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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:149
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C-171/05 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Libera prestazione di servizi — Concorrenza — Regolamento dell’attività di procuratore di giocatori — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo casi di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 22)

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivi privi di collegamento con i motivi presentati dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, § 2, e 118) (v. punti 24, 73)

3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce (artt. 81 CE e 82 CE) (v. punto 34)

4. Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione (art. 82 CE) (v. punto 37)

5. Ricorso per inadempimento — Diritto di agire della Commissione — Esercizio discrezionale (art. 226 CE) (v. punto 53)

6. Commissione — Competenze a sanzionare le violazioni del diritto comunitario commesse da privati (artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17) (v. punti 54-58) Oggetto Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 26 gennaio 2005, causa T‑193/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002 che respinge la denuncia proposta dal ricorrente riguardante il regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA), che disciplina l’attività dei procuratori di giocatori Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese della presente istanza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C-171/05 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Libera prestazione di servizi — Concorrenza — Regolamento dell’attività di procuratore di giocatori — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato» 1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Errata valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo casi di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 22) 2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivi privi di collegamento con i motivi presentati dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, § 2, e 118) (v. punti 24, 73) 3. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce (artt. 81 CE e 82 CE) (v. punto 34) 4. Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione (art. 82 CE) (v. punto 37) 5. Ricorso per inadempimento — Diritto di agire della Commissione — Esercizio discrezionale (art. 226 CE) (v. punto 53) 6. Commissione — Competenze a sanzionare le violazioni del diritto comunitario commesse da privati (artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17) (v. punti 54-58) Oggetto Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 26 gennaio 2005, causa T‑193/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 15 aprile 2002 che respinge la denuncia proposta dal ricorrente riguardante il regolamento della Fédération internationale de football association (FIFA), che disciplina l’attività dei procuratori di giocatori Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese della presente istanza.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris