CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33430/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] indicata in epigrafe, che ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata il giorno 9 luglio 2021 con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del reato di cui alli art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 29 maggio 2019), per avere violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza, avendo trasgredito la prescrizione relativa all'obbligo di non lasciare il comune di residenza ([OSCURATO:PERSONA]) senza la preventiva autorizzazione; [OSCURATO:PERSONA] che per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612-01; Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477-01; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Tuono, Rv. 242975 01), in tema di sorveglianza speciale le c.d. 'prescrizioni accessorie' di cui all'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale, proprie della misura di prevenzione, al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. Da tale principio di diritto la sentenza impugnata non si è discostata, essendo stato dimostrato (e non specificamente contestato dal ricorrente) che l'imputato non si trovava nel comune di residenza dato che era stato sorpreso, nel corso di un controllo effettuato dalle forze di polizia, in [OSCURATO:PERSONA] nella data sopra indicata; [OSCURATO:PERSONA], altresì, che in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico che viene escluso soltanto nella ipotesi di ignoranza inevitabile (Sez. 6, n. 58227 del 23/10/2018, Rv. 274814 - 01); Rilevato, quindi, che il ricorrente — pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato — sollecita in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti sostenendo apoditticamente di ignorare di essersi allontanato dal territorio di [OSCURATO:PERSONA] nella data sopra indicata;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 se