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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12350/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig.

FrancoCatena, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso n. 359/2016 depositata il 11/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, laGE.[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n.

RD0030200133,avente ad oggetto IVA per l’anno d’imposta 2002, con il quale venivaNumero registro generale 21659/2017Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 12350/2026Data pubblicazione 03/05/2026contestata l’erronea applicazione del regime del margine ad una serie dioperazioni di vendita di autoveicoli acquistati presso la Mediacars LTD (perun imponibile di € 163.934 e con IVA pari ad € 33.790 oltre interessi esanzioni).La CTP accoglieva il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmentel’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarando la “validitàdell’avviso di accertamento impugnato limitatamente alla indebitadetrazione dell’IVA per l’anno d’imposta 2002”.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..In data 9/1/2026 la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio,avendo aderito alla definizione agevolata con le modalità previste dall’art.6 d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla legge n. l. 225/2016 ed ha allegatola documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.Con istanza presentata il 28/2/2026, anche l’Agenzia delle Entrate hachiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, allegando una notadel 27/2/2026 della [OSCURATO:PERSONA] del Molise nella quale si dà attoche la domanda di definizione della controversia presentata dallacontribuente è risultata regolare e che si è perfezionata con l’integralepagamento di tutte le rate.RAGIONI DELLA DECISIONELa richiesta formulata da entrambe le parti deve essere accolta, essendosiperfezionata la definizione ai sensi del d.l. 193/2016.

Al riguardo va peròosservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando, comenella fattispecie de qua, il contribuente è controricorrente o intimato deveessere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. - nonper rinuncia, ma per il ricorrere di un caso di estinzione ex lege - che nonNumero registro generale 21659/2017Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 12350/2026Data pubblicazione 03/05/2026produce però gli effetti di cui all’art. 338 c.p.c. (così Cass. n. 24083/2018,in motivazione).

Se però risulta che l’importo indicato nella comunicazionedi cui al comma 3° dell’art. 6 d.l. 193/2016 è stato pagato, devedichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n.24083/2018; Cass. n. 11540/2019).Proprio quest’ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, essendovi la provadel pagamento riconosciuto anche dall’Amministrazione.Infine, va osservato che “non è luogo a provvedere sulle spese perchétanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello,come nella specie, di emersione della verificazione della fattispeciedell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente(o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto delladefinizione agevolata assorbe il costo del processo pendente” (così, inmotivazione, Cass. n. 24083/2018; Cass. n. 11540/2019).

P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig. FrancoCatena, dichiaratosi legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso n. 359/2016 depositata il 11/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, laGE.[OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamento n. RD0030200133,avente ad oggetto IVA per l’anno d’imposta 2002, con il quale venivaNumero registro generale 21659/2017Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 12350/2026Data pubblicazione 03/05/2026contestata l’erronea applicazione del regime del margine ad una serie dioperazioni di vendita di autoveicoli acquistati presso la Mediacars LTD (perun imponibile di € 163.934 e con IVA pari ad € 33.790 oltre interessi esanzioni).La CTP accoglieva il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise accoglieva parzialmentel’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarando la “validitàdell’avviso di accertamento impugnato limitatamente alla indebitadetrazione dell’IVA per l’anno d’imposta 2002”.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..In data 9/1/2026 la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio,avendo aderito alla definizione agevolata con le modalità previste dall’art.6 d.l. 193/2016 conv. con modif. dalla legge n. l. 225/2016 ed ha allegatola documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.Con istanza presentata il 28/2/2026, anche l’Agenzia delle Entrate hachiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio, allegando una notadel 27/2/2026 della [OSCURATO:PERSONA] del Molise nella quale si dà attoche la domanda di definizione della controversia presentata dallacontribuente è risultata regolare e che si è perfezionata con l’integralepagamento di tutte le rate.RAGIONI DELLA DECISIONELa richiesta formulata da entrambe le parti deve essere accolta, essendosiperfezionata la definizione ai sensi del d.l. 193/2016. Al riguardo va peròosservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando, comenella fattispecie de qua, il contribuente è controricorrente o intimato deveessere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. - nonper rinuncia, ma per il ricorrere di un caso di estinzione ex lege - che nonNumero registro generale 21659/2017Numero sezionale 2196/2026Numero di raccolta generale 12350/2026Data pubblicazione 03/05/2026produce però gli effetti di cui all’art. 338 c.p.c. (così Cass. n. 24083/2018,in motivazione). Se però risulta che l’importo indicato nella comunicazionedi cui al comma 3° dell’art. 6 d.l. 193/2016 è stato pagato, devedichiararsi la cessazione della materia del contendere (Cass. n.24083/2018; Cass. n. 11540/2019).Proprio quest’ultima ipotesi ricorre nel caso in esame, essendovi la provadel pagamento riconosciuto anche dall’Amministrazione.Infine, va osservato che “non è luogo a provvedere sulle spese perchétanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello,come nella specie, di emersione della verificazione della fattispeciedell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente(o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto delladefinizione agevolata assorbe il costo del processo pendente” (così, inmotivazione, Cass. n. 24083/2018; Cass. n. 11540/2019). P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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