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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2021

Cassazione n. 37836/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20639/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 102 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] O’ GIULIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella C orte d’appello di C ampobasso n. 180/2021depositata il 17/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza suindicata, accoglieva l’appello dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e condannava la Regione Molise a pagare la somma di € 368.124,10, a titolo di compenso professionale per l’attività difensiva svolta per suo conto in tre giudizi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (rg. 461/2009 e 330/2011) e al Consiglio di Stato (rg 4268/2012).

La Corte, dissentendo dal giudice di primo grado, riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta del patrocinio validamente conferito al difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) ed eseguite le prestazioni professionali, alla luce della documentazione prodotta e del parere di congruità reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la Regione Molise denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., 43 del r.d. n. 1611 del 1933 e 10 della legge n. 103 del 1979, e omessa pronuncia sull’eccezione, formulata in entrambi i gradi del giudizio di merito, di nullità del conferimento dell’incarico al difensore del libero foro, per immotivata deroga al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato.

Il motivo non può essere accolto.

Se è vero che la Corte molisana (e, prima, il Tribunale) non si sono pronunciati sulla predetta eccezione, l’omissione non giustifica la cassazione con rinvio, in considerazione del fatto che l’eccezione avrebbe dovuto essere rigettata perché infondata, esito verificabile in questa sede per esigenze di economia processuale (cfr. Cass. 9693 del 2018, 16171 del 2017, 21257del 2014, 2313 del 2010).

Ed infatti, nel sistema normativo delineato dalla legge n. 103 del 1979 (art. 10, comma 5,) e dal r.d. n. 1611 del 1933 (artt. 43, 45 e 47), è rimessa alle R egioni la scelta di escludere la rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato e di avvalersi dell’attività difensiva di avvocati del libero foro, in forza didelibere regionali (cfr. art. 11, comma 2, legge del 1979 cit. e Cass. n. 13893 del 2005, n. 24547 del 2007) che, nel caso in esame, sono state emesse (come riferito anche dalla ricorrente) e non sono sindacabili (nel giudizio in cui si discuta del compenso professionale reso in forza del mandato conferito dalla regione all’avvocato del libero foro) sotto il profilo motivazionale, in ordine alle ragioni giustificative della deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Gli altri motivi denunciano infondatamente la violazione e falsa applicazione delle già citate disposizioni (secondo motivo), degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, 1325 c.c. e 83 c.p.c. (terzo) e 2909 c.c. (quarto), per mancanza di forma scritta del contratto di prestazione professionale reso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della Regione Molise.

La sentenza impugnata ha deciso in conformità al principio secondo cui, in tema di forma scritta “ad substantiam” dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria (cfr. Cass. n. 21007 del 2019, n. 2266 del 2012).

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20639/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 102 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] O’ GIULIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza d ella C orte d’appello di C ampobasso n. 180/2021depositata il 17/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza suindicata, accoglieva l’appello dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e condannava la Regione Molise a pagare la somma di € 368.124,10, a titolo di compenso professionale per l’attività difensiva svolta per suo conto in tre giudizi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (rg. 461/2009 e 330/2011) e al Consiglio di Stato (rg 4268/2012). La Corte, dissentendo dal giudice di primo grado, riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta del patrocinio validamente conferito al difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) ed eseguite le prestazioni professionali, alla luce della documentazione prodotta e del parere di congruità reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la Regione Molise denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., 43 del r.d. n. 1611 del 1933 e 10 della legge n. 103 del 1979, e omessa pronuncia sull’eccezione, formulata in entrambi i gradi del giudizio di merito, di nullità del conferimento dell’incarico al difensore del libero foro, per immotivata deroga al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. Il motivo non può essere accolto. Se è vero che la Corte molisana (e, prima, il Tribunale) non si sono pronunciati sulla predetta eccezione, l’omissione non giustifica la cassazione con rinvio, in considerazione del fatto che l’eccezione avrebbe dovuto essere rigettata perché infondata, esito verificabile in questa sede per esigenze di economia processuale (cfr. Cass. 9693 del 2018, 16171 del 2017, 21257del 2014, 2313 del 2010). Ed infatti, nel sistema normativo delineato dalla legge n. 103 del 1979 (art. 10, comma 5,) e dal r.d. n. 1611 del 1933 (artt. 43, 45 e 47), è rimessa alle R egioni la scelta di escludere la rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato e di avvalersi dell’attività difensiva di avvocati del libero foro, in forza didelibere regionali (cfr. art. 11, comma 2, legge del 1979 cit. e Cass. n. 13893 del 2005, n. 24547 del 2007) che, nel caso in esame, sono state emesse (come riferito anche dalla ricorrente) e non sono sindacabili (nel giudizio in cui si discuta del compenso professionale reso in forza del mandato conferito dalla regione all’avvocato del libero foro) sotto il profilo motivazionale, in ordine alle ragioni giustificative della deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Gli altri motivi denunciano infondatamente la violazione e falsa applicazione delle già citate disposizioni (secondo motivo), degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, 1325 c.c. e 83 c.p.c. (terzo) e 2909 c.c. (quarto), per mancanza di forma scritta del contratto di prestazione professionale reso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della Regione Molise. La sentenza impugnata ha deciso in conformità al principio secondo cui, in tema di forma scritta “ad substantiam” dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria (cfr. Cass. n. 21007 del 2019, n. 2266 del 2012). Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 10.200,00, di cui 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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