del 2018, numero raccolta generale 2890, di cui al procedimento n.13288 del 2017, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mediante inserimento delle parole" e per l'effetto revoca il ripristino dello stato dei luoghi". 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il dispositivo della sentenza sia corretto, trattandosi di evidente errore materiale. 3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che con la predetta sentenza, la Corte di cassazione, qualificata la contestazione di cui al capo c) come contravvenzione ex art. 181, comma 1, D.Lvo 42/2004, ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello dì Napoli del 21/01/2015 perché il reato è estinto per prescrizione, senza revocare l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Si osserva che l'omessa statuizione relativa alla revoca dell'ordine di rimessione in ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, conseguente all'annullamento senza rinvio della condanna per reati edilizi commessi in zona vincolata, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto l'ordine di rimessione in pristino può essere impartito dal giudice soltanto con la sentenza di condanna e che, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione deve essere revocata dal giudice dell'impugnazione (Sez.3 n. 31430 del 16/05/2018, Rv. 273764; Sez.2, n. 8616 del 13/02/2025, Rv. 287639). 3.Deve pertanto essere disposta la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza nonché della sentenza n. 13104 del 2018, di cui al procedimento n.13288 del 2017, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dopo le parole "estinto per prescrizione", debba leggersi "e dispone la revoca dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi". P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente aria Berice4Magr      [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12307/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris