Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:149
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C-171/05 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Libera prestazione di servizi — Concorrenza — Regolamento dell’attività di procuratore di giocatori — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»
1.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo
da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo casi di snaturamento (art. 225 CE; Statuto
della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 22)
2.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivi privi di collegamento con i motivi presentati
dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, § 2, e 118) (v. punti 24, 73)
3.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce (artt. 81 CE e 82 CE) (v. punto 34)
4.
Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione (art. 82 CE) (v. punto 37)
5.
Ricorso per inadempimento — Diritto di agire della Commissione — Esercizio discrezionale (art. 226 CE) (v. punto 53)
6.
Commissione — Competenze a sanzionare le violazioni del diritto comunitario commesse da privati (artt. 81 CE e 82 CE; regolamento
del Consiglio n. 17) (v. punti 54-58)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 26 gennaio 2005, causa T‑193/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002 che
respinge la denuncia proposta dal ricorrente riguardante il regolamento della Fédération internationale de football association
(FIFA), che disciplina l’attività dei procuratori di giocatori
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese della presente istanza.