CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 28979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23363/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro in Roma presso la Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la s entenza n. 106 /201 9 de lla Corte d’Appello di Ancona, depositata il6.5.2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Gli attuali contro ricorrent i , dirigent i medic i dipendent i dell’ASUR Marche,convennero in giudizio la datrice di lav o ro per rivendicare il proprio diritto al conferimento di un incarico di natura professionale ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL di 8.6.2000 – e al conseguente trattamento economico aggiuntivo– a decorrere dall e rispettive date di maturazione del quinto anno di servizio, con condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore o al risarcimento dei dannida inadempimento. Il Tribunale di Fermo , in funzione di giudice del lavoro, respinse tutte le domande. I lavoratori si rivolsero allora alla Corte d’Appello che, in parziale accoglimento dell’impugnazione e delle domande, riconobbe ai medici il diritto al conferimento dell’incarico di cui all’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL di 8.6.2000 allo scadere del quinquennio di servizio e al la percezione da tali date della maggiore indennità di esclusività e della retribuzione minima unificatanella misura di € 4.458,99. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Ancona ASUR Marche ha proposto ricor s o per cassazione articolato in due motivi. Imedici si sono difes i con controricorso . La ricorrente ha depositato memoria illustrativa n el termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. I controricorrent i ha nno sollevato in via preliminar e eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. e di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., con riferimento alla mancata produzione dei contratti collettivi nazionali di lavoro la cui interpretazione è rilevante per la decisione della causa. 1.1. L’eccezione è infondata, perché i CCNL del pubblico impiego, a differenza di quelli del lavoro privato (cui si riferisce la giurisprudenza citata dai controricorrenti),sono conoscibil i ex officiodal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia, al loro reperimento, a prescindere dall’iniziativa di parte (Cass. nn. 7641/2022; 6394/2019; 19507/2014). 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia no, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.,«violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e dell’art. 27 e ss. CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] Area della [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria, dell’art. 9, comma 1, e 21 del d.l. n. 78 del 31.5.2010,della Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 423/2014». Secondo l’Azienda sanitaria la normativa legale e contrattuale, quantomeno come vigente all’epoca , esclude l’automaticità del conferimento di un incar ico « di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo»al dirigente medico per il semplice fatto che egli abbia maturato il quinquennio di servizio; e, quindi, non conferisce al dirigente il diritto a percepire, da quel momento, gli incrementi retributivi che i contratt i collettiv i ricollega no all’effettivo conferimento dell’incarico.La ricorrente imputa, pertanto, alla Corte d’Appello di Ancona l’errore di avere attribuito eccessiva ed esclusiva rilevanza alla modifica testuale apportata dall’art. 8 del d.lgs. n. 254 del 2000 all’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, laddove l’espressione (riferita agli incarichi) « possono essere attribuiti» è stata sostituita con la formula « sono attribuite» («funzioni di natura professionale …»). 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia, anch’esso , ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 42, comma 4, del CCNL 3.11.2005 CCNL 8.6.2000 Area della [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria e art. 12, comma 3, CCNL 8.6.2000, parte economica Area della [OSCURATO:PERSONA] e Veterinaria». La critica si concentra, in particolare, sulla parte della sentenza impugnata che ha attribu ito ai medici – quale conseguenza del riconosciuto diritto all’incarico di livello superiore – anche l’aumento della retribuzione di posizione minima dei dirigenti secondo le previsioni degli artt. 4 e 12 del CCNL 8.6.2000 di comparto, parte economica. 4.Il primo motivo di ricorso è fondato, intendendosi qui dare continuità a quanto già statuitoda questa Corte in casi del tutto analoghi al presente(Cass. nn. 11574/2023; 11575/2023; 21544/2024), in uno dei quali era anche parte la medesima azienda sanitaria (Cass. n. 1478/2024). In tali provvedimenti – alle cui più ampie motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. –è stato affermato il seguente principio di diritto: «l’attribuzione ai dirigenti medici del [OSCURATO:PERSONA] che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente quale fissato dall’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa». Nel caso qui in esame, la pretesa automaticità dell’incarico (rectius: dei compensi aggiuntivicollegati all’incarico) è limitata al tipo di incarico previsto dall’art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL 8.6.2000 («incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo»), ma il principio di diritto affermato riguarda anche siffatta pretesa (oltre a quella di conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice). È stato quindi osservato che «l’art. 15-ter del d. lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti “compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis”»e che «ciò esclude – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi –che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative – di merito –della P.A. di riferimento».Inoltre, «la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, co. 1, seconda parte d.lgs. 502/1992) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l’affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi». Non rimane cheribadire che «il disconoscimento del diritto esclude ogni fondamento [anche]alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico»(Cass. n. 11574/2023 cit.). 5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta quindi l’assorbimento del secondo, essendo da solo sufficiente per determinare – senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto – la decisione nel merito , con i l definitivo rigetto delle originarie domande del lavoratore (art. 384, comma 2, c.p.c.). 6. Il diverso esito della lite nei due gradi di merito e il recente affermarsi dell’orientamento giurisprudenziale qui ribadito giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo. 7. Si dà atto che, stante l’esito del ricorso,non sussiste i l presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte:accoglie il ricors o , cassa la sentenza impugnata e, decidendo