Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 285/1985
ECLI:IT:COST:1985:285
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza in data 31 marzo 1977 la Commissione tributaria di
primo grado di Napoli - adita da [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva la
restituzione dell'imposta graduale del 5% (rectius: 5 per mille) sulla
somma di lire 70.000.000 percetta dall'Ufficio del registro all'atto
della registrazione, avvenuto il 20 aprile 1971, di una sentenza di
condanna di primo grado, poi definitivamente riformata dalla Corte
d'Appello che aveva rigettato tutte le domande proposte dallo Iovino ed
accolte dal Tribunale di Napoli - ha sollevato, su eccezione del
ricorrente, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e
14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non
prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta graduale, l'ipotesi
della definitiva riforma della sentenza di condanna, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Premesso che sulla scorta del fondamentale principio posto dagli
artt. 11 e 12 dell'abrogata - ma ancora applicabile al caso di specie -
legge del registro n. 3269 del 1923, è pacifico che non è
restituibile l'imposta graduale percetta sulla condanna disposta con
sentenza poi definitivamente riformata, non rientrando tale ipotesi nei
casi tassativamente indicati dal successivo art. 14 della stessa legge,
il giudice a quo rileva che l'impossibilità di ottenere la
restituzione totale o parziale dell'imposta versata all'atto della
registrazione della sentenza di primo grado, allorché dalla sentenza
di riforma passata in giudicato risulti che nessuna attribuzione di
somma sia stata disposta o che questa sia stata di ammontare inferiore,
sicuramente comporta il contrasto delle norme denunciate con gli
indicati parametri costituzionali di raffronto, atteso il difetto, in
tali ipotesi, dello stesso oggetto dell'imposizione tributaria. E
richiama, in proposito, le sentenze della Corte costituzionale n. 200
del 1972 e n. 198 del 1976 con le quali, in base ad identiche
considerazioni, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
degli stessi artt. 12 e 14 della legge n. 3269 del 1923 in relazione
all'imposta proporzionale di trasferimento e, rispettivamente, a quella
dovuta per l'enunciazione di un atto traslativo soggetto a
registrazione, percette in base a sentenze poi riformate.
Non vi sono state costituzioni di parti, né è intervenuta
l'Avvocatura dello Stato.
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Napoli ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14
del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge di registro),
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non
consentono la restituzione totale o parziale dell'imposta graduale di
registro versata all'atto della registrazione della sentenza di primo
grado allorché la sentenza di riforma passata in giudicato nessuna
attribuzione di somma disponga o lo faccia per un'entità inferiore a
quella stabilita dalla sentenza registrata.
2. - La questione è fondata.
Le disposizioni denunciate sono state già dichiarate
costituzionalmente illegittime, sotto identico profilo, con sentenza n.
200 del 1972 in riferimento all'imposta proporzionale sulle sentenze
con le quali si attui il trasferimento di un diritto, e con sentenza n.
198 del 1976 per l'ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata
la sentenza in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a
registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto. In
entrambe le occasioni la Corte osservò che, in esito alla definitiva
riforma (nel primo caso totale o parziale) della sentenza di primo
grado, viene a mancare (totalmente o parzialmente) lo stesso oggetto
dell'imposizione tributaria, talché l'impossibilità di ottenere la
restituzione dell'imposta - secondo quanto espressamente disposto
dall'art. 12, cui non deroga sul punto l'art. 14 del r.d. n. 3269 del
1923 - comporta la sicura violazione dei principi posti dalla
Costituzione in tema di capacità contributiva e di ragionevolezza dei
trattamenti differenziati dei cittadini.
3. - Le stesse considerazioni evidentemente si attagliano
all'imposta graduale di registro cui erano soggette le sentenze che,
come recitava l'art. 68 della legge, non più in vigore ma ancora
applicabile al caso di specie, "portano condanna per somme o valori"
(terzo comma), ovvero comunque operino "gli effetti dell'attribuzione o
della condanna per cose valutabili" (quarto comma), con la conseguente
applicazione dell'imposta "sull'ammontare della condanna in capitale ed
interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio
e l'attribuzione" (allegato "A", parte II, n. 114, della legge).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 del
r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (approvazione del testo di legge del
registro) nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione
dell'imposta graduale di registro, le ipotesi che sia stata dichiarata
nulla o riformata la sentenza di condanna al pagamento di una somma di
denaro ovvero la sentenza con la quale era stato ordinato il rilascio e
l'attribuzione di un bene.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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- RENATO DELL'ANDRO.
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere